
Un anno di decreti, sentenze e correttivi: la cronologia che serve
A cura dell’Ing. Eva Rosella Musico – Consulente Tecnico ANBBA
La disciplina delle strutture ricettive e delle locazioni turistiche in Sicilia rappresenta oggi uno degli esempi più complessi di evoluzione normativa nel panorama italiano.
In poco più di un anno, la Legge Regionale n. 6 del 25 febbraio 2025 è stata oggetto di continui interventi correttivi, integrazioni, modifiche legislative, decreti assessoriali e di un’importante pronuncia del TAR Sicilia, dando vita a un quadro giuridico in continua trasformazione che ha generato dubbi interpretativi tra operatori, professionisti, associazioni di categoria e pubbliche amministrazioni.
ANBBA segue da sempre con particolare attenzione l’evoluzione della normativa siciliana, ritenendo indispensabile offrire agli operatori un’informazione tecnica corretta e costantemente aggiornata, in una materia che incide direttamente sull’attività quotidiana di migliaia di strutture ricettive e locazioni turistiche.
La nascita della riforma
Con la Legge Regionale n. 6 del 25 febbraio 2025, la Regione Siciliana ha avviato un importante progetto di riordino dell’intero comparto turistico regionale.
L’obiettivo era aggiornare una disciplina non più adeguata all’evoluzione del mercato turistico, ridefinendo le tipologie di strutture ricettive e demandando a un successivo decreto assessoriale la disciplina dei requisiti tecnici per l’esercizio delle attività — una scelta pensata per distinguere i principi generali della legge dagli aspetti tecnico-applicativi affidati alla regolamentazione amministrativa.
Il D.A. n. 2104 del 25 giugno 2025
L’attuazione della legge arriva pochi mesi dopo con il D.A. n. 2104 del 25 giugno 2025, che introduce un articolato sistema di requisiti strutturali, organizzativi e funzionali contenuti negli Allegati “A” e “B”.
Fin dalla pubblicazione, il decreto ha suscitato numerose perplessità: molti operatori evidenziano come diversi requisiti risultino particolarmente onerosi e come il provvedimento finisca per assimilare realtà profondamente differenti, imponendo standard uniformi anche a strutture di piccole dimensioni e, in parte, alle locazioni turistiche.
Il primo correttivo: D.A. n. 2735 dell’8 agosto 2025
Le criticità emergono rapidamente. Con il D.A. n. 2735 dell’8 agosto 2025, la Regione modifica alcune disposizioni del decreto originario, eliminando — tra gli aspetti più significativi — il riferimento che assimilava le locazioni turistiche alle “altre strutture turistico-ricettive” ai fini della classificazione.
L’articolo attribuisce all’art. 3 del D.A. 2735 la modifica del punto 1.2 dell’Allegato A (“ivi comprese le locazioni turistiche” sostituito da “alberghiere ed extra-alberghiere”).
Un passaggio importante, poiché esclude espressamente le locazioni turistiche dall’applicazione dei requisiti dimensionali previsti dal decreto, limitandone l’efficacia alle sole strutture alberghiere ed extra-alberghiere.
La sentenza del TAR Sicilia n. 1268/2026
Il punto di svolta arriva nel maggio 2026. Con la sentenza n. 1268/2026, depositata il 4 maggio 2026, il TAR Sicilia annulla dodici disposizioni contenute nel D.A. n. 2104/2025.
Secondo i giudici, diversi requisiti risultano manifestamente irragionevoli, sproporzionati o privi di adeguata copertura nella legge regionale. La sentenza osserva come numerosi standard previsti dal decreto avrebbero potuto costituire elementi utili per la classificazione qualitativa delle strutture, ma non condizioni minime indispensabili per l’esercizio dell’attività — una decisione destinata a segnare profondamente l’intera disciplina regionale.
La Legge Regionale n. 12 del 27 maggio 2026
Pochi giorni dopo interviene nuovamente il legislatore regionale. Con la L.R. n. 12 del 27 maggio 2026 vengono modificati numerosi articoli della L.R. n. 6/2025, recependo parte delle criticità emerse sia nel confronto con gli operatori sia nel giudizio amministrativo.
Particolarmente rilevante è la nuova formulazione dell’art. 35, dedicato alle locazioni turistiche.
Le fonti reperite confermano una modifica dell’art. 35, comma 1 (limite da 4 a 2 unità immobiliari per il carattere non imprenditoriale), non del comma 4 con il contenuto qui descritto — attestazione di prestazione energetica, dichiarazione di conformità impianti, requisiti igienico-sanitari ed edilizi.
La norma stabilisce che tali attività possono essere esercitate in unità immobiliari private regolarmente censite al Catasto, dotate di attestazione di prestazione energetica, dichiarazione di conformità degli impianti e dei requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti per i normali locali di civile abitazione. Viene inoltre precisato che gli immobili destinati a locazione turistica, purché muniti di abitabilità o agibilità, non sono soggetti ai requisiti strutturali, organizzativi e funzionali previsti per le strutture alberghiere ed extra-alberghiere, fermo restando il rispetto delle norme generali in materia di sicurezza, igiene e uso abitativo.
Il D.A. n. 1920 del 24 giugno 2026
Il successivo D.A. n. 1920 del 24 giugno 2026 adegua formalmente il decreto assessoriale alla sentenza del TAR e coordina il testo con le modifiche introdotte dalla L.R. n. 12/2026, eliminando o modificando le disposizioni annullate dal giudice amministrativo e ridefinendo alcuni aspetti procedurali.
