
“La Lente” è lo speciale osservatorio ANBBA che analizza e commenta le leggi regionali sul turismo extra-alberghiero, per aiutare operatori e professionisti a orientarsi tra norme, aggiornamenti e obblighi locali.
UMBRIA
Legge Regionale dell’Umbria n. 23 del 28 ottobre 2024

Legge Regionale dell’Umbria n. 23 del 28 ottobre 2024, pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 56 del 30 ottobre 2024, introduce significative novità per il settore turistico, con particolare attenzione a Bed & Breakfast (B&B), affittacamere, case e appartamenti per vacanze e locazioni turistiche.
La legge identifica le seguenti tipologie di strutture extralberghiere:
- Affittacamere
- Bed and Breakfast
- Country houses
- Case e appartamenti per vacanze
Per ciascuna categoria, sono previsti requisiti minimi obbligatori, come dimensioni minime dei locali e standard igienico-sanitari, consultabili nelle tabelle allegate alla legge
LOCAZIONI TURISTICHE
Obblighi per le locazioni turistiche Le locazioni turistiche, ovvero affitti brevi inferiori a 30 giorni senza servizi aggiuntivi, sono soggette a specifici obblighi
- Comunicazione al Comune: è obbligatorio comunicare al SUAPE del Comune competente l’intenzione di locare l’immobile per fini turistici, indicando il periodo di attività.
- Codice Identificativo Regionale (CIR): ogni immobile destinato a locazioni turistiche deve essere dotato di un CIR, da indicare in ogni annuncio pubblicitario.
Codice Identificativo Nazionale (CIN): è obbligatorio richiedere il CIN tramite la Banca Dati Nazionale delle Strutture Ricettive e degli Immobili Destinati a Finalità Turistiche, da utilizzare per la pubblicazione degli annunci e l’esposizione all’esterno degli immobili.
Requisiti di sicurezza per le locazioni turistiche Tutte le unità immobiliari destinate a locazioni turistiche, sia in forma imprenditoriale che non imprenditoriale, devono essere dotate di: Dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e monossido di carbonio funzionanti – Estintori portatili a norma di legge. ( Vedi decreto “Anticipi”
DEFINIZIONI e INFORMAZIONI
In particolare, si rilevano alcune novità nell’articolo 15, che definisce specifiche peculiarità legate al turismo. In Umbria, tali caratteristiche riflettono la crescente diffusione di nuove forme di accoglienza turistica.
1. Ai fini del presente titolo, si intendono:
a) per “cammini”: gli itinerari di particolare rilievo europeo e/o nazionale, percorribili a piedi o con altre forme di mobilità dolce e sostenibile e che rappresentano una modalità di fruizione del patrimonio naturale e culturale diffuso, nonché un’occasione di valorizzazione degli attrattori naturali, religiosi e culturali e dei territori interessati. In coerenza con la visione del Consiglio d’Europa, i cammini attraversano una o più regioni, possono far parte di tracciati europei, si organizzano intorno a temi di interesse storico, culturale, artistico, religioso o sociale;
b) per “itinerari turistico-culturali”: i percorsi d’interesse regionale, interregionale o internazionale che collegano, fisicamente o virtualmente, aree o luoghi accomunati da significativi elementi di carattere storico, religioso, letterario, artistico, architettonico e/o di valorizzazione delle eccellenze territoriali;
c) per “ciclovie”: itinerari che consentono il transito delle biciclette nelle due direzioni, dotati di diversi livelli di protezione determinati da provvedimenti o da infrastrutture che rendono la percorrenza ciclistica più agevole e sicura di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 2 (Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica);
d) per “itinerari ciclabili”: itinerari tracciati da enti pubblici o privati, documentati con una guida, una mappa o una traccia di GPX;
e) per “sentieri”: itinerari a fondo naturale in luoghi montani e campestri, in pianura e collina, in boschi e prati, tra terreni, boschi o rocce. Possono essere turistici, escursionistici, attrezzati, storici e tematici;
f) per “ippovie”: itinerari percorribili a cavallo, progettati prevalentemente per escursioni e trekking a cavallo, consistenti in percorsi articolati lungo vecchie mulattiere, strade sterrate e sentieri, con aree di sosta presso strutture ricettive.
Commenti e osservazioni agli articoli di particolare rilevanza, sia per l’apertura di nuove strutture extra-alberghiere, sia per la loro corretta gestione operativa.
Di grande rilevanza è l’Art. Art. 19 che riguarda il TURISMO ACCESSIBILE per consentire ai disabili di usuruire di strutture adeguate per il loro soggiorno – Si rileva però che nel caso dell’extra-alberghero le cui struuture sono attivate in immbili ad uso abitazione e , in partocolare in Umbria , dove forse più che in altre regioni , il patrimnio ediloizio , in particolare nei centri storici e nei borghi , è di vecchia costruzione e anche di difficile adeguamnto , è necessario tenere presente quanto stabilito dalla L.13/89 e del Decreto Ministeriale del 14.6.89, n.236 del 16.6.89 dichirando , nell’ipotesi che l’edificio fosse dotato della possibilità di accesso per disabili e delle atrezzature per il loro soggiorno che :
l’edificio è conforme alle prescrizioni della L. 13/89 e ss.mm.ii. in materia di accessibilità e per il superamento delle barriere architettoniche (artt. 77-82 del D.P.R. 380/01);
O in alternativa , qualora esistano i presupposti che :
l’edificio è stato costruito in data anteriore all’entrata in vigore della L.13/89 e del Decreto Ministeriale del 14.6.89, n.236 del 16.6.89 e non sono stati effettuati lavori di ristrutturazione edilizia (ricompresi nell’art.31 lettera d) della L.457/78).
Turismo accessibile – Ecco il testo dell’articolo 19
1. Il sistema dell’offerta turistica regionale garantisce la fruizione dell’offerta turistica medesima alle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive, estesa anche a coloro che soffrono di temporanea mobilità ridotta, ricevendo servizi al medesimo livello di qualità degli altri fruitori senza aggravi del prezzo, anche in attuazione dell’ articolo 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, firmata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità).
2. Ai fini di cui al comma 1 , la Regione promuove la fattiva collaborazione tra le autonomie locali, gli enti pubblici, gli operatori turistici, ivi comprese le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore e di tutto il comparto ricettivo regionale nonché le associazioni delle persone con disabilità e le organizzazioni del turismo sociale.
3. Al fine di