
Attività ricettive extra-alberghiere: è tempo di fare chiarezza – Una guida sintetica per chi vuole aprire un bed and breakfast
Attività ricettive extra-alberghiere: è tempo di fare chiarezza
Negli ultimi anni, nel settore dell’ospitalità extra-alberghiera, si è creato un vero e proprio caos comunicativo e normativo. Un tempo, quando le nostre città d’arte venivano invase dai turisti, si parlava con orgoglio di “record di presenze” e di un PIL nazionale che cresceva grazie al turismo. Oggi, invece, si parla sempre più spesso di overtourism: troppa gente, città sovraffollate, e la narrazione mediatica individua nel fenomeno dei B&B una delle principali cause del problema.
Ma è davvero così?
In realtà, la confusione nasce da una sovrapposizione: i B&B a carattere familiare (regolamentati da normative regionali e riconosciuti come attività integrative del reddito) vengono spesso confusi con le locazioni turistiche o con strutture improvvisate promosse su portali come Airbnb e simili. I media, per semplificare, parlano genericamente di “B&B abusivi”, senza distinguere tra chi opera secondo legge e chi invece svolge attività non regolamentata.
È quindi necessario chiarire una volta per tutte cosa sia un vero Bed & Breakfast in Italia, la sua origine e la sua natura giuridica. Il modello nasce in ambito anglosassone, come ospitalità familiare basata sull’accoglienza in casa propria con pernottamento e prima colazione. In Italia viene introdotto negli anni ’90, disciplinato dalle Regioni in quanto materia di competenza concorrente (art. 117 Cost.), e si configura come attività saltuaria e non imprenditoriale se svolta senza partita IVA, oppure come attività imprenditoriale vera e propria quando gestita in forma continuativa con partita IVA e obblighi fiscali completi.
La normativa nazionale di riferimento è il D.Lgs. 79/2011 (Codice del Turismo), che definisce le strutture ricettive, ma la disciplina operativa è demandata alle leggi regionali e ai regolamenti comunali.
Negli ultimi anni, anche a seguito dell’introduzione del Codice Identificativo Nazionale (CIN, L. 191/2023 e D.M. attuativi 2024-2025), i controlli si sono intensificati e la distinzione tra strutture ricettive regolari e attività abusive è diventata ancora più importante.
In questo contesto, i B&B autentici e regolari non devono essere confusi con locazioni turistiche o con fenomeni di concorrenza sleale. Al contrario, rappresentano una risorsa preziosa per il turismo italiano, garantendo ospitalità diffusa, valorizzazione del territorio e un rapporto umano che spesso manca nelle grandi strutture alberghiere.
Guida passo-per-passo (B&B a carattere familiare)
1) Definisci il modello e verifica la legge regionale
- Modello “familiare/non imprenditoriale”: è quello tipico dei B&B gestiti nel proprio domicilio, con limiti su camere, posti letto e periodo di esercizio (variano per Regione).
- Modello “imprenditoriale”: stessa attività ma in forma d’impresa (P.IVA, iscrizione al Registro Imprese).
- Le Regioni disciplinano definizioni, requisiti minimi (camere/bagni, superficie, colazione, servizi), modulistica e classificazione: consulta la pagina del tuo SUAP comunale / portale regionale turismo. Esempio: molte amministrazioni ricordano che le strutture ricettive sono assoggettate a SCIA ai sensi della Tabella A, punto 75, D.Lgs. 222/2016 (c.d. “SCIA 2”).
- Riferimenti base
- SCIA: art. 19, L. 241/1990; D.Lgs. 222/2016 (Tabella A)
2) Controlli sull’immobile (prima della SCIA)
- Titolo di disponibilità (proprietà/locazione con consenso all’attività ricettiva).
- Destinazione d’uso compatibile (civile abitazione di norma ok per extra-alberghiero; verifica eventuali vincoli condominiali).
