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CANONE RAI: la tassa più odiata dagli italiani

La storia dalla sua istituzione per ascolto radio nel 1924 ad oggi per la visione della TV

Il canone speciale per le attività ricettive extra-alberghiere

Sentiamo spesso parlare del Canone RAI, una tassa fissa che affonda le sue radici nel secolo scorso e con la quale gli italiani devono fare i conti ancora oggi.
Di cosa si tratta, esattamente? Di un’imposta che ogni possessore di un apparecchio televisivo in Italia deve obbligatoriamente versare allo Stato.
Ripercorrerne la storia è utile per comprenderne la natura, le trasformazioni nel tempo e gli obblighi che ancora oggi gravano sui cittadini e sulle imprese, comprese le strutture turistico-ricettive.

Le origini: dalla radio alla televisione

La storia del Canone RAI affonda le sue radici nella nascita stessa della radio in Italia.
Nel 1924 viene fondata l’URI (Unione Radiofonica Italiana), che ottiene dal governo l’esclusiva per le trasmissioni radiofoniche nazionali. Tre anni più tardi, con il Regio Decreto del 1927, l’URI si trasforma nell’EIAR (Ente Italiano per le Audizioni Radiofoniche), l’antenata diretta della RAI.
Sin da allora, per ascoltare le trasmissioni radio era necessario versare un canone di abbonamento — una sorta di licenza d’ascolto che serviva a finanziare il servizio pubblico.

Nel 1938, con il Regio Decreto n. 246 firmato da Benito Mussolini,

REGIO DECRETO-LEGGE 21 febbraio 1938, n. 246

Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni. (038U0246)

Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1938.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 4 giugno 1938, n. 880 (in G.U. 05/07/1938, n. 150)

Dal dopoguerra alla RAI moderna

Dopo la caduta del fascismo e la fine della guerra, nel 1944 l’EIAR viene riorganizzata e prende il nome di RAI – Radio Audizioni Italia.
Con l’arrivo della televisione nel 1954, il canone viene esteso anche a questo nuovo mezzo di comunicazione, diventando progressivamente la principale fonte di finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo nazionale.

Negli anni successivi il canone cambia più volte importo e modalità di riscossione, ma resta una tassa di possesso, dovuta da chiunque detenga un apparecchio atto alla ricezione, indipendentemente dall’effettivo utilizzo.
La funzione propagandistica scompare, ma permane l’idea che il canone garantisca un’informazione “di interesse pubblico”, libera dai condizionamenti del mercato pubblicitario.

Il canone nell’Italia repubblicana

Durante la seconda metà del Novecento il canone diventa una presenza costante nelle famiglie italiane, nonostante le polemiche ricorrenti sul suo costo e sulla qualità del servizio offerto.
Con il passaggio all’euro, la tassa assume un valore annuale fisso, stabilito di volta in volta dal legislatore.
Negli ultimi decenni il dibattito si è concentrato sulla lotta all’evasione: milioni di italiani, infatti, evitavano il pagamento sostenendo di non possedere alcun apparecchio televisivo.

Per contrastare il fenomeno, nel 2016 il Governo Renzi ha introdotto una novità decisiva: il pagamento del canone attraverso la bolletta elettrica.
In questo modo, l’importo — fissato a 90 euro annui — viene automaticamente addebitato a chiunque disponga di un’utenza domestica di energia elettrica, riducendo l’evasione ma alimentando al tempo stesso il malcontento diffuso.

Chi paga e chi è esentato

Il principio generale rimane invariato: chi possiede un apparecchio televisivo deve pagare il canone.
Tuttavia, la normativa prevede alcune esenzioni:

  • i cittadini over 75 con un reddito annuo inferiore a 8.000 euro;
  • i soggetti che non detengono alcun televisore, previa dichiarazione sostitutiva all’Agenzia delle Entrate;
  • le imprese o enti che utilizzano apparecchi solo come strumenti tecnici (ad esempio monitor senza sintonizzatore TV).

Il canone speciale per le attività ricettive extra-alberghiere

Oltre al canone “domestico”, esiste un canone speciale RAI, che riguarda le attività economiche — tra cui rientrano strutture alberghiere, bed & breakfast, affittacamere e altre attività ricettive extra-alberghiere.

