
SCF 2026: il compenso per diritti fonografici non è dovuto in automatico ai B&B. ANBBA fa chiarezza su presupposti, TV in camera e cosa fare prima di pagare.
Scadenza indicata: 31 maggio 2026
Numerose strutture ricettive — in particolare nella provincia di Napoli ma anche in altre regioni — hanno ricevuto nelle ultime settimane comunicazioni di SCF (Società Consortile Fonografici) relative al pagamento del cosiddetto compenso per diritti connessi discografici per l’anno 2026, con scadenza indicata al 31 maggio.
ANBBA ritiene necessario fare chiarezza, evitando interpretazioni generalizzate che rischiano di generare obblighi non dovuti.
Cosa sono i diritti connessi
La normativa italiana — Legge n. 633/1941, artt. 73 e 73-bis — tutela due categorie distinte:
- i diritti d’autore, gestiti da SIAE (composizione musicale)
- i diritti connessi discografici, spettanti a produttori fonografici e artisti interpreti/esecutori, gestiti in Italia da SCF
Il compenso SCF è autonomo e distinto rispetto alla SIAE.
Quando è dovuto
Il compenso SCF scatta solo in presenza di “comunicazione al pubblico” di musica registrata: diffusione in ambienti accessibili alla clientela, come reception, sale comuni, aree colazione, spazi condivisi.
Il punto centrale: B&B e strutture extra-alberghiere
ANBBA evidenzia un aspetto fondamentale: la stragrande maggioranza delle strutture associate non effettua diffusione musicale negli ambienti comuni.
Inoltre, i B&B familiari operano in immobili a destinazione residenziale privata, non qualificabili automaticamente come pubblici esercizi. In tali condizioni, manca il presupposto della “pubblica diffusione” richiesto dalla legge.
Anche la TV nelle camere non configura automaticamente una “comunicazione al pubblico”: la camera è uno spazio privato ad uso esclusivo dell’ospite, assimilabile a un uso domestico.
La posizione di ANBBA
Il compenso SCF non è dovuto in via generale alle strutture extra-alberghiere in assenza di diffusione musicale negli spazi comuni. Le comunicazioni ricevute sono inviate in modo massivo e presumono un obbligo che deve invece essere verificato caso per caso.
La scadenza del 31 maggio riguarda solo i soggetti effettivamente obbligati. Non costituisce di per sé prova dell’obbligo.
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