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estintori-2024

Decreto ANTICIPI articolo 13ter comma 7

7. Omissis …. In ogni caso, tutte le unita’ immobiliari sono dotate nonche’ di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimita’ degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano. Per la tipologia di estintori si fa riferimento alle indicazioni contenute al punto 4.4 dell’allegato I al decreto del Ministro dell’interno 3 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021.

INTERPRETAZIONE e OSSERVAZIONI alla norma

Come rilevabile nel testo estratto dalla Gazzetta Ufficiale questa parte del comma 7 non ci pare che brilli di chiarezza e nel contempo arrivi a generare confuzione più di quella già esistente , ma la prudenza non è mai troppa e , come dice un vecchio motto latino ” ubi maior minor cessat ” (dove c’è il maggiore il minore decade ) – Quindi è consigliabile in qualsiasi struttura ricettiva extra alberghiera, ivi comprese le locazioni turistiche gestite , sia da privati che da società, l’istallazione di un estintore della tipologia di almeno Kg. 6 a polvere ubicato ben visibile in posizione accessibile e manovrabile. Per quanto riguarda l’accenno alla superficie di 200 mq è da osservare che sono poche le strutture extra-alberghiere che raggiungono questa superficie ed è altresì abbastanza fuori luogo anche il discorso dei piani che è descritto male . A nostro avviso qui il legislatore si è sicuramente riferito alle norme alberghiere facendosi prendere la mano da chi da anni e, oggi più che mai , osteggia queste tipologie di attività ricettive

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