Il canone speciale non si basa sul possesso in ambito privato, ma sull’uso pubblico o collettivo dell’apparecchio televisivo o radiofonico, destinato alla visione da parte dei clienti o degli ospiti.
Gli importi variano in base alla tipologia e dimensione dell’attività, con tariffe annuali distinte per alberghi, bar, ristoranti, strutture ricettive e altri esercizi pubblici.

Molti gestori di strutture ricettive ignorano che il canone speciale RAI è obbligatorio anche per i B&B e le locazioni turistiche che offrono televisori nelle camere o negli spazi comuni.
Le verifiche e la riscossione spettano alla RAI Radiotelevisione Italiana, che mantiene una sezione dedicata sul proprio sito per i canoni speciali, con moduli e tariffe aggiornate.

Conclusione

Dal Regio Decreto del 1938 alla bolletta elettrica del 2016, il Canone RAI è sopravvissuto a regimi, crisi economiche e rivoluzioni tecnologiche, mantenendo intatta la sua natura di tassa sul possesso di apparecchi radiotelevisivi.
Un tributo nato per la propaganda, trasformato in strumento di finanziamento del servizio pubblico, e oggi — per molti — rimasto la tassa più odiata dagli italiani.

1. Precisazione sull’esenzione “tablet / smart TV senza tuner” nelle strutture ricettive

Vale la pena chiarire che l’esenzione per tablet, PC, smart TV privi di tuner televisivo (o non adattabili alla ricezione) è spesso oggetto di contestazioni, specialmente nelle strutture ricettive.

La logica contro la richiesta di esenzione è la seguente:

  • Anche se un apparecchio non ha un tuner integrato, se consente la ricezione del segnale televisivo (streaming, IPTV, app tv, decoder esterni, dongle, smart app, ecc.), in realtà sta di fatto fungendo da “ricevitore televisivo” se usato come tale.
  • In strutture ricettive, se l’apparecchio è usato per offrire intrattenimento agli ospiti, la RAI può sostenere che non si tratti più di uso personale, ma di uso “fuori dall’ambito familiare” o a scopo di servizio pubblico/commerciale, e quindi non goda dell’esenzione.
  • In altri termini: l’esenzione prevista per apparecchi “non atti o adattabili alla ricezione” è contestabile se l’apparecchio può comunque ricevere canali o programmi tramite reti o servizi, perché si può affermare che esso consente comunque la visione di televisione.

Quindi, nelle strutture ricettive, la differenza tra “esente” e “dovuto” può dipendere da come viene attuato l’uso dell’apparecchio (uso effettivo da parte degli ospiti, disponibilità continua, predisposizione per ricezione), non solo dalla sua dotazione tecnica “pura”.

2. Tariffe del canone speciale per le strutture ricettive (2025)

Ecco le tariffe ufficiali 2025 per i canoni speciali relativi agli apparecchi televisivi per attività ricettive, come pubblicato nelle tabelle ufficiali RAI.

Categoria D – alberghi/pensioni/locande 2/1 stella; affittacamere; strutture ricettive minori; esercizi pubblici 3ª/4ª categoria
€ 407,35
Categoria E – strutture con un solo televisore (apparecchio unico) e soggetti assimilati (circoli, negozi, botteghe ecc.)
€ 203,70

Note aggiuntive:

  • Le tariffe sono graduali: se l’attività non copre tutto l’anno, si applicano quote ridotte (es. da aprile, maggio, giugno).
  • Il canone speciale non si paga tramite bolletta elettrica, ma tramite moduli indipendenti predisposti da RAI (abbonamenti speciali).
  • Le tariffe del 2025 sono rimaste invariate rispetto al 2024.

3. Il caso controverso: B&B a carattere familiare che paga il canone in bolletta – serve anche il canone speciale?

Questa è una delle questioni più “spigolose” in ambito extralberghiero, e non esiste (al momento) una chiarezza normativa assoluta: molto dipende dalle condizioni specifiche.

