
Il codice regionale può affiancare il CIN, ma non può condizionarlo
Sentenza 163/2026 · Incostituzionale la norma pugliese che subordinava il CIN al codice regionale. E sui cambi d’uso i Comuni possono porre «condizioni», non «limitazioni»
Una decisione concreta per l’extralberghiero
Con la sentenza n. 163 del 2026, decisa l’8 luglio e depositata l’8 ottobre 2026, la Corte costituzionale si è pronunciata sul ricorso del Governo contro alcune disposizioni della legge della Regione Puglia n. 15 del 2025. Per chi gestisce B&B, affittacamere, case vacanza e locazioni turistiche, il punto centrale riguarda il rapporto tra Codice identificativo regionale (CIR) e Codice identificativo nazionale (CIN).
La Consulta ha dichiarato illegittima la norma che rendeva il CIR «propedeutico» al CIN, cioè un passaggio obbligatorio da completare prima di poter ottenere il codice nazionale. La sentenza interviene anche sui mutamenti di destinazione d’uso degli immobili e su alcune regole regionali in materia di concessioni idriche, estranee al nostro settore.
Cosa prevedeva la norma pugliese
L’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 15/2025 aveva riscritto l’articolo 10-ter della legge regionale n. 49/2017. Il nuovo testo istituiva la Banca dati regionale delle strutture ricettive e delle locazioni turistiche, che attribuisce il CIR dopo una registrazione su piattaforma telematica, e stabiliva che il codice regionale fosse propedeutico all’ottenimento del CIN.
[NOTA: in Puglia il codice regionale è comunemente noto agli operatori come CIS (piattaforma DMS Puglia), mentre il testo di legge annullato lo chiama CIR. Valutare con Paolo Sardi se citare anche la denominazione CIS.]
Perché la Corte l’ha bocciata
Il CIN è disciplinato dall’articolo 13-ter del decreto-legge n. 145/2023, convertito dalla legge n. 191/2023. Il Ministero del Turismo lo assegna con una procedura automatizzata, con finalità di tutela della concorrenza, trasparenza del mercato, coordinamento dei dati delle amministrazioni e contrasto alle forme irregolari di ospitalità.
Secondo la Corte, fissare in modo uniforme le condizioni di accesso al mercato spetta allo Stato, nell’ambito della sua competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione). Per la concorrenza, ricorda la Consulta, l’uniformità della disciplina è «un bene in sé»: regole regionali diverse creano barriere territoriali.
Registrazione regionale e registrazione statale possono quindi convivere. Ciò che non è ammesso è trasformare il codice regionale in una condizione per ottenere quello nazionale: così la Regione introduce un onere aggiuntivo a carico degli operatori locali e altera regole di accesso che devono essere uguali in tutta Italia.
Attenzione: il codice regionale non è stato abolito
È essenziale evitare equivoci. La Corte non ha affermato che i codici regionali siano illegittimi, né che gli operatori possano ignorare gli obblighi regionali autonomamente applicabili. La distinzione è precisa: un codice regionale può affiancare il CIN; non può diventarne il presupposto.
Chi possiede già entrambi i codici non deve quindi eliminare il codice regionale da annunci, targhe o documentazione sulla base di questa sentenza, ma continuare a rispettare gli obblighi di esposizione e comunicazione previsti per la propria attività.
[NOTA: il dispositivo annulla l’intero art. 5, comma 1, lettera b), della l.r. 15/2025, cioè tutto il nuovo testo dell’art. 10-ter della l.r. 49/2017, non solo la parola «propedeutico». Verificare con Paolo Sardi quale base normativa regionale resti oggi in vigore in Puglia per banca dati e codice regionale (testo previgente, provvedimenti attuativi) prima di confermare che gli obblighi regionali pugliesi restano invariati.]
La dichiarazione di illegittimità produce effetti dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale.
[NOTA: verificare la data di pubblicazione in G.U., 1ª serie speciale. Alla data di deposito la scheda della Corte non la riportava ancora.]
Perché interessa anche chi non opera in Puglia
L’annullamento riguarda una specifica norma pugliese, ma il ragionamento della Corte ha portata generale: le competenze regionali in materia di turismo devono rispettare le regole statali sulla tutela della concorrenza.
Questo non rende illegittime tutte le procedure regionali. Significa che eventuali vincoli aggiuntivi posti come condizione per il rilascio del CIN vanno valutati alla luce del principio affermato dalla Consulta. Occorre quindi distinguere le procedure regionali autonome dalle condizioni che incidono sul rilascio del codice nazionale.