- Requisiti igienico-sanitari e di sicurezza: altezza/aerazione, bagni, impianti a norma; se >25 posti letto, scatta la prevenzione incendi (di regola non nei B&B familiari). Alcuni Comuni richiamano il DM Sanità 5.7.1975 per i requisiti degli alloggi.
- Colazione: anche se “familiare”, la somministrazione agli alloggiati è attività alimentare → notifica sanitaria/SCIA sanitaria all’ASL via SUAP e adozione di autocontrollo/HACCP (Reg. CE 852/2004) + informazioni allergeni (Reg. UE 1169/2011; D.Lgs. 231/2017 sanzioni).
3) Presenta la SCIA al SUAP (apertura immediata)
- Compila la SCIA per “struttura ricettiva extra-alberghiera – Bed & Breakfast” sul portale SUAP del tuo Comune (spesso via impresainungiorno).
- Allegati tipici: planimetrie firmate, dichiarazioni requisiti, relazione tecnica, titolo di disponibilità immobile, eventuale SCIA/Notifica sanitaria per la colazione.
- La SCIA consente l’avvio dalla data di presentazione; l’amministrazione può controllare a posteriori.
4) Adempimenti di pubblica sicurezza (Alloggiati Web)
- Obbligo di identificare gli ospiti e comunicare le generalità alla Questura entro 24 ore (art. 109 TULPS, come esteso anche alle locazioni brevi). Registrati al Portale Alloggiati Web della Polizia di Stato (la Questura locale pubblica info/moduli).
- Nota: il self check-in non esime dall’identificazione conforme all’art. 109.
5) Imposta di soggiorno (se prevista dal Comune)
- Molti Comuni applicano l’imposta di soggiorno (art. 4 D.Lgs. 23/2011). Devi registrarti al gestionale comunale, riscossione e rendicontazione periodica. Verifica regolamento e scadenze del tuo Comune (es. portale MEF – Dipartimento Finanze riepiloga la disciplina).
6) Flussi statistici ISTAT/Regione
- Le strutture ricettive devono comunicare gli arrivi/presenze tramite il portale regionale dei flussi (gestito da Regioni/Province Autonome per conto ISTAT). Dopo la SCIA riceverai le credenziali o le richiederai sul portale regionale.
7) Altri adempimenti utili
- TARI (tariffa rifiuti) → comunicazione variazione d’uso al Comune/gestore.
- SIAE/SCF solo se diffondi musica/TV in aree comuni a fini di intrattenimento.
- GDPR/privacy: informativa, registro trattamenti minimo (gestione dati ospiti).
- Assicurazione RC consigliata.
8) Ottieni il CIN – Codice Identificativo Nazionale
Il CIN è obbligatorio per tutte le strutture ricettive e le locazioni turistiche in Italia. È rilasciato dal Ministero del Turismo tramite il BDSR – Base Dati Strutture Ricettive. Dal 2 novembre 2024 è scattata l’operatività generalizzata; oggi è obbligatorio indicarlo in annunci e canali di vendita ed esporlo in struttura, con sanzioni in caso di omissione.
Passaggi operativi (online)
- Prepara: SPID/CIE; dati anagrafici del gestore; dati della struttura (indirizzo, tipologia, capienza); estremi SCIA; eventuale codice regionale (CIR/CIS/CAV) se già assegnato.
- Accedi al portale BDSR (Ministero del Turismo) e registra il gestore e poi la struttura selezionando la tipologia corretta (B&B).
- Se la tua Regione usa un codice identificativo regionale, lo inserisci durante la registrazione: il CIN non sostituisce i codici regionali ma li affianca. –
- Generazione del CIN: al termine della procedura, il sistema attribuisce il CIN univoco della struttura. Conservalo ed usalo in tutti gli annunci (OTA, sito, social) ed esponilo in struttura secondo le istruzioni ministeriali. –
Dove trovare norme/istruzioni ufficiali: pagina dedicata del Ministero del Turismo al CIN/BDSR (FAQ, operatività, sanzioni). bdsr.ministeroturismo.gov.it
Fisco in breve: B&B familiare senza P.IVA – B&B con P.IVA (forfettario)
Note – Non è consulenza fiscale; fatti sempre seguire da un commercialista.
