Verso la revisione dell’Imposta di soggiorno Senato nella 6° Commissione – Finanze e Tesoro
STORIA dell’IMPOSTA di SOGGIORNO in Italia
L’imposta di soggiorno è un’imposta di carattere locale, applicata a carico di soggetti che alloggiano nelle strutture ricettive e in territori classificati come “località turistica” o “città d’arte” o comunque in un comune nel quale tale imposta è in vigore. L’importo erogato non rimane alla struttura, ma da questa versato all’amministrazione comunale che lo investe nel settore turistico;
con legge 11 dicembre 1910, n. 863, si riconosce per la prima volta la facoltà di istituire una tassa di soggiorno ai Comuni italiani per i quali riveste particolare importanza nell’economia locale la presenza di stabilimenti idroterapici, il carattere di stazione climatica o balneare. Nel 1938 tale imposta viene estesa e applicata nelle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo, nonché nelle altre località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico e rimaste in vigore fino al 1988;
l’imposta di soggiorno è stata nuovamente introdotta, limitatamente alla città di Roma, con il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, stabilendo i principi che la regolano a livello nazionale con decreto legislativo 14 maggio 2011, n. 23;
l’art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 23 del 2011, in materia di federalismo fiscale municipale, prevede che i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni, nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte possano istituire, con deliberazione del Consiglio, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno;
con l’introduzione del comma 1-bis del citato articolo, è stata introdotta l’opportunità, per i Comuni capoluogo di provincia che, in base alle rilevazioni statistiche, abbiano avuto presenze turistiche in numero 20 volte superiore a quello dei residenti, di applicare l’imposta di soggiorno fino all’importo massimo di 10 euro, mentre al comma 3 è sancita l’adozione di un regolamento nel quale è dettata la disciplina generale per l’attuazione dell’imposta di soggiorno;
la normativa in materia non ha previsto alcuna esclusione; si ritiene escluso, naturalmente, il residente del Comune impositore, in quanto non è espressione di un flusso turistico, ma non l’utente che si trova a viaggiare per scopi di lavoro o non turistici;
dal 2012, il numero di Comuni che ha scelto di applicare l’imposta di soggiorno è aumentato fino a raggiungere diverse centinaia di città;
la naturale vocazione e propensione turistica del territorio italiano ha generato nuove forme di ospitalità ma, contestualmente, non sussistono strumenti di prelievo idonei a individuare tali nuove tipologie che possono essere gestite direttamente da privati o attraverso piattaforme di sharing economy con la conseguente mancanza di un monitoraggio certo delle transazioni e la piena applicazione della norma nei confronti di tale forma di accoglienza turistica. Tale circostanza provoca una perdita di gettito per le casse degli enti locali e genera effetti distorsivi nei confronti delle attività ricettive convenzionali;
nel luglio 2023 il sindaco di Roma capitale ha annunciato l’aumento della tassa di soggiorno per hotel, case vacanza e bed&breakfast. Si è stabilito un incremento dai 3,5 ai 6 euro al giorno per country house e residenze, il raddoppio del costo per affittacamere di prima categoria per un costo di 7 euro al giorno, il passaggio da 6 a 7,5 euro per gli alberghi a 4 stelle e da 7 a 10 euro per gli hotel a 5 stelle. Secondo le stime registrate e riportate nel web, l’Italia centrale registra i costi più elevati su scala nazionale, mentre, in generale, l’Italia risulta essere la nazione europea dov’è di gran lunga più diffusa e dove si trovano alcuni degli importi più elevati generando una competitività sfavorevole per il Paese a livello internazionale;
a titolo di esempio, in ambito europeo, Germania, Paesi Bassi e Ungheria applicano una tassa che non supera il valore del 5 per cento del costo di pernottamento per notte, mentre per Parigi il costo oscilla fra 0,22 e 4,40 euro a notte;
la fine della pandemia da COVID-19 ha visto un incremento su territorio nazionale del numero dei turisti. Secondo le previsioni di “Demoskopika”, in Italia sono stati stimati per l’estate del 2023 ben 68 milioni di turisti e 267 milioni di pernottamenti, con una crescita rispettivamente del 4,3 e del 3,2 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022; il numero tenderà ad aumentare in funzione dei grandi eventi quale, ad esempio, l’anno giubilare 2025;
CONSIDERAZIONI
La mancata emanazione del regolamento statale previsto dall’art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 23 del 2011, insieme alla previsione dell’ultimo periodo dello stesso comma 3, che consentiva ai Comuni di procedere all’adozione dei regolamenti istitutivi anche in assenza del regolamento statale, ha concesso loro ampi margini di discrezionalità ed ha determinato una situazione di grande disomogeneità fra i regolamenti comunali;
la norma prevede che la misura dell’imposta di soggiorno sia definita secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, mentre la maggior parte delle delibere comunali si è basata su un’imposta commisurata alla tipologia di struttura recettiva ed alla categoria, nonché al numero dei pernottamenti registrati nella struttura stessa, facendo evidenziare la sproporzione dell’imposizione rispetto ai canoni normativi, oltre a una sorta di concorrenza sleale interna al medesimo territorio o città;
la sentenza n. 647/2017 del TAR Toscana ha evidenziato alcuni limiti nella regolamentazione dell’imposta da cui un incremento del contenzioso amministrativo volto a risolvere controversie circa l’imposizione del prelievo che, tramite delibera di Giunta, spesso travalica i limiti e i principi del sistema tributario,
IMPEGNO del GOVERNO
1) a valutare l’opportunità di una revisione generale dell’imposta di soggiorno che consenta di definire e rendere uniforme il dettato normativo creando un modello impositivo improntato a criteri di chiarezza, semplicità di gestione, incisività, immediatezza del prelievo e gradualità, utilizzando come parametro, per la quantificazione dell’imposta, il costo della camera applicando un massimo del 5 per cento con l’attuale limite di 10 euro al giorno a persona, esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie e periodi di tempo;
2) ad emanare il regolamento previsto dall’art. 4, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d’intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, al fine di dettare la disciplina generale di attuazione dell’imposta di soggiorno secondo i criteri enunciati.