
affittacamere, B&B, case e appartamenti per vacanze e locazioni turistiche
🛏️ Affittacamere professionali e canone speciale RAI
⚖️ 1. Quadro normativo di riferimento
- R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246 – art. 1
Obbligo del canone per chiunque detenga uno o più apparecchi atti alla ricezione di programmi radiotelevisivi. - D.M. 13 maggio 1993 (Ministero delle Poste e Telecomunicazioni)
Stabilisce l’obbligo del canone speciale per le strutture ricettive aperte al pubblico, tra cui espressamente rientrano anche gli affittacamere. - Leggi regionali (es. Toscana L.R. 86/2016, Lazio L.R. 13/2007, ecc.)
Distinguono tra affittacamere in forma imprenditoriale (professionale) e non imprenditoriale (saltuario).
🧾 2. Obbligo di canone speciale: quando scatta
Condizione | Obbligo canone speciale RAI | Note |
Affittacamere in forma imprenditoriale | ✅ Sì | Obbligo anche con 1 solo apparecchio TV |
Affittacamere in forma non imprenditoriale | 🔄 Dipende | Se l’attività è svolta in ambito familiare e senza separazione, può bastare il canone domestico |
In genere, l’affittacamere professionale:
- Ha partita IVA e SCIA come attività imprenditoriale,
- Offre servizi continuativi (pulizie, cambio biancheria, ecc.),
- Ha ambienti distinti dalla propria abitazione, anche se parzialmente condivisi,
- È iscritto al registro imprese della Camera di Commercio.
Tutti questi elementi comportano l’obbligo del canone speciale RAI.
🧮 3. Tariffe canone speciale RAI (2024, indicative)
Fascia (numero di TV) | Importo annuale (€) |
1 – 5 TV | ca. € 203,70 |
6 – 15 TV | ca. € 407,40 |
16+ TV | ca. € 611,10 |
💡 Il canone speciale non è incluso nella bolletta elettrica e va pagato con bollettino dedicato o tramite F24, previa registrazione presso gli Abbonamenti Speciali RAI.
🧾 4. Cosa deve fare un affittacamere professionale
- Verificare la presenza di apparecchi televisivi nelle camere o negli spazi a uso degli ospiti.
- Registrarsi presso la RAI – Abbonamenti Speciali
Sito: https://abbonamentispeciali.rai.it - Compilare e inviare il modulo di attivazione dell’abbonamento speciale.
- Versare la quota annuale, entro i termini previsti.
❗ Attenzione: canone domestico e canone speciale non sono alternativi
Anche se il gestore vive nello stesso edificio dove svolge l’attività e paga il canone domestico, ciascuna attività con finalità commerciale e aperta al pubblico deve avere il proprio abbonamento RAI speciale.
📬 Se si riceve una comunicazione RAI
- Ignorare la comunicazione solo se si è certi di non rientrare tra i soggetti obbligati (rischio sanzioni fino a € 500,00).
- In caso di dubbio o errore, inviare una dichiarazione sostitutiva (ex art. 47 D.P.R. 445/2000) per spiegare che:
- Non si detiene alcun apparecchio TV, oppure
- L’attività non è soggetta a canone speciale.
🧩 Differenza rispetto ai B&B
Tipo attività | Canone speciale? | Note |
B&B familiare | ❌ No (se già c’è il canone domestico) | Attività non imprenditoriale |
Affittacamere imprenditoriale | ✅ Sì | Obbligo anche per uso occasionale o stagionale |
CAV imprenditoriali | ✅ Sì | Equiparate a hotel e residence |
📌 Conclusione
Un affittacamere professionale:
- È sempre soggetto al canone speciale RAI, se ha almeno un televisore a disposizione degli ospiti;
- Deve attivare un abbonamento separato da quello domestico, indipendentemente dalla coabitazione con l’attività;
- È tenuto a registrarsi presso gli Abbonamenti Speciali RAI e versare il canone annualmente.
📺 Canone speciale RAI per B&B a carattere familiare: normativa e obblighi
✅ Premessa: distinzione tra canone ordinario e canone speciale
Il canone RAI si distingue in due principali categorie:
- Canone ordinario (domestico) – destinato a nuclei familiari per l’uso privato di apparecchi atti alla ricezione di programmi televisivi.
- Canone speciale – destinato a soggetti che detengono apparecchi televisivi in locali pubblici o aperti al pubblico, o comunque fuori dall’ambito familiare e destinati a scopi commerciali o professionali.
