
La Conferenza Unificata ha approvato il 30 luglio 2025 l’aggiornamento della modulistica unificata nazionale per la Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA).
La modifica si è resa necessaria dopo l’entrata in vigore della Legge “Salva Casa” (n. 105/2024), che ha riscritto l’art. 24 del Testo Unico Edilizia (d.P.R. 380/2001), introducendo importanti semplificazioni e deroghe.
Cosa cambia
La nuova SCA recepisce i commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, che consentono deroghe ai requisiti igienico-sanitari minimi, a patto che siano garantite adeguate condizioni progettuali. Le novità più rilevanti:
- Altezza interna minima: consentita da 2,70 m a 2,40 m
- Superficie minima monostanza:
- 20 mq per una persona
- 28 mq per due persone
Queste deroghe sono ammesse se:
- l’immobile è oggetto di recupero edilizio e miglioramento igienico-sanitario;
- il progetto prevede condizioni migliorative (es. ventilazione, finestre, riscontri d’aria).
Quando serve la nuova SCA?
Il nuovo modello semplificato va presentato entro 15 giorni dalla fine dei lavori e resta obbligatorio nei casi di:
- nuove costruzioni;
- sopraelevazioni;
- ricostruzioni totali o parziali;
- interventi su edifici esistenti che modificano sicurezza, igiene, salubrità o efficienza energetica.
Rilievi operativi
Per l’applicazione corretta della nuova SCA, è essenziale:
- verificare l’adeguamento della modulistica regionale;
- coordinarsi con la disciplina igienico-sanitaria prestazionale prevista dal nuovo art. 24;
- rispettare le soglie minime, che costituiscono limiti inderogabili anche in presenza di deroga.
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