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Affittacamere e contributi INPS: tutto quello che devi sapere

Gestione Commercianti INPS: le regole che molti affittacamere non conoscono

Di Paolo Sardi – Responsabile sportello INFO-FISCO di ANBBA

L’attività di affittacamere è oggi una delle forme più diffuse di ospitalità extra-alberghiera in Italia. La crescita degli affitti brevi, delle piattaforme digitali e del turismo diffuso ha portato migliaia di proprietari immobiliari ad avviare attività ricettive più o meno strutturate.

Uno degli aspetti più delicati — e spesso trascurati — riguarda il corretto inquadramento previdenziale e contributivo dell’attività.

Molti operatori ignorano che l’attività di affittacamere svolta in forma imprenditoriale comporta l’obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti INPS. Ma c’è una notizia positiva: a differenza di commercianti e artigiani, gli affittacamere non pagano contributi minimi fissi. Versano contributi esclusivamente sul reddito effettivamente prodotto.

Una differenza sostanziale, che può incidere in modo significativo sui costi di gestione.

Chi è considerato “affittacamere”

L’attività di affittacamere rientra tra le strutture ricettive extra-alberghiere disciplinate dalle normative regionali sul turismo. In linea generale, viene qualificato come affittacamere chi mette a disposizione camere arredate per brevi periodi, svolgendo un’attività organizzata di ospitalità con eventuali servizi accessori agli ospiti: pulizia periodica, cambio biancheria, ricevimento clienti, gestione delle prenotazioni online.

La disciplina tradizionale fa riferimento ad attività esercitate in non più di sei camere, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati nello stesso stabile. Oggi le singole Regioni possono prevedere regole differenti.

La differenza fondamentale: locazione semplice o attività imprenditoriale?

Questo è il punto più importante dell’intera disciplina.

Non tutte le attività di affitto breve comportano automaticamente obblighi INPS. Occorre distinguere tra la semplice locazione immobiliare — che consiste nella mera concessione dell’immobile senza organizzazione di servizi — e l’attività ricettiva esercitata in forma imprenditoriale, caratterizzata da continuità, organizzazione, professionalità, servizi agli ospiti e gestione strutturata delle prenotazioni.

In pratica: più l’attività assomiglia a quella di una struttura ricettiva professionale, maggiore è il rischio che venga considerata attività d’impresa con i relativi obblighi.

La guida completa — con il dettaglio degli obblighi previdenziali, il calcolo dei contributi INPS, le agevolazioni previste, il nuovo codice ATECO 2025 e i rischi in caso di errato inquadramento — è riservata ai soci ANBBA.

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