
ANBBA sta ricevendo numerose segnalazioni relative alla richiesta, da parte della RAI, del canone speciale televisivo nei confronti di soggetti che già pagano il canone ordinario tramite utenza elettrica domestica.
La problematica riguarda in particolare B&B, affittacamere, case vacanza e locazioni turistiche, e incide direttamente sui costi di gestione delle attività extra-alberghiere.
Il quadro normativo
Il canone RAI è un’imposta sul possesso di apparecchi atti o adattabili alla ricezione radiotelevisiva, disciplinata dal R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246 (art. 1), dal D.L.Lt. 21 dicembre 1944, n. 458 e dalla Legge 23 dicembre 1999, n. 488 (art. 16).
La distinzione fondamentale è tra due tipologie:
- Canone ordinario (domestico) — addebitato nella bolletta elettrica dell’abitazione di residenza.
- Canone speciale — dovuto per apparecchi installati in locali fuori dall’ambito familiare, accessibili a clienti o utenti.
Secondo l’interpretazione RAI, la presenza di televisori in immobili utilizzati per attività ricettive comporta automaticamente l’obbligo del canone speciale.
Il problema della duplicazione
Nella pratica si verifica frequentemente il seguente scenario: il proprietario paga regolarmente il canone ordinario in bolletta; lo stesso immobile viene utilizzato per ospitalità (B&B o locazione turistica); la RAI richiede un ulteriore canone speciale per il medesimo televisore.
Il risultato è una duplicazione di imposizione sullo stesso apparecchio.
Ad oggi non esiste una norma esplicita che imponga il doppio pagamento per il medesimo televisore, soprattutto in assenza di separazione funzionale degli spazi o di organizzazione imprenditoriale dell’attività. Si tratta quindi di una questione interpretativa, suscettibile di contestazione.
Le tariffe del canone speciale
Il canone speciale non è incluso nella bolletta elettrica e viene richiesto tramite pagamento separato. Per il settore ricettivo, le tariffe indicative sono:
- 1–5 apparecchi: circa € 203,70 annui
- 6–15 apparecchi: circa € 407,40 annui
- Oltre 15 apparecchi: importi progressivamente crescenti
Si tratta di costi rilevanti, soprattutto per attività di piccole dimensioni.
Quando la RAI richiede il canone speciale
Secondo la prassi RAI, il canone speciale scatta quando la TV è a disposizione degli ospiti, l’immobile è utilizzato per attività ricettiva e l’uso dell’apparecchio non è esclusivamente familiare. Questa interpretazione viene estesa anche alle locazioni turistiche non imprenditoriali.
Quando è possibile contestare
È possibile sostenere l’assenza dell’obbligo di doppio pagamento quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
- attività non imprenditoriale
- immobile adibito ad abitazione principale
- presenza di un unico televisore
- assenza di separazione strutturale o funzionale tra uso privato e ospitalità
In tali casi, il canone ordinario può ritenersi già sufficiente a coprire il possesso dell’apparecchio, e la richiesta del canone speciale può essere oggetto di contestazione formale adeguatamente motivata.
Perché è importante agire
Il tema non è solo economico: riguarda la corretta applicazione della normativa. Una gestione non consapevole può comportare costi duplicati non dovuti, un aggravio fiscale ingiustificato e difficoltà nei rapporti con l’amministrazione.
ANBBA fornisce supporto operativo e interpretativo per tutelare gli operatori del settore extra-alberghiero. Il modello di istanza per richiedere chiarimenti o presentare contestazione è disponibile per i soci nell’Area Soci — sezione Utilità.
In sintesi
- Il canone ordinario copre il possesso della TV in ambito domestico.
- Il canone speciale è richiesto per utilizzi fuori dall’ambito familiare.
- Nei B&B e nelle locazioni turistiche si verificano frequentemente richieste duplicate.
- In assenza di separazione reale degli usi, la duplicazione è contestabile.
- Le tariffe del canone speciale sono significative e vanno verificate con attenzione.




