
Fabbricati : Ante 1942, Ante 1967 e stato legittimo
Di Cesare Gherardi – Direttore ANBBA
Cosa chiarisce il Consiglio di Stato
Perché questa sentenza è importante per chi vuole avviare un’attività extra‑alberghiera
Nel valutare un immobile destinato a un’attività extra‑alberghiera (B&B, affittacamere, locazione turistica), capita spesso di imbattersi in diciture come “ante 1967” o “edificato in epoca remota, prima del 1942”. Espressioni diffuse nella prassi, ma che rischiano di generare aspettative errate.
Una recente sentenza del Consiglio di Stato (n. 9760/2025) riporta il tema entro confini giuridici molto chiari, smontando alcuni luoghi comuni e offrendo indicazioni operative di grande rilievo proprio per proprietari, operatori turistici e tecnici.
Non esistono date “magiche” che rendono tutto legittimo
Il primo chiarimento fondamentale è questo: né il 1942 né il 1967 rappresentano soglie automatiche di legittimità.
Nella pratica si incontrano spesso due convinzioni sbagliate:
- che prima del 1942 si potesse costruire liberamente;
- che prima del 1967, fuori dai centri abitati, non servisse alcun titolo edilizio.
Il Consiglio di Stato ribadisce invece che la legittimità di un fabbricato privo di titolo non si presume, ma va dimostrata, caso per caso, sulla base del quadro normativo vigente all’epoca della costruzione.
Quando un immobile senza titolo può dirsi legittimo
Secondo i giudici, un fabbricato privo di titolo edilizio può essere considerato legittimo solo in ipotesi molto circoscritte:
- se risulta realizzato prima del 1942;
- oppure, nel regime anteriore alla legge del 1967, se è anteriore ai regolamenti comunali che hanno esteso l’obbligo di licenza a tutto il territorio e collocato fuori dal centro abitato.
Al di fuori di queste situazioni, l’assenza del titolo edilizio non è giustificabile.
Centro abitato: conta la realtà, non la perimetrazione formale
Un passaggio particolarmente importante riguarda la nozione di centro abitato.
Il Consiglio di Stato chiarisce che, nel regime precedente al 1967, il centro abitato è una nozione urbanistica di fatto, legata alla presenza di un tessuto edilizio già consolidato. Non è necessaria una perimetrazione formale approvata dal Comune.
Di conseguenza:
- l’assenza di una delimitazione ufficiale non basta per sostenere che l’immobile fosse automaticamente fuori dal centro abitato;
- la localizzazione va accertata in concreto, sulla base della situazione reale dei luoghi all’epoca.
Questo punto è cruciale per chi si affida, ancora oggi, a semplici diciture contrattuali o catastali.
L’onere della prova è del proprietario
Un altro principio centrale riguarda la prova dell’epoca di edificazione.
Spetta al proprietario dimostrare che l’immobile rientra in una delle ipotesi che consentono di riconoscerne la legittimità senza titolo. La prova deve essere rigorosa, coerente e oggettiva.
La sentenza chiarisce che:
- aerofotogrammetrie ambigue o interpretabili in modi diversi non sono sufficienti;
- dichiarazioni di terzi hanno scarso valore se generiche;
- richiami a pratiche edilizie non reperibili o non documentate non sono decisivi.
Al contrario, cartografie storiche e dati catastali coerenti possono essere utilizzati per smentire la presunta anteriorità dell’edificio.
Nessuna sanatoria “a pezzi” se l’immobile è abusivo in origine
Un chiarimento particolarmente rilevante per chi intende ristrutturare o adeguare un immobile ai fini ricettivi riguarda la sanatoria.
Il Consiglio di Stato ribadisce un principio fermo: non è possibile sanare singoli interventi successivi se il fabbricato è abusivo in origine.
L’accertamento di conformità:
- presuppone l’esistenza di un edificio legittimo;
- non può essere utilizzato per “ripulire” solo alcune opere, lasciando irrisolto l’abuso originario.
Gli interventi successivi, infatti, ereditano l’illegittimità della costruzione principale.
Ordine di demolizione e attività esercitate
Una volta accertata l’assenza del titolo edilizio, l’ordine di demolizione è considerato atto dovuto. Eventuali autorizzazioni collegate all’uso dell’immobile (commerciali o ricettive) possono essere conseguentemente revocate.
Per chi svolge o intende avviare un’attività extra‑alberghiera, questo aspetto evidenzia quanto sia rischioso basarsi su una legittimità solo presunta.
Indicazioni operative per il settore extra‑alberghiero
Dalla sentenza emergono alcuni punti fermi di grande utilità pratica:
- ante 1942 e ante 1967 non sono scorciatoie: la legittimità va sempre dimostrata;
- la mancanza di perimetrazione del centro abitato non esclude automaticamente l’obbligo di licenza;
- la prova dell’epoca di costruzione deve essere solida e documentata;
- se l’immobile è abusivo in radice, non esistono sanatorie parziali;
- prima di investire in un’attività ricettiva è indispensabile verificare con attenzione lo stato legittimo urbanistico‑edilizio.
Conclusione
Il Consiglio di Stato conferma un approccio rigoroso ma lineare: lo stato legittimo non nasce da formule ripetute nei contratti, ma da fatti provati e correttamente inquadrati nel regime normativo dell’epoca.
Per chi opera nel turismo extra‑alberghiero, il messaggio è chiaro: prima di acquistare, ristrutturare o avviare un’attività, è fondamentale un’analisi tecnica approfondita. Affidarsi a miti come l’“ante ’67” può trasformarsi, nel tempo, in un serio problema operativo ed economico.
Per una valutazione tecnica personalizzata del vostro immobile e per avviare un’attività ricettiva extra-alberghiera, rivolgetevi ad ANBBA.
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