
“La Lente” è lo speciale osservatorio ANBBA che analizza e commenta le leggi regionali sul turismo extra-alberghiero, per aiutare operatori e professionisti a orientarsi tra norme, aggiornamenti e obblighi locali.
TOSCANA
Legge Regionale della Toscana n. 61 del 31 dicembre 2024

nota come il nuovo Testo Unico del Turismo, introduce importanti novità per il settore turistico regionale, tra cui la riforma del sistema di governance, l’inserimento di norme per il sistema informativo, l’adeguamento delle strutture ricettive e delle agenzie di viaggio, e la disciplina specifica delle locazioni turistiche.
Riassunto dei principali articoli relativi alle attività ricettive extra-alberghiere e alle locazioni turistiche, con particolare attenzione alle tipologie tutelate da ANBBA.
🛏️ Affittacamere e Bed & Breakfast
- Solo imprenditoriali: queste attività sono ora disciplinate esclusivamente se svolte in forma imprenditoriale, ovvero se esercitate in immobili con destinazione d’uso turistico-ricettiva. Quelle non imprenditoriali (in cui il gestore risiede e vive nell’immobile) restano escluse dal nuovo Testo Unico e conservano i precedenti requisiti.
- Adeguamento urbanistico: per le strutture esistenti, il mutamento della destinazione d’uso va realizzato entro il 31 dicembre 2025 (47 mesi dall’entrata in vigore). Se non sono previsti interventi edilizi, è previsto uno sgravio sugli oneri di urbanizzazione toscana-notizie.it+1confcommercio.ar.it+1.
- Limite per struttura unica: un soggetto non può gestire più strutture all’interno dello stesso immobile; la capacità ricettiva massima è quella di un’unica struttura raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it+6confcommercio.ar.it+6anbba.it+6.
🏠 Case e Appartamenti per Vacanze
- Condizioni di localizzazione: devono far parte di un unico edificio o complesso e ospitare un solo equipaggio alla volta .
- Forma imprenditoriale richiesta: l’attività rientra tra le strutture extra-alberghiere, con simili requisiti urbanistici e scenari, mutamento di destinazione incluso raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it+13confcommercio.ar.it+13toscana-notizie.it+13.
🏡 Locazioni Turistiche (anche brevi)
- Definizione e requisiti: si applicano le norme statali ma integrate con i requisiti regionali: gli immobili devono soddisfare i criteri strutturali, igienico-sanitari, di sicurezza, salubrità e dotazioni della civile abitazione locazionibrevi.net.
- Autorizzazioni comunali: i Comuni con alta densità turistica o capoluogo possono adottare regolamenti per introdurre zone soggette a limiti e autorizzazioni quinquennali per singole unità. Possono anche prevedere un tetàto massimo di autorizzazioni per area locazionibrevi.net+1toscana-notizie.it+1.
- Esonero per uso personale: le locazioni occasionali all’interno della propia residenza non richiedono autorizzazione (es. affitto di una parte locale) locazionibrevi.net.
- Obblighi di comunicazione:
- Comunicazione telematica al Comune riguardo all’alloggio, sicurezza, impianti, capacità, dotazioni e modalità di gestione anbba.it+13locazionibrevi.net+13suap.comune.crespinalorenzana.pi.it+13.
- Trasmissione automatica dei dati alla Regione tramite comunità d’ambito locazionibrevi.net+1toscana-notizie.it+1.
CIN – CIR
- Assegnazione del CIN (Codice Identificativo Nazionale) tramite Ministero del Turismo: obbligatorio da esporre (termine 1° gennaio 2025, poi sanzioni) locazionibrevi.net.
- Registrazione strutture tramite CIR nel sistema “Alloggiati” per finalità di sicurezza .
- Imposta di soggiorno: le locazioni turistiche sono equiparate alle strutture ricettive per l’imposta di soggiorno locazionibrevi.net.
- Obblighi giornalieri: registrazione quotidiana dei dati ospiti per usi statistici e fiscali, tramite piattaforma regionale locazionibrevi.net.
📅 Transizione
- Entrata in vigore: 9 gennaio 2025 locazionibrevi.net+1comune.prato.it+1.
- Scadenze principali:
- 31 dicembre 2025: adeguamento destinazione d’uso per affittacamere e B&B imprenditoriali toscana-notizie.it.
- 1° luglio 2026: destinazione d’uso turistico-ricettiva obbligatoria per affittacamere, B&B, case vacanza oggi non conformi comune.prato.it+9confcommercio.ar.it+9toscana-notizie.it+9.
