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Sicilia 2026: cosa è cambiato per B&B e strutture extra-alberghiere dopo la sentenza del TAR

Dopo la sentenza del TAR Sicilia: cosa resta e cosa cambia per i gestori extra-alberghieri

Di Cesare Gherardi – Direttore ANBBA

A oltre un anno dalla riforma regionale del turismo e dopo la pronuncia del TAR Sicilia sul Decreto Assessoriale n. 2104/2025, facciamo chiarezza sulle regole che oggi disciplinano B&B, Case Vacanza, Affittacamere e altre strutture extra-alberghiere in Sicilia.

Una domanda che continua ad arrivare ad ANBBA

Nonostante la sentenza del TAR Sicilia abbia ormai chiarito numerosi aspetti del Decreto Assessoriale n. 2104/2025, continuano ad arrivare richieste di informazioni da parte di gestori, aspiranti operatori e proprietari di immobili destinati all’ospitalità turistica.

Le domande più frequenti sono sempre le stesse: un B&B senza partita IVA può ancora avere cinque camere? Il limite dei venti posti letto è ancora valido? Gli obblighi introdotti dal decreto regionale sono stati eliminati oppure sono ancora in vigore? Quali adempimenti devono essere rispettati nel 2026?

La confusione è comprensibile. Negli ultimi anni il settore extra-alberghiero siciliano è stato interessato da importanti modifiche normative e da una complessa vicenda giudiziaria che ha portato all’annullamento di diverse disposizioni ritenute eccessivamente gravose.

Il punto fermo: cosa prevede oggi la normativa siciliana

Per quanto riguarda i Bed & Breakfast a gestione familiare, la normativa regionale continua a prevedere: massimo 5 camere destinate agli ospiti, massimo 20 posti letto complessivi, attività svolta nell’abitazione di residenza del gestore e somministrazione della prima colazione.

Si tratta dei requisiti fondamentali che continuano a caratterizzare il B&B familiare siciliano. Molti operatori ritenevano che la sentenza del TAR avesse modificato questi limiti. Non è così: la sentenza non ha toccato la legge regionale, ma ha riguardato esclusivamente alcune disposizioni contenute nel successivo decreto attuativo.

La battaglia che ha cambiato il settore

Con il Decreto Assessoriale n. 2104/2025 la Regione Siciliana aveva introdotto una serie di obblighi destinati alle strutture extra-alberghiere. Numerosi operatori e associazioni di categoria hanno però contestato alcune prescrizioni ritenute sproporzionate rispetto alle caratteristiche delle piccole strutture familiari. Da qui è nato il ricorso che ha portato alla decisione del TAR Sicilia, oggi uno dei più importanti precedenti nazionali nel settore dell’ospitalità extra-alberghiera.

Cosa è stato annullato dal TAR

Tra gli obblighi eliminati figurano: l’obbligo del televisore da almeno 32 pollici in ogni camera, le specifiche tecniche imposte dal decreto per i materassi, i defibrillatori obbligatori per numerose tipologie di strutture, l’obbligo per il 50% del personale di conoscere la lingua inglese, alcune prescrizioni particolarmente onerose relative ai servizi igienici, diversi adempimenti riguardanti le aree comuni e alcune prescrizioni in materia di accessibilità e dotazioni tecniche.

Secondo i giudici amministrativi, tali disposizioni introducevano obblighi non proporzionati alla natura e alle dimensioni delle strutture interessate.

Attenzione: non tutto è stato cancellato

Questo è probabilmente l’aspetto più importante da comprendere. La sentenza non ha eliminato gli obblighi previsti dalla normativa nazionale. Restano quindi pienamente validi: l’obbligo del CIN (Codice Identificativo Nazionale), la comunicazione degli ospiti alla Questura tramite Alloggiati Web, la comunicazione dei flussi turistici agli enti competenti, il rispetto delle norme fiscali applicabili, il rispetto delle disposizioni nazionali in materia di sicurezza e gli obblighi previsti dalle normative antincendio quando applicabili.

In altre parole, non si tratta di una liberalizzazione del settore. Si tratta dell’eliminazione di alcuni obblighi ritenuti eccessivi rispetto alla tipologia di attività svolta.

Il principio più importante affermato dal TAR

Al di là delle singole norme annullate, la sentenza ha affermato un principio destinato ad avere effetti anche negli anni futuri: le strutture extra-alberghiere non possono essere automaticamente assimilate agli alberghi.

Può sembrare una frase semplice. In realtà rappresenta uno dei punti più rilevanti per il futuro del comparto. L’ospitalità familiare, i B&B, le Case Vacanza e le altre strutture extra-alberghiere svolgono una funzione diversa rispetto alle strutture alberghiere tradizionali e devono essere regolamentate nel rispetto delle loro specificità.

Perché questa vicenda riguarda tutti i gestori italiani

La vicenda siciliana va ben oltre i confini regionali. Molte Regioni stanno affrontando il delicato equilibrio tra esigenze di controllo, qualità dell’offerta turistica e sostenibilità degli adempimenti richiesti ai piccoli operatori. La sentenza del TAR Sicilia dimostra che ogni intervento normativo deve rispettare il principio di proporzionalità e non può tradursi in un aggravio burocratico ingiustificato.

Il ruolo dell’informazione e della rappresentanza

Questa vicenda dimostra ancora una volta quanto sia importante per gli operatori restare costantemente aggiornati. Normative, regolamenti, decreti e interpretazioni cambiano rapidamente e spesso le informazioni che circolano sui social network risultano incomplete o superate.

Per questo ANBBA continua a monitorare costantemente l’evoluzione della normativa nazionale e regionale, fornendo ai propri associati strumenti di informazione, aggiornamento e assistenza. Nel 2026 un gestore informato ha un vantaggio competitivo enorme rispetto a chi si affida al passaparola o a fonti non aggiornate. Conoscere i propri diritti, ma anche i propri obblighi, è il primo strumento di tutela per chi opera nel settore dell’ospitalità extra-alberghiera.

ANBBA continuerà a seguire attentamente l’evoluzione della normativa siciliana, informando tempestivamente soci e operatori su ogni novità che riguarda B&B, Affittacamere, Case Vacanza e Locazioni Turistiche.

Per informazioni e assistenza: consulente@anbba.it

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