
Il tema della CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) torna al centro del dibattito con la sentenza n. 6322/2025 del Consiglio di Stato, che chiarisce definitivamente i limiti dei poteri della Pubblica Amministrazione e ribadisce la distinzione rispetto alla SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).
Un pronunciamento giurisprudenziale di rilievo – non solo per tecnici e operatori del settore edilizio, ma anche per chi intende avviare strutture ricettive extra-alberghiere – ha affrontato il tema delle procedure da utilizzare per gli interventi di ristrutturazione finalizzati a rendere l’immobile più competitivo sul mercato turistico. Uno dei nodi principali riguarda la scelta tra CILA (Comunicazione di inizio lavori asseverata) e SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività). Tale scelta, disciplinata dagli artt. 6-bis e 22 del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), è spesso fonte di incertezze operative e di prassi comunali non uniformi, con conseguenti difficoltà applicative per i professionisti e i proprietari. La sentenza del Consiglio di Stato fornisce chiarimenti rilevanti in merito, precisando quali tipologie di opere rientrino nell’uno o nell’altro regime abilitativo. In particolare, la corretta qualificazione dei lavori edilizi incide direttamente sulla possibilità di ottenere o meno il certificato di agibilità (art. 24 D.P.R. 380/2001), documento indispensabile per l’apertura di una nuova attività ricettiva oppure, al contrario, sulla possibilità di mantenere valida l’agibilità preesistente rilasciata in passato, senza necessità di una nuova richiesta. In questo senso, i principi affermati dal giudice amministrativo assumono valore non solo tecnico, ma anche strategico per il settore extra-alberghiero, dove la conformità edilizia e l’agibilità dell’immobile rappresentano condizioni essenziali per l’avvio legittimo dell’attività.
La natura giuridica della CILA
Il Consiglio di Stato ha sottolineato che la CILA è uno strumento semplificativo introdotto per rendere più snello il rapporto tra cittadini e amministrazione.
Essa si applica a interventi edilizi minori che richiedono un progetto tecnico ma non incidono sulle strutture portanti o sulla volumetria dell’immobile.
– A differenza della SCIA, la CILA ha carattere meramente informativo: il cittadino può iniziare i lavori subito dopo la presentazione della comunicazione, senza attendere autorizzazioni formali.
– Non esistono, per la CILA, poteri di controllo preventivo o inibitorio da parte del Comune.
Differenze tra CILA e SCIA
La sentenza ribadisce che CILA e SCIA non sono assimilabili:
- SCIA → titolo certificativo, soggetto a controlli formali e a poteri inibitori/autotutela dell’amministrazione (art. 19 L. 241/1990).
- CILA → titolo residuale, di carattere informativo, che non attribuisce all’amministrazione poteri conformativi.
Il Comune, però, mantiene i poteri di vigilanza previsti dal Testo Unico Edilizia (art. 27 e ss.), potendo dichiarare l’inefficacia della CILA in caso di uso improprio (ad esempio, quando si utilizza per interventi che richiederebbero SCIA o permesso di costruire).
Implicazioni per l’extra-alberghiero
Per chi opera nel turismo diffuso – in particolare in Roma, Firenze, Milano, Napoli e Palermo – il chiarimento è fondamentale:
- non si può utilizzare una CILA in modo distorto per regolarizzare situazioni urbanistiche non ammesse;
- i Comuni non possono “annullare” una CILA come se fosse una SCIA, ma possono dichiararla inefficace se non conforme alla normativa;
- il ruolo dei tecnici abilitati resta centrale: sono loro a dover garantire la corretta qualificazione degli interventi edilizi.
ANBBA, attraverso la propria rete di professionisti qualificati convenzionati, è a disposizione dei soci per fornire supporto tecnico e legale nelle città più coinvolte.
Conclusioni operative
Dalla sentenza emergono 3 principi cardine:
- Autonomia giuridica: la CILA non può essere equiparata alla SCIA.
- Nessun potere inibitorio: i Comuni non possono applicare per analogia i controlli previsti per la SCIA.
- Vigilanza repressiva: resta il potere comunale di intervenire sugli abusi edilizi e dichiarare inefficace una CILA impropriamente utilizzata.
Per i gestori extra-alberghieri, questo significa maggiore certezza normativa ma anche la necessità di affidarsi sempre a tecnici preparati, per non incorrere in sanzioni o blocchi.





