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SCA: Nuova modulistica per l’agibilità approvata in Conferenza Unificata

La Conferenza Unificata ha approvato il 30 luglio 2025 l’aggiornamento della modulistica unificata nazionale per la Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA).

La modifica si è resa necessaria dopo l’entrata in vigore della Legge “Salva Casa” (n. 105/2024), che ha riscritto l’art. 24 del Testo Unico Edilizia (d.P.R. 380/2001), introducendo importanti semplificazioni e deroghe.

Cosa cambia

La nuova SCA recepisce i commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, che consentono deroghe ai requisiti igienico-sanitari minimi, a patto che siano garantite adeguate condizioni progettuali. Le novità più rilevanti:

  • Altezza interna minima: consentita da 2,70 m a 2,40 m
  • Superficie minima monostanza:
    • 20 mq per una persona
    • 28 mq per due persone

Queste deroghe sono ammesse se:

  • l’immobile è oggetto di recupero edilizio e miglioramento igienico-sanitario;
  • il progetto prevede condizioni migliorative (es. ventilazione, finestre, riscontri d’aria).

Quando serve la nuova SCA?

Il nuovo modello semplificato va presentato entro 15 giorni dalla fine dei lavori e resta obbligatorio nei casi di:

  • nuove costruzioni;
  • sopraelevazioni;
  • ricostruzioni totali o parziali;
  • interventi su edifici esistenti che modificano sicurezza, igiene, salubrità o efficienza energetica.

Rilievi operativi

Per l’applicazione corretta della nuova SCA, è essenziale:

  • verificare l’adeguamento della modulistica regionale;
  • coordinarsi con la disciplina igienico-sanitaria prestazionale prevista dal nuovo art. 24;
  • rispettare le soglie minime, che costituiscono limiti inderogabili anche in presenza di deroga.

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