
In risposta alle numerose richieste di chiarimento da parte dei nostri soci, relative al mancato rilascio della Certificazione Unica (CU) da parte di portali OTA – in particolare Booking.com – pubblichiamo di seguito un approfondimento normativo e operativo.
Molti operatori turistici ci segnalano infatti che, pur avendo ricevuto compensi con applicazione di ritenuta d’acconto da parte dei portali, non ricevono la CU necessaria per portare tali ritenute in detrazione nella dichiarazione dei redditi.
È importante sapere che la legge e la giurisprudenza tutelano il contribuente anche in questi casi.
È possibile scomputare le ritenute non certificate?
Sì. Il contribuente può legittimamente scomputare le ritenute d’acconto subite anche in assenza della CU, a condizione che sia in grado di dimostrare che la ritenuta è stata effettivamente operata.
Documenti ammessi in alternativa alla CU:
- copia della fattura emessa al lordo della ritenuta;
- documentazione bancaria o dell’intermediario finanziario che attesti il pagamento al netto;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesta che:
- il pagamento ricevuto è al netto della ritenuta;
- non sono stati percepiti ulteriori importi per quella prestazione.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali
- Art. 22 del TUIR (D.P.R. 917/1986): consente lo scomputo delle ritenute anche senza certificazione, se il contribuente ne dimostra l’effettiva applicazione.
- Cassazione, Sentenza n. 18910 del 17 luglio 2018: conferma che la mancata certificazione non impedisce lo scomputo, purché il contribuente fornisca prove documentali sufficienti.
- Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 68/E del 2009: legittima lo scomputo delle ritenute subite anche in assenza della CU, congiuntamente a:
- fattura emessa;
- e documentazione bancaria o equivalente che dimostri l’importo netto incassato.
In caso di controllo fiscale
L’Agenzia delle Entrate può, in sede di controllo formale, contestare l’assenza della CU, ma non può rifiutare lo scomputo se il contribuente è in grado di fornire documenti probatori alternativi.
Conclusioni operative per i soci
Se non ricevete la CU da Booking.com o altre OTA, non siete automaticamente penalizzati.
Potete scomputare la ritenuta in dichiarazione, purché conserviate con cura:
- le fatture o ricevute emesse;
- gli estratti conto con i relativi incassi al netto;
- una dichiarazione sostitutiva che riepiloghi quanto incassato e attesti che non vi sono stati ulteriori compensi.
In area soci , nella sezione utilità, potete scaricare il FAC-SIMILE – Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2000)