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TAR Sicilia: annullate 12 norme del decreto regionale sul turismo extralberghiero

La sentenza n. 1268/2026 del TAR Sicilia annulla 12 norme del D.A. 2104/2025: stop a materassi ignifughi, TV obbligatori e standard alberghieri per B&B e case vacanze.

Il TAR boccia parte del decreto turismo della Regione Siciliana: annullate dodici disposizioni per l’extralberghiero

Con la sentenza n. 1268/2026, depositata il 4 maggio 2026, il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia ha annullato dodici disposizioni del Decreto Assessoriale n. 2104 del 25 giugno 2025, firmato dall’assessora regionale al Turismo Elvira Amata.

Il decreto — attuativo della Legge Regionale n. 6/2025 — aveva introdotto requisiti minimi obbligatori per tutte le strutture extralberghiere siciliane: B&B, case vacanze, affittacamere e locazioni turistiche. ANBBA aveva denunciato sin dall’estate 2025 i rischi di un provvedimento che avrebbe potuto paralizzare il settore, penalizzando soprattutto le piccole realtà a gestione familiare.

Le norme annullate dal TAR

I giudici della Terza Sezione hanno cancellato le disposizioni ritenute sproporzionate e irragionevoli, poiché imponevano standard tipici delle strutture alberghiere anche a chi gestisce semplici appartamenti turistici o B&B.

Tra le norme eliminate figurano:

  • materassi ignifughi omologati in classe 1IM obbligatori per tutte le camere;
  • televisori di almeno 32 pollici in ogni stanza;
  • obbligo per almeno il 50% del personale di conoscere la lingua inglese;
  • limiti rigidi ai posti letto nelle civili abitazioni;
  • servizi igienici distinti per sesso nelle parti comuni;
  • servizi igienici per persone con disabilità secondo standard alberghieri;
  • obbligo di defibrillatori, non previsti dalla normativa nazionale per questa tipologia;
  • antenne satellitari obbligatorie;
  • obbligo di presentare il regolamento condominiale con attestazione sull’assenza di contenziosi;
  • adeguamento generalizzato alle norme sulle barriere architettoniche per le strutture già esistenti;
  • facoltà dell’assessorato di scegliere il nome della struttura da una rosa proposta dal titolare.

Il TAR ha ribadito un principio destinato ad avere effetti ben oltre questa vicenda: non si possono imporre ai piccoli proprietari regole proprie del comparto alberghiero solo perché operano nel mercato turistico.

Gli stessi giudici ricordano che la Legge Regionale n. 6/2025 punta a garantire un’offerta “differenziata”, obiettivo incompatibile con standard uniformi, onerosi e pensati per realtà imprenditoriali completamente diverse.

La posizione della Regione

L’assessorato guidato da Elvira Amata ha cercato di ridimensionare l’impatto della sentenza, sostenendo che la decisione colpisce singoli punti del decreto senza mettere in discussione l’intero impianto normativo.

Va ricordato, tuttavia, che un primo tentativo di modifica del decreto era già stato effettuato nell’agosto 2025 proprio per evitare il contenzioso amministrativo. Ora la Regione sarà comunque chiamata a predisporre nuovi provvedimenti che tengano conto delle indicazioni del TAR e delle reali esigenze del comparto turistico extralberghiero.

Cosa resta in vigore

La sentenza non equivale a una deregulation del settore. Restano pienamente validi tutti gli obblighi previsti dalla normativa nazionale, tra cui:

  • il CIN (Codice Identificativo Nazionale), da esporre all’esterno e indicare in ogni annuncio;
  • la comunicazione giornaliera dei flussi turistici tramite il sistema regionale Turist@t;
  • la comunicazione degli ospiti alla Questura ai sensi dell’art. 109 del TULPS;
  • i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa nazionale, come rilevatori di gas combustibili e monossido di carbonio, oltre ad almeno un estintore ogni 200 mq per piano;
  • la SCIA al SUAP comunale per chi opera in forma imprenditoriale.

Rimane inoltre in vigore la disposizione della L.R. n. 6/2025 secondo cui l’attività si considera non imprenditoriale soltanto se esercitata dalla stessa persona in non più di quattro unità immobiliari.

Un punto di partenza, non un punto di arrivo

Per ANBBA questa sentenza non rappresenta soltanto lo stop a un singolo decreto assessoriale, ma il riconoscimento di un principio fondamentale: il turismo extralberghiero non può essere governato con logiche pensate esclusivamente per la grande ricettività alberghiera.

Ancora una volta il TAR interviene annullando disposizioni ritenute illegittime o sproporzionate, così come già avvenuto in altre recenti pronunce amministrative. Tuttavia, la magistratura amministrativa non può sostituirsi al legislatore: può cancellare atti e correggere situazioni illegittime, ma non può colmare il vuoto normativo.

Per questo motivo la Regione Siciliana dovrà adesso intervenire rapidamente, evitando di lasciare operatori e territori in una fase di incertezza normativa che rischia di danneggiare uno dei comparti più importanti dell’economia isolana.

Non si governa il turismo in Sicilia — una delle regioni italiane a più alta vocazione turistica — attraverso decreti assessoriali frammentari, ma mediante una vera legge quadro sul turismo, capace di disciplinare il settore in maniera organica, uniforme e definitiva.

È questo l’auspicio che ANBBA intende rivolgere alle istituzioni regionali con un messaggio chiaro, forte e univoco: servono regole certe, sostenibili e condivise, costruite insieme agli operatori del settore, per garantire qualità, sicurezza e sviluppo senza soffocare migliaia di piccole realtà che rappresentano il cuore dell’accoglienza turistica siciliana.

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