🏠 Il caso specifico dei B&B a conduzione familiare
⚖️ Riferimento normativo principale
- R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246 – art. 1 stabilisce l’obbligo di versamento del canone per chiunque detenga apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radiodiffusioni.
- D.M. 13 maggio 1993 – individua la distinzione tra canone ordinario e speciale, elencando le categorie soggette a canone speciale.
- Circolari RAI e Agenzia delle Entrate – specificano casi pratici di applicazione.
👨👩👧👦 B&B a carattere familiare: devono pagare il canone speciale?
📌 No, se sussistono queste condizioni cumulative:
- Il B&B è gestito in forma non imprenditoriale (familiare) – ai sensi della normativa regionale e della L. 241/1990.
- Gli apparecchi televisivi sono gli stessi dell’uso domestico familiare – e non vi è una separazione netta tra uso personale e uso degli ospiti.
- Il canone RAI domestico è regolarmente pagato tramite la bolletta elettrica dell’abitazione dove ha sede il B&B.
📌 Sì, se si verifica almeno una di queste condizioni:
- Il B&B è gestito in forma imprenditoriale (con partita IVA).
- Sono presenti TV esclusivamente a uso degli ospiti (diverse da quelle del nucleo familiare).
- La struttura ha una reception o spazi chiaramente separati dalla residenza familiare.
📄 Fonti normative e amministrative
1. R.D.L. 21/02/1938, n. 246
- Art. 1: chiunque detenga apparecchi atti o adattabili alla ricezione deve corrispondere un canone.
2. D.M. 13/05/1993
- Elenca le categorie soggette al canone speciale (hotel, bar, ristoranti, strutture ricettive).
3. RAI – Q&A e modulistica ufficiale
- La RAI chiarisce che il canone speciale è dovuto da chi usa apparecchi televisivi “fuori dall’ambito familiare”, anche senza scopo di lucro.
4. Agenzia delle Entrate – Circolare 29/E del 21 giugno 2016
- Precisazioni su soggetti obbligati e modalità di addebito del canone domestico tramite la bolletta.
🧾 Importi canone speciale RAI (2024) – indicativi
Categoria di struttura | Fascia A (1-5 TV) | Fascia B (6-15 TV) | Fascia C (16+ TV) |
B&B (forma imprenditoriale) | € 203,70 circa | € 407,40 circa | € 611,10 circa |
(Tariffe soggette ad aggiornamento annuale, IVA esclusa.)
📬 Cosa fare se il B&B è familiare e si riceve richiesta di canone speciale?
- Verificare se sussistono le condizioni per l’esenzione (vedi sopra).
- Comunicare formalmente alla RAI la non sussistenza dell’obbligo, allegando:
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ex D.P.R. 445/2000),
- visura catastale/regionale che qualifica l’attività come familiare,
- copia del canone domestico pagato.
- Contattare l’Ufficio Abbonamenti Speciali RAI della propria regione per chiarimenti.
📌 Conclusione
I B&B a conduzione familiare che:
- non hanno partita IVA,
- non separano gli ambienti dell’attività da quelli familiari,
- e utilizzano la TV anche per uso privato,
non sono tenuti al pagamento del canone speciale RAI, purché abbiano già il canone domestico attivo.
📚 Approfondimenti e link utili
- RAI Abbonamenti Speciali
- Moduli RAI per disdetta/esenzione
- [Normativa regionale B&B (varia da Regione a Regione)]
- Agenzia delle Entrate – Canone TV
🏠 Case e Appartamenti per Vacanze (CAV) e locazioni turistiche: canone RAI speciale
🔍 1. Distinzione fondamentale: attività imprenditoriale vs. non imprenditoriale
Tipo di gestione | Canone speciale RAI | Note principali |
CAV gestite in forma imprenditoriale | ✅ Obbligatorio | Obbligo di partita IVA, SCIA, e/o codice ATECO ricettivo |
Locazioni turistiche pure (non imprenditoriali, senza servizi) | ❌ Non dovuto | Si applica solo il canone domestico (se presente TV e famiglia residente) |
⚖️ Riferimenti normativi rilevanti
📜 1. R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246 – art. 1
«Chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni radiotelevisive è tenuto al pagamento del canone di abbonamento.»
📜 2. D.M. 13 maggio 1993
Stabilisce le categorie soggette a canone speciale, tra cui le strutture ricettive, come hotel, pensioni, agriturismi, e anche case e appartamenti per vacanze.