Cambio di destinazione d’uso: «condizioni» sì, «limitazioni» no
La sentenza interviene anche sulla disciplina pugliese dei cambi di destinazione d’uso. La Corte ha dichiarato illegittimo l’articolo 11, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 15/2025, limitatamente alle parole «Fatte salve le limitazioni di cui al comma 5», inserite nell’articolo 4, comma 5-bis, della legge regionale n. 48/2017.
Il motivo sta nella distinzione tracciata dall’articolo 23-ter del Testo unico dell’edilizia (d.P.R. 380/2001), come modificato dal decreto Salva Casa. Nelle ipotesi semplificate di cambio d’uso, i Comuni possono fissare soltanto specifiche «condizioni», cioè misure puntuali e non ostative, anche di contingentamento. Non possono invece porre «limitazioni», che hanno un’incidenza più forte sul diritto di proprietà. La Corte applica qui lo stesso principio già affermato nella sentenza n. 61/2026.
Sulle altre modifiche alla stessa legge (articolo 11, comma 1, lettere b e c), le questioni sono state dichiarate inammissibili per carenza di motivazione del ricorso: la Corte non le ha esaminate nel merito, quindi non le ha né bocciate né promosse.
La pronuncia non crea un diritto automatico a trasformare qualsiasi abitazione in struttura ricettiva. Restano decisive la destinazione urbanistica concreta, le norme di settore e le condizioni legittimamente fissate dai Comuni. Il diverso tema del rapporto tra locazioni brevi e obbligo di cambio d’uso è stato affrontato dalla sentenza n. 164/2026 sulla legge dell’Emilia-Romagna.
Che cosa devono verificare i gestori
Per chi ha già CIN e codice regionale, la decisione non comporta nuovi adempimenti né la soppressione automatica degli obblighi regionali.
Per chi sta avviando un’attività, è utile tenere distinte la procedura nazionale di attribuzione del CIN e gli eventuali adempimenti regionali autonomi. Se un’amministrazione subordina espressamente il rilascio del CIN alla preventiva acquisizione del codice regionale, la sentenza n. 163/2026 è un riferimento importante per chiedere chiarimenti all’ufficio competente.
Chi intende cambiare la destinazione d’uso di un immobile deve invece valutare separatamente la normativa edilizia e urbanistica applicabile al caso concreto, a partire dagli strumenti urbanistici del proprio Comune.
Due sentenze da leggere insieme, senza confonderle
La sentenza n. 163/2026 arriva a un giorno di distanza dalla n. 164/2026, depositata il 9 ottobre. Le due pronunce riguardano questioni diverse:
- la 163 riguarda la Puglia: il rapporto tra codice regionale e CIN e la differenza tra «condizioni» e «limitazioni» comunali nei cambi d’uso;
- la 164 riguarda l’Emilia-Romagna: l’obbligo generalizzato di cambio di destinazione d’uso per le locazioni brevi previsto dagli articoli 4 e 5 della legge regionale n. 10/2025, giudicato irragionevole e sproporzionato.
Per il profilo urbanistico rimandiamo al nostro approfondimento sulla sentenza 164/2026.
Conclusioni
La Corte costituzionale ha chiarito che il codice regionale può convivere con il CIN, ma non può diventare un passaggio obbligatorio per ottenere il codice nazionale. Per il comparto extralberghiero è una conferma importante: identificazione delle strutture, trasparenza e contrasto all’irregolarità sono obiettivi condivisi, ma vanno perseguiti senza sovrapposizioni procedurali che penalizzano gli operatori regolari.
Il messaggio per i gestori è duplice: rispettare gli obblighi effettivamente vigenti e conoscere i limiti entro cui Regioni e Comuni possono intervenire su attività e immobili. ANBBA continuerà a seguire gli sviluppi, a partire dalle ricadute operative in Puglia.
Fonte: Corte costituzionale, sentenza n. 163/2026, decisa l’8 luglio 2026 e depositata l’8 ottobre 2026. Riferimenti: art. 13-ter del d.l. n. 145/2023, convertito dalla l. n. 191/2023; art. 23-ter del d.P.R. n. 380/2001; leggi Regione Puglia n. 15/2025, n. 49/2017 e n. 48/2017; Corte costituzionale, sentenza n. 61/2026.




