
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 4 agosto 2025, ha deliberato l’impugnazione davanti alla Corte costituzionale della legge regionale sarda n. 18/2025, che aveva recepito in modo parziale e selettivo le disposizioni del decreto-legge “Salva Casa” (n. 69/2024, convertito in legge n. 105/2024).
Secondo Palazzo Chigi, la Regione Sardegna ha ecceduto dalle proprie competenze legislative, introducendo norme che contrastano con i principi fondamentali dell’ordinamento nazionale, in particolare in materia di diritto all’abitazione, salute e sicurezza abitativa.
Il nodo dei micro appartamenti
Uno dei punti più contestati riguarda l’articolo 12 della legge regionale, che disciplina i requisiti minimi igienico-sanitari:
- Superficie minima dei monolocali fissata a 28 mq, senza riduzione a 20 mq prevista dal Salva Casa;
- Altezza interna minima a 2,70 metri, senza recepire la possibilità di scendere a 2,40 metri.
Il decreto nazionale aveva introdotto una disciplina transitoria che consentiva, a precise condizioni, di regolarizzare o realizzare alloggi più piccoli, con l’obiettivo di:
- offrire soluzioni abitative più accessibili (giovani, studenti, famiglie monopersonali),
- favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente.
La scelta della Sardegna di non recepire queste deroghe è stata giudicata dal Governo come una violazione della necessaria uniformità nazionale in tema di diritto alla casa.
Cosa prevede il Salva Casa per i monolocali
Il decreto-legge ha introdotto la possibilità, per i progettisti abilitati, di asseverare progetti anche in presenza di:
- altezza minima interna di 2,40 m (anziché 2,70 m);
- superficie minima di 20 mq per alloggi monostanza abitati da una persona, e 28 mq per due persone.
Condizioni necessarie:
- recupero edilizio con miglioramento igienico-sanitario;
- presentazione di soluzioni alternative che garantiscano idoneità abitativa.
Le altre censure di incostituzionalità
Il Consiglio dei Ministri ha sollevato rilievi anche su altri articoli della legge (2, 4, 6, 7, 14, 15, 18, 19, 27, 28, 29), ritenuti in contrasto con:
- Art. 117 Cost. (competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, tutela della salute, ambiente e concorrenza);
- Art. 3 e 97 Cost. (ragionevolezza e buon andamento dell’amministrazione);
- Art. 9, 32 e 42 Cost. (ambiente, salute, proprietà privata).
Un banco di prova per le Regioni a statuto speciale
Secondo il Governo, anche le Regioni a statuto speciale devono rispettare i Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) e le riforme economico-sociali di interesse nazionale.
Questo caso segna un precedente cruciale: la decisione della Corte costituzionale chiarirà i limiti tra autonomia legislativa regionale e necessità di standard minimi uniformi sul territorio nazionale.
Perché interessa anche il settore extra-alberghiero
Le norme sul Salva Casa hanno un impatto diretto anche sul turismo diffuso e sull’extra-alberghiero (B&B, affittacamere, case vacanze, locazioni turistiche), poiché:
- incidono sui requisiti minimi di abitabilità degli immobili destinati all’accoglienza;
- possono determinare vincoli diversi a seconda del Comune o della Regione;
- influenzano la possibilità di regolarizzare o adeguare strutture già attive.
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