
All’indomani della sentenza del TAR Lazio (Sez. I ter, n. 8653 del 20 giugno 2024), che ha annullato la circolare del Ministero dell’Interno n. 557/PAS/U/004370/12000.A(10) del 13 marzo 2023 – la quale vietava l’uso di strumenti telematici per il check-in nelle strutture ricettive – il settore dell’ospitalità aveva esultato.
L’associazione promotrice del ricorso rivendicava una vittoria importante per l’innovazione nel turismo. I media parlavano di “svolta” e di “fine dei divieti” per il self check-in.
Ma la realtà è ben diversa.
La posizione di ANBBA: prudenza e visione a lungo termine
ANBBA – Associazione Nazionale Bed & Breakfast, Affittacamere e Case Vacanza – non ha partecipato al ricorso, non per disinteresse, ma per consapevolezza: una sentenza amministrativa non può modificare la legge. E senza un intervento normativo strutturale, nulla cambia davvero.
Purtroppo, i fatti ci hanno dato ragione.
Alloggiati Web: il ritorno alla rigidità

Chi gestisce quotidianamente strutture ricettive e utilizza il portale Alloggiati Web lo ha visto con i propri occhi. Al momento dell’inserimento dei dati, compare questo avviso inequivocabile:
In sostanza, il self check-in resta vietato nei fatti, sebbene non più espressamente dalla circolare annullata, ma per effetto della mancanza di una norma aggiornata.
Il nodo normativo: il TULPS è fermo al 1931
La normativa di riferimento – in particolare il TULPS (R.D. 773/1931) – non contempla strumenti digitali moderni per l’identificazione dell’ospite. Tecnologie oggi diffuse e affidabili, come:
- riconoscimento biometrico,
- video-identificazione certificata,
- verifica documentale tramite doppio canale,
restano giuridicamente non riconosciute per la rilevazione ufficiale dei dati anagrafici.
La proposta ANBBA: riforma normativa, non sentenze isolate
Proprio per questo ANBBA ha scelto un percorso diverso: non ricorsi frammentari, ma pressione istituzionale per una riforma vera. Chiediamo una modifica dei riferimenti normativi, a partire dal TULPS e dai decreti attuativi del 2013 e 2021, affinché:
- sia autorizzato esplicitamente l’uso di tecnologie certificate per l’identificazione a distanza;
- siano emanate linee guida tecniche nazionali condivise e chiare per le strutture ricettive.
Come ha ribadito il nostro Presidente Johnny Malerba in recenti interventi pubblici:
“Il self check-in può e deve essere compatibile con la sicurezza. Ma serve una cornice normativa aggiornata che autorizzi strumenti certificati per l’identificazione dell’ospite.”
Tecnologia e sicurezza possono coesistere
Il settore bancario, quello sanitario, le firme elettroniche qualificate: ovunque si adottano strumenti digitali per l’identificazione sicura degli utenti.
Perché il turismo dovrebbe restare ancorato a prassi obsolete, in contrasto con le politiche di digitalizzazione nazionale ed europea?
Conclusione: avanti con regole certe
La sentenza del TAR non basta. Serve una norma chiara e moderna che consenta il self check-in nel rispetto della legge, della sicurezza e della tracciabilità.
ANBBA continuerà a farsi portavoce di questa esigenza, con concretezza e spirito costruttivo.
📌 Riferimenti normativi
- TULPS – R.D. 18 giugno 1931, n. 773
- D.M. 7 gennaio 2013 – Comunicazione presenze alloggiati
- D.M. 16 settembre 2021 – Modifiche al D.M. 2013
- Sentenza TAR Lazio, Sez. I ter, n. 8653/2024
- Circolare Ministero Interno n. 557/PAS/U/004370/12000.A(10) del 13/03/2023 (annullata)