a) Quadro giuridico e interpretazioni prevalenti

  • La normativa di base (R.D.L. 21 febbraio 1938 n. 246, art. 1 e successive modifiche) stabilisce che chiunque detenga apparecchi atti o adattabili alla ricezione è tenuto al canone.
  • Il D.M. 13 maggio 1993 individua le categorie di attività soggette al canone speciale (tra cui strutture ricettive, esercizi pubblici).
  • ·Le FAQ ufficiali del portale Canone Speciale RAI prevedono risposte su B&B: in genere affermano che, se un B&B offre televisori agli ospiti, l’attività ricade nel canone speciale, anche se il gestore è intestatario dell’utenza elettrica.
  • Alcune fonti (associative, fiscali) distinguono tra B&B “familiare / non imprenditoriale” e B&B “imprenditoriale / professionale”. Secondo queste interpretazioni:
  • 1. Se il B&B è gestito in modo familiare, non separato dalla residenza del gestore, senza partita IVA, senza che i locali siano distinti, e l’apparecchio sia l’unico dell’abitazione (uso domestico), potrebbe essere sufficiente il canone ordinario in bolletta, senza necessità del canone speciale.
  • 2. Se il B&B è esercizio professionale / imprenditoriale, oppure i locali sono separati, o il televisore è destinato esclusivamente agli ospiti, allora scatta l’obbligo di canone speciale anche se già si paga il canone ordinario.
  • La RAI tende ad applicare un principio di presunzione: se in una struttura ricettiva c’è un TV messo a disposizione degli ospiti, è presumibile che si tratti di uso “fuori dall’ambito familiare” e quindi va applicato il canone speciale, indipendentemente dal fatto che il gestore stia già pagando un canone ordinario.
  • Le fonti associative (ANBBA compresa) criticano questa impostazione, ritenendola una sovrapposizione ingiustificata, quando già si paga il canone domestico, nel caso di B&B familiari. anbba.it

b) Cosa dicono le FAQ di RAI

Una FAQ del portale speciale RAI chiede:

“È tenuto al pagamento del canone TV il contribuente intestatario dell’utenza elettrica, titolare di un bed and breakfast, se già paga il canone TV speciale per l’unico apparecchio TV presente nell’alloggio (a disposizione della famiglia e degli ospiti)?”

La risposta implicita (nelle FAQ) è che la detenzione dell’apparecchio fuori dall’ambito familiare impone un abbonamento speciale, anche se l’utente è lo stesso del canone domestico.

Tuttavia, la FAQ non sempre entra in merito alle condizioni specifiche (gestione familiare vs imprenditoriale), lasciando margini di interpretazione.

c) Giurisprudenza e casi pratici

  • In casi di locazioni turistiche non imprenditoriali, alcune sentenze hanno ritenuto che la semplice presenza del televisore non basti per imporre il canone speciale, se non vi è un’attività aperta al pubblico.
  • Altri casi amministrativi hanno dato ragione alle contestazioni dei gestori, quando la RAI richiedeva il canone speciale in strutture familiari che già pagavano il canone domestico.
  • Tuttavia, la giurisprudenza è molto disomogenea e dipende da contesti locali, documentazione e capacità di dimostrare che l’attività è strettamente familiare e che il televisore ha uso misto/domestico.

d) Cosa consigliare al socio / al gestore

Per il socio che opera in un B&B a carattere familiare e già versa il canone in bolletta, ecco alcuni consigli prudenti:

1. Analizza le condizioni della struttura

  • Il B&B è parte integrante dell’abitazione, con locali non separati?
  • Il gestore non ha partita IVA o SCIA per attività separata?
  • Il televisore è lo stesso che si usa per uso familiare, e non esclusivo per gli ospiti?

2. Valuta la richiesta della RAI

  • Se la RAI invia comunicazione di canone speciale, non ignorarla.
  • Rispondi con dichiarazione sostitutiva (ex DPR 445/2000) in cui affermi che l’attività è familiare, il televisore è uso misto/familiare, e che il canone domestico è già pagato.

3. Prepara documentazione difensiva

  • Contratti, visure, documenti che attestino la non separazione tra casa e attività.
  • Prova del pagamento del canone domestico.
  • Eventuale normativa regionale che definisce il B&B come “non attività imprenditoriale”.

4. Valuta il rischio / convenienza del pagamento

  • In alcuni casi, pagare il canone speciale (almeno nella fascia minima) può essere la via più semplice per evitare sanzioni o contenziosi.
  • Altre volte, contestare e far valere il diritto alla copertura con il canone domestico può portare a ottenere esito favorevole, ma serve capacità legale e documentazione.

5. Segui l’evoluzione normativa

  • Le interpretazioni, le FAQ e le circolari RAI possono cambiare; tieni aggiornamento costante.
  • Se la RAI modifica le sue FAQ o chiarisce maggiormente il caso dei B&B familiari, ciò può cambiare la situazione.
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