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Pagamenti elettronici e attività ricettive extra-alberghiere – Nuovi obblighi dal 1° gennaio 2026

Registrazione di POS e registratori di cassa dal 2026

Di Paolo Sardi – Direttore sportello INFO-FISCO di ANBBA

Cosa cambia per affittacamere, CAV e locazioni turistiche imprenditoriali

Con la Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) il legislatore ha introdotto nuove disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti elettronici e certificazione dei corrispettivi, che diventeranno operative dal 1° gennaio 2026.

Le nuove regole prevedono un obbligo di accreditamento e censimento dei registratori di cassa (RT) e dei lettori di carte (POS) presso l’Agenzia delle Entrate, attraverso una procedura di registrazione online sul portale “Fatture e Corrispettivi”.

Si tratta di un adempimento che non riguarda tutti indistintamente, ma che interessa principalmente le attività ricettive e turistiche che operano in forma imprenditoriale, quindi con partita IVA.

Quadro normativo di riferimento

Le nuove disposizioni derivano da:

  • Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025)
    – art. 1, commi 74 e 77 (spesso richiamati come “art. 9” nei comunicati commerciali)
  • Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate:
    o    21 marzo 2025
    o    31 ottobre 2025

Tali provvedimenti attuano un sistema di:

  • integrazione tra registratori telematici (RT) e pagamenti elettronici
  • rafforzamento dei controlli IVA
  • allineamento tra incassi POS e corrispettivi trasmessi

Chi è interessato dall’obbligo (punto fondamentale)

L’obbligo di registrazione NON riguarda tutti gli operatori turistici.

Sono principalmente interessati:

  • Affittacamere
  • Case e appartamenti per vacanze imprenditoriali
  • CAV
  • Locazioni turistiche imprenditoriali
  • In generale, strutture ricettive extra-alberghiere che operano con partita IVA (ultimamente si aggiungono anche i B&B con partita IVA ) sono tenute all’emissione del documento commerciale tramite RT

Non rientrano normalmente nell’obbligo:

  • locazioni turistiche non imprenditoriali
  • attività senza obbligo di registratore di cassa
  • soggetti che certificano i ricavi esclusivamente tramite fattura elettronica

La discriminante non è il POS, ma l’obbligo o meno di certificazione dei corrispettivi.

Cosa cambia concretamente dal 1° gennaio 2026

Dal 2026:

  • i registratori telematici
  • i lettori di carte (POS)
  • i sistemi integrati cassa + POS

dovranno essere accreditati e censiti presso l’Agenzia delle Entrate.

Il POS non trasmette i corrispettivi, ma viene:

  • identificato
  • collegato al registratore telematico
  • associato all’attività economica

Dove si effettua la registrazione

La procedura avverrà tramite il portale:
“Fatture e Corrispettivi” – Agenzia delle Entrate

Il servizio dedicato all’“Accreditamento e censimento dispositivi” sarà disponibile nelle prime settimane del 2026.

Procedura passo-passo (per i soggetti obbligati)

Accesso al portale

  • Entrare nel portale “Fatture e Corrispettivi”
  • Accedere con SPID, CIE o CNS

Verifica della posizione

  • Controllare che l’attività sia correttamente censita
  • Verificare i dati dell’esercizio e della partita IVA

Registrazione del registratore telematico

  • Inserire:
    o    matricola / identificativo RT
    o    modello e produttore
  • Verificare l’associazione all’attività

Registrazione dei POS

  • Inserire:
    o    ID terminale / numero di serie
    o    dati del fornitore del servizio di pagamento
  • Collegare il POS al registratore telematico o alla procedura web

Conferma e conservazione

  • Confermare la registrazione
  • Conservare la ricevuta dell’avvenuto accreditamento

Tempistiche previste

  • Dispositivi già in uso al 1° gennaio 2026
    → registrazione entro 45 giorni dall’attivazione del servizio online
  • Dispositivi attivati dopo il 31 gennaio 2026
    → registrazione:
    o    tra il 6° giorno del secondo mese successivo
    o    e l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese

Sanzioni in caso di mancato adeguamento

Il mancato rispetto degli obblighi può comportare:

  • da 1.000 a 4.000 euro
    per mancata installazione o collegamento RT–POS
  • 100 euro per ogni trasmissione errata o tardiva (fino a 1.000 euro per trimestre)
  • sospensione dell’attività, nei casi più gravi di omessa trasmissione o conservazione dei dati

Il ruolo dei fornitori di POS

Alcuni operatori (come SumUp) hanno comunicato che i propri dispositivi sono tecnicamente conformi alle nuove disposizioni.

È bene però ricordare che:

  • la conformità tecnica del dispositivo non sostituisce l’adempimento
  • la responsabilità resta sempre in capo al titolare dell’attività

Raccomandazione ANBBA

ANBBA invita tutti gli associati a:

  • verificare attentamente se rientrano tra i soggetti obbligati
  • evitare adempimenti inutili se si opera fuori dal regime RT
  • rivolgersi a un consulente fiscale di fiducia in caso di dubbio

L’Associazione continuerà a monitorare l’evoluzione normativa e a fornire aggiornamenti tempestivi ai propri soci.

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