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Pergotende: cosa dice la Cassazione con la sentenza 29638/2025

La Cassazione, con la sentenza n. 29638/2025, è tornata a chiarire un tema che interessa anche gestori di B&B, affittacamere e strutture extralberghiere: le pergotende.

Molti pensavano che il Decreto Salva Casa avesse risolto ogni dubbio, ma non è così semplice. La Corte distingue nettamente tra pergotende leggere e retrattili – ammesse come edilizia libera – e strutture che, di fatto, diventano verande abusive.

Cosa cambia davvero

  • Pergotende “vere”: leggere, mobili, retrattili, destinate solo a protezione da sole e pioggia, senza creare nuovi ambienti chiusi.
  • Pergotende “false”: strutture fisse, stabili, che trasformano terrazzi in ambienti abitabili, con aumento di volume e superficie utile.

In questo secondo caso, serve il permesso di costruire, altrimenti si ricade nell’abuso edilizio.

Attenzione per chi gestisce strutture ricettive

Molti B&B e affittacamere usano le pergotende per migliorare terrazze o spazi esterni destinati agli ospiti. Tuttavia, se la copertura diventa una veranda chiusa, si rischiano sanzioni e contenziosi con i Comuni.

La regola è chiara:

  • se serve solo a riparare dal sole o dalla pioggia → edilizia libera;
  • se diventa un nuovo ambiente → permesso di costruire obbligatorio.

Il commento di ANBBA

“Una pergotenda deve restare una pergotenda, non un loft. Se volete ampliare la casa o la vostra struttura, fate le cose per bene: progetto, autorizzazione e lavori regolari. Così, se il vicino chiama i vigili, potrete offrirgli un caffè sotto una tenda perfettamente in regola.”

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