📜 3. Circolare Agenzia delle Entrate n. 29/E del 21 giugno 2016
Chiarisce che il canone ordinario (domestico) è dovuto per la detenzione in ambito familiare, mentre il canone speciale riguarda l’uso fuori dall’ambito familiare o con finalità commerciali.
🧾 Caso A – CAV gestite in forma imprenditoriale
✅ Canone speciale RAI obbligatorio
- Perché: l’attività ricettiva viene equiparata a strutture come hotel o residence.
- Obbligo anche se l’attività è stagionale o saltuaria.
- Apparecchi TV presenti nei locali (anche uno solo) generano l’obbligo.
📝 Documenti e prassi
- Attivare un abbonamento RAI speciale tramite https://abbonamentispeciali.rai.it.
- Tariffe: variano in base al numero di apparecchi televisivi (es. circa €203,70/anno per 1-5 TV).
- L’importo non è incluso nella bolletta elettrica, ma va versato separatamente.
🧾 Caso B – Locazioni turistiche (non imprenditoriali)
ULTIMI AGGIORNAMENTI
👉 Se il proprietario NON paga il canone RAI domestico (quello ordinario in bolletta) e nell’appartamento dato in locazione turistica c’è un televisore, allora deve pagare il canone RAI.
⚠️ Ma attenzione:
- Se la locazione è non imprenditoriale (affitto turistico puro, senza partita IVA e senza servizi), basta attivare il canone domestico ordinario → NON serve il canone speciale.
- Se invece la locazione è imprenditoriale o assimilata a struttura ricettiva (B&B, CAV, affittacamere, hotel, ecc.), allora serve il canone speciale RAI.
- Locazione turistica non imprenditoriale + TV + nessun canone domestico attivo → devono pagare il canone domestico ordinario, non lo speciale.
La posizione della RAI
La RAI, quando individua un appartamento con TV presente e utilizzato da ospiti paganti, tende a considerare quel contesto come ambito commerciale → quindi pretende il canone speciale.
La loro logica è semplice: “non è ambito familiare = non basta il canone domestico”.
La normativa sulle locazioni turistiche
Qui c’è la contraddizione:
- Civilisticamente/fiscalmente la locazione turistica non imprenditoriale (art. 4 D.L. 50/2017 e successive modifiche) non è una struttura ricettiva → è un semplice contratto di locazione breve, anche se soggetta a imposta di soggiorno.
- Tuttavia, alcuni Comuni e la stessa RAI assimilano tali attività a ricettive quando c’è l’imposta di soggiorno o la comunicazione al portale regionale/nazionale.
Giurisprudenza e prassi
- Ci sono interpretazioni che sostengono che, se il locatore paga il canone domestico per la sua residenza, NON debba pagare anche il canone speciale per l’appartamento locato.
- Altre interpretazioni (RAI inclusa) sostengono che se la TV è messa a disposizione di ospiti paganti, l’uso non è familiare, e quindi scatta il canone speciale.
Non risulta però una norma chiara e definitiva che obblighi le locazioni turistiche non imprenditoriali al canone speciale: siamo in una zona grigia in cui la RAI spinge in quella direzione.
Casi specifici
- Ha ricevuto lettera della RAI con richiesta di canone speciale.
- Fa locazione turistica in un Comune con tassa di soggiorno → il Comune considera l’attività assimilata a ricettiva.
- In questo contesto, la RAI usa questo appiglio per imporre il canone speciale.
Cosa può fare concretamente
- Se vuole contestare:
- Può rispondere con una dichiarazione sostitutiva in cui afferma che l’attività è locazione turistica non imprenditoriale ex art. 4 D.L. 50/2017, non struttura ricettiva, e quindi soggetta solo a canone domestico ordinario.
- Deve però dimostrare di avere già attivo il canone domestico.
- Se non ha alcun canone domestico attivo:
- Allora la RAI ha buon gioco a chiedere almeno il pagamento del canone ordinario.
- Ma difficilmente può obbligarlo allo speciale, se non c’è un’attività imprenditoriale registrata.
- Se non vuole rischi e contenziosi:
- Pagare il canone speciale (almeno la fascia minima, oggi ~€203,70/anno per 1–5 TV).
- Questa scelta “chiude la partita” ed evita sanzioni, ma è onerosa.
📌 In sintesi:
- Normativamente: locazione turistica non imprenditoriale = dovrebbe bastare il canone domestico, non lo speciale.
- Nella prassi RAI: se c’è tassa di soggiorno e TV → la RAI tende a pretendere il canone speciale.
- Sta al socio decidere se contestare (con buone basi giuridiche) o pagare per evitare problemi.