Il nodo dell’Allegato B
Nonostante i correttivi, permane una questione interpretativa delicata. Il D.A. n. 1920/2026 confermava anche per le locazioni turistiche l’obbligo di trasmissione dell’Allegato B entro il termine del 30 giugno 2026, pur riconoscendo — per chi avesse già avviato le procedure amministrative — la possibilità di completare l’invio della documentazione entro il 30 dicembre 2026.
Proprio questa previsione ha alimentato nuove incertezze tra operatori e professionisti. Secondo una parte degli interpreti, infatti, le modifiche introdotte dall’art. 5 della L.R. n. 12/2026 avrebbero ricondotto le locazioni turistiche — in particolare quelle esercitate in forma non imprenditoriale entro il limite di due immobili previsto dalla normativa nazionale e regionale — nell’ambito della disciplina civilistica, sottraendole al sistema di classificazione proprio delle strutture ricettive. Una lettura che ha aperto un dibattito giuridico tuttora in corso.
L’intervento dell’On. Dario Safina
A conferma delle persistenti difficoltà interpretative, l’On. Dario Safina ha trasmesso all’Assessorato regionale del Turismo una nota chiedendo la disapplicazione del D.A. n. 2104/2025, come successivamente modificato, nei confronti delle locazioni turistiche. La richiesta richiama la sentenza del TAR Sicilia, le modifiche introdotte dalla L.R. n. 12/2026 e i principi di gerarchia delle fonti, sostenendo che la disciplina sopravvenuta avrebbe escluso le locazioni turistiche dai requisiti strutturali, organizzativi e funzionali previsti per le strutture alberghiere ed extra-alberghiere, compresi gli Allegati A e B. Secondo tale ricostruzione, il permanere dell’applicazione del D.A. n. 2104/2025 alle locazioni turistiche determinerebbe una situazione di grave incertezza interpretativa, con il rischio di un consistente contenzioso amministrativo.
Le iniziative di ANBBA: è arrivato il momento della chiarezza
Di fronte a questo continuo susseguirsi di modifiche legislative, decreti, correzioni e interpretazioni, ANBBA ritiene che sia giunto il momento di mettere definitivamente la parola fine a questa vicenda.
Per questo motivo l’Associazione si è fatta promotrice dell’invio di una formale lettera all’Assessore al Turismo della Regione Siciliana, nella quale ha illustrato le criticità che ancora oggi generano incertezza tra gli operatori del settore.
L’obiettivo non è alimentare polemiche istituzionali, ma offrire un contributo tecnico concreto affinché si possa arrivare a un quadro normativo stabile, coerente e definitivamente chiarito.
Gli imprenditori, i gestori delle strutture ricettive e i proprietari delle locazioni turistiche non chiedono privilegi. Chiedono semplicemente di poter lavorare con regole certe, facilmente comprensibili e uniformemente applicabili, senza dover interpretare norme continuamente modificate o talvolta tra loro apparentemente contrastanti.
ANBBA, forte della propria esperienza maturata in oltre ventisei anni di attività al servizio del turismo extralberghiero italiano, metterà a disposizione della Regione Siciliana tutte le proprie competenze tecniche affinché possa nascere uno strumento legislativo moderno, chiaro ed efficace, capace di accompagnare la crescita del comparto anziché ostacolarla.
Una terra che merita regole all’altezza del suo potenziale
La Sicilia possiede un patrimonio turistico che pochi territori al mondo possono vantare: una terra dalla storia millenaria, crocevia di popoli e civiltà — dai Greci ai Romani, dagli Arabi ai Normanni — che hanno lasciato testimonianze straordinarie ancora oggi visibili in ogni angolo dell’isola.
A questo si aggiungono paesaggi mozzafiato, coste tra le più belle del Mediterraneo, spiagge di sabbia dorata, acque cristalline e un sistema di isole minori di ricchezza senza eguali: dalle Eolie alle Egadi, da Pantelleria a Linosa e Lampedusa.
Non meno importante è il patrimonio enogastronomico dell’isola. Gli agrumeti siciliani producono alcune delle migliori arance del Mediterraneo, mentre i vini dell’Etna, del Marsala, del Nero d’Avola e delle altre grandi denominazioni continuano a raccogliere riconoscimenti internazionali, come confermato anche dall’apprezzamento ricevuto all’ultima edizione del Vinitaly di Verona.
È questa la Sicilia che merita di essere promossa: una terra che deve poter attrarre nuovi investimenti, incentivare l’apertura di nuove strutture ricettive, favorire la crescita dell’ospitalità diffusa e sostenere il turismo come motore dello sviluppo economico regionale. Per raggiungere questo obiettivo, però, è indispensabile eliminare definitivamente ogni incertezza normativa.
Le leggi devono rappresentare uno strumento di crescita, non un ostacolo burocratico. ANBBA continuerà a lavorare con spirito di collaborazione istituzionale affinché il dialogo con la Regione Siciliana possa tradursi in una normativa semplice, moderna, stabile e capace di offrire agli operatori quella certezza del diritto che costituisce il primo presupposto per investire, creare occupazione e valorizzare uno dei territori più straordinari d’Italia.
Solo così la Sicilia potrà esprimere pienamente il proprio immenso potenziale turistico e consolidare il ruolo di protagonista nel panorama dell’ospitalità nazionale e internazionale.