B&B familiare (non imprenditoriale)
- In molte Regioni è ammesso come integrazione del reddito familiare, con limiti su camere/periodi e obbligo di residenza/domicilio nella casa.
- Fatturazione/IVA: in genere senza P.IVA e senza IVA; i proventi confluiscono nella dichiarazione IRPEF (inquadramento variabile in base al caso concreto—spesso “redditi diversi”: serve valutazione professionale).
- Contributi INPS: normalmente non dovuti se non c’è abitualità/professionalità.
B&B con P.IVA (forma imprenditoriale)
- Consigliato quando l’attività è continua, con ricavi significativi e investimenti.
- Regime forfettario (se requisiti): imposta sostitutiva 5% (start-up) o 15% su un reddito forfettario calcolato applicando il coefficiente di redditività ai ricavi. Per il settore alloggio/ristorazione (ATECO 55-56) il coefficiente corrente è 40% (fonti di prassi e manualistica fiscale; guida AE sul regime forfetario per il quadro normativo generale).
- INPS: contribuzione alla Gestione Commercianti (con possibili riduzioni nel forfettario).
- Pro: contabilità chiara, maggiore bancabilità, possibilità di deduzioni/agevolazioni e di operare senza i limiti del modello “familiare”.
Mini-checklist finale (ordine pratico)
- Decidi familiare vs imprenditoriale (e, se P.IVA, quale regime).
- Verifica requisiti regionali e immobile; predisponi HACCP/allergeni se fai colazione.
- Presenta SCIA SUAP (con eventuale SCIA/Notifica sanitaria).
- Richiedi Alloggiati Web (Questura).
- Abilitati ai flussi ISTAT/Regione
- Attivati per imposta di soggiorno (se prevista).
- Registra la struttura su BDSR e ottieni il CIN; esponilo e indicalo negli annunci. bdsr.ministeroturismo.gov.it
👉 Nota operativa sull’avvio dell’attività (SCIA):
L’apertura di un B&B avviene tramite la presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) presso lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune. Non esiste però un portale unico nazionale: ogni Comune/Regione utilizza piattaforme diverse, con modulistica e procedure spesso non uniformi.
- A livello nazionale, molti Comuni si appoggiano al portale delle Camere di Commercio “Impresa in un giorno” (www.impresainungiorno.gov.it), che funge da gateway per i SUAP locali.
- Alcune Regioni hanno attivato propri sistemi integrati (es. StarWeb/SUAP Lombardia, STAR Regione Toscana, PiemonteSUAP, SUAP Emilia-Romagna), che si interfacciano a loro volta con il SUAP comunale.
- In altri casi, il Comune utilizza un portale dedicato con credenziali specifiche: l’esempio più noto è Roma Capitale, dove le pratiche ricettive devono transitare dal complesso Cruscotto SIGEUD (Sistema di Gestione Unificata delle Dichiarazioni), notoriamente poco intuitivo e spesso segnalato come complicato dagli operatori.
- Alcuni Comuni minori, invece, non hanno ancora digitalizzato integralmente il SUAP e possono richiedere l’invio telematico via PEC.
Questa frammentazione normativa è una grave lacuna nazionale e sarà molto difficile arrivare a procedure standardizzate nazionali in quanto le regole per l’apertura di queste tipologie di strutture le stabiliscono le regioni e quindi : è quindi fondamentale verificare sul sito del proprio Comune quale sia il canale corretto (SUAP locale, portale regionale o piattaforma nazionale “Impresa in un giorno”), in modo da non incorrere in ritardi o respingimenti della pratica.
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