
VIES: COSA E’ ED A COSA SERVE?
Il VIES è una “autorizzazione” rilasciata dal fisco italiano con la quale il soggetto richiedente, che vuole acquistare beni o servizi in Europa senza pagare l’IVA (operazione non imponibile), deve avere. Questo non significa che se acquisto in Europa non pago l’IVA ? NO
Il consumatore finale è il soggetto che in fondo paga l’IVA, ovunque esso sia. Generalmente il soggetto IVA, invece, siccome l’IVA è un’imposta Europea, la paga dove opera. Però bisogna fare distinzione tra:
Le misure di semplificazione degli scambi intracomunitari di beni
In attesa dell’avvento del sistema definitivo, dopo oltre 25 anni dall’adozione del regime transitorio degli scambi intracomunitari, gli Stati membri si sono accordati per modificare a titolo transitorionel biennio 2020-2021 le attuali regole Iva.
Il Consiglio europeo il 4 dicembre 2018 ha adottato alcune misure applicabili dal1° gennaio 2020.
Obiettivo di tali modifiche è quello di rafforzare l’armonizzazione comunitaria, prevenire le frodi in materia Iva e assicurare maggiori certezze nel diritto agli operatori economici, in attesa del passaggio al regime definitivo iva, previsto per il 2022.
Le misure approvate di recente, sono contenute nella Direttiva 2018/1910 e nei Regolamenti UE 2018/1909 e 2018/1912.
Le aree di intervento possono essere così sintetizzate:
-numero di identificazione Iva del cessionario quale requisito sostanziale per applicare l’esenzione Iva nelle cessioni intracomunitarie dei beni;
-semplificazioni per l’utilizzo del call of stock;
-semplificazione delle norme relative alle vendite a catena;
-la prova del trasporto della cessione comunitaria.
-Numero di identificazione Iva
L’iscrizione al Vies quale elemento sostanziale per poter distinguere i soggetti passivi daiconsumatori finali è una tesi che ha da sempre sostenuto l’Agenzia delle Entrate, ma non è mai stata convincente. Dequalificare alla stregua di operazioni interne le operazioni intracomunitarie effettuate in assenza dell’iscrizione al Vies non trova fondamento con le disposizioni nazionali,
quanto con quelle comunitarie.
Dal 1° gennaio 2020 al fine di assicurare controlli più efficaci, viene inserito, tra le condizioni essenziali per considerare non imponibile una cessione, il possesso di un valido numero di identificazione Iva da parte del soggetto passivo o dell’Ente non soggetto passivo, destinatario di una cessione intracomunitaria di beni. Quindi quanto sostenuto dall’Agenzia delle Entrate in
questi anni sul requisito sostanziale dell’iscrizione al Vies non è condivisibile perché se così fosse non sarebbe necessaria una norma modificativa (tesi sostenuta dall’Associazione italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili).
Nello specifico, come già accade oggi, il fornitore dovrà verificare lo status dell’acquirente attraverso il sistema Vies prima di emettere fattura senza applicazione dell’Iva.
IL CONTROLLO PARTITA IVA COMUNITARIA TRAMITE V.I.E.S.
L’intero sistema di controllo partita IVA comunitaria si basa, come detto, sul VIES, ovvero VAT Information Exchange System.
Attivo dal 1° gennaio 1993, all’indomani dell’istituzione del mercato unico, consente il controllo delle transazioni commerciali comunitarie e di chi effettua tali transazioni. Il sistema di controllo partita IVA, infatti, senza preavviso effettua lo scambio delle informazioni stabilite dagli accordi fra i diversi Paesi aderenti alla Comunità europea.
Gli operatori che intendono effettuare operazioni intercomunitarie, cioè scambi fra un soggetto passivo IVA residente in uno Stato e uno IVA passivo residente in un altro Stato, devono pertanto iscriversi obbligatoriamente al V.I.E.S. per consentire i controlli del caso.
Link VIES http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=it
COME ISCRIVERSI AL SISTEMA DI CONTROLLO PARTITA IVA
Per accedere al sistema di controllo partita IVA comunitaria i soggetti già titolari di partita IVA, appartenenti all’Unione europea, possono registrarsi attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. (ENTRATEL O FISCONLINE) Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, l’Agenzia delle Entrate verifica i dati inviati e formula il proprio giudizio. In caso
di rifiuto della domanda, entro gli stessi 30 giorni, provvederà a emanare un provvedimento di diniego, motivandolo secondo i seguenti requisiti:
assenza delle prerogative oggettive-soggettive proposte dal d.P.R. 633/1972 implicanti la chiusura d’ufficio della partita IVA;
assenza delle prerogative oggettive-soggettive proposte dalla normativa collegata al d.P.R. 633/1972 convalidanti l’inserimento nel data base informatico delle persone autorizzate ad eseguire operazioni intracomunitarie;
impossibilità di riscontrare la correttezza delle informazioni fornite per l’identificazione ai fini dell’IVA a norma dell’art. 214 della Direttiva 2006/112 e del Regolamento (UE) num. 904 del 7 ottobre 2010;
presenza di soggetti identificati ai fini IVA dichiaranti di non esercitare più la propria attività economica come da Direttiva 2006/112/CE;
presenza di soggetti dichiaranti informazioni false per l’identificazione IVA o non dichiaranti eventuali
cambiamenti dei propri dati perché rifiutabili dall’amministrazione tributaria;
presenza di gravi trasgressioni sugli obblighi dichiarativi IVA nei 5 periodi d’imposta antecedenti a quello in corso rispetto alla data di presentazione della dichiarazione di volontà;
presenza di coinvolgimenti in frodi fiscali da parte di titolari di ditte individuali, rappresentanti legali, amministratori o soci dei richiedenti l’autorizzazione; altri eventuali elementi nelle mani dell’Amministrazione finanziaria indicanti criticità
ll Reverse Charge
Il motivo per cui l’accesso al sistema è obbligatorio in questi casi è connesso strettamente alla funzione precipua del VIES. Come già accennato, attraverso le regole comuni del mercato europeo gli scambi intracomunitari sono soggetti all’applicazione del così detto reverse charge. In dettaglio, l’acquisto o la vendita (e, dunque, l’esportazione o l’importazione) all’estero da uno Stato membro all’altro risultano esenti dall’imposta sul valore aggiunto nel Paese cui appartiene il venditore: sarà l’acquirente, infatti, a pagare l’IVA nel paese di appartenenza.