✅ Conclusioni operative
Aspetto | Azione consigliata |
Definizione attività | Verifica se sei classificabile come attività imprenditoriale o non imprenditoriale. |
Verifica destinazione d’uso | Controlla se l’immobile è già turistico-ricettivo o se serve mutamento urbanistico entro le scadenze. |
Lanciare comunicazione/SCIA | Per attività imprenditoriali, SCIA SUAP tramite piattaforma STAR; per non imprenditoriali, comunicazione locazioni turistiche. |
CIN/CIR e imposta di soggiorno | Richiedi CIN, registrati su Alloggiati; verifica l’applicazione dell’imposta nel tuo Comune. |
Zone a densità elevata | Informati sugli eventuali regolamenti comunali che richiedono autorizzazioni specifiche. |
In sintesi, la legge 61/2024 introduce una maggiore formalizzazione delle attività ricettive extralberghiere e delle locazioni turistiche, potenziando controlli e tracciamento, imponendo obblighi urbanistici, amministrativi e fiscali, e riconoscendo valori territoriali nelle zone a forte presenza turistica.
Impugnativa della legge regionale da parte del Governo
⚖️ 1. Limiti imposti alla libertà d’impresa e alla concorrenza
- Divieto assoluto per immobili a destinazione residenziale di essere utilizzati per affittacamere, B&B, case vacanza ecc.: il Governo sostiene che ciò violi gli articoli 3, 41, 42 e 117 della Costituzione, in particolare il principio della libera iniziativa economica reddit.com+15lindipendente.online+15anbba.it+15.
- Possibilità per i Comuni di imporre limiti (quantitativi, temporali o divieti totali) sulle locazioni brevi in zone ad alta densità turistica, considerata un’arbitrarietà che può pregiudicare la concorrenza libera e il mercato lanazione.it+1lanazione.it+1.
🏛️ 2. Contrasto con competenze statali
- Il Governo ritiene che tali materie (libertà di impresa, concorrenza, organizzazione delle professioni civili e penali, tutela del patrimonio culturale) siano di competenza statale o europea e non regionale, configurando una lesione della ripartizione costituzionale delle competenze residue fra Stato e Regioni, citando nuovamente gli articoli 3, 41, 42 e 117 lanazione.it+7lanazione.it+7corrieretoscano.it+7.
🛡️ 3. Invasione dei diritti di proprietà
- L’impugnativa evidenzia come l’imposizione di limiti sull’uso di immobili privatI e sulle destinazioni d’uso con finalità turistiche vada a ledere i diritti di proprietà, secondo quanto tutelato dagli articoli 42 e 117 della Costituzione .
🔍 4. Mancanza di proporzionalità
- La previsione che i Comuni possano imporre tetti temporali o divieti totali per gli affitti brevi è considerata dal Governo una misura eccessiva e non proporzionata rispetto all’obiettivo di tutela del diritto alla casa e presidio delle politiche territoriali reddit.com+15lindipendente.online+15jobintourism.it+15.
📥 5. Sovrapposizione normativa
- L’impugnativa coinvolge anche la LR n.7/2025 (modifiche alla 61/2024 in materia di B&B e affittacamere), sostenendo che anche queste innovazioni locali incorrano in analoghe violazioni costituzionali nei confronti della normativa statale sulla libertà d’impresa lanazione.it+7iltirreno.it+7anbba.it+7.
🧭 Riepilogo delle ragioni dell’impugnazione
Aspetto contestato | Contenuto impugnato | Violazione invocata |
Libertà imprenditoriale | Divieto per immobili residenziali | Art. 3, 41, 42, 117 |
Concorrenza | Limiti temporali e quantitativi | Art. 41, 117 |
Proprietà privata | Vincoli d’uso immobili | Art. 42 |
Competenze statali vs regionali | Regolamentazione affitti brevi | Art. 117 |
Proporzionalità | Eccessività divieti | Principio di ragionevolezza |
🔜 Prossimi passi
- Il 7 marzo 2025 il Governo ha formalizzato il ricorso alla Corte Costituzionale sni.unioncamere.it+9lindipendente.online+9iltirreno.it+9.
- La Corte dovrà ora valutare se le norme regionali abbiano effettivamente superato i confini della potestà legislativa regionale, violando l’ordinamento statale o costituzionale.
✅ Conclusione
L’impugnativa pone l’accento sull’eventuale travalicamento delle competenze regionali da parte della Toscana, soprattutto in relazione alla norma che vieta l’uso abitativo a scopo ricettivo e alla facoltà attribuita ai Comuni di limitare affitti brevi, ritenuta lesiva dei principi costituzionali di libertà d’impresa, concorrenza e tutela della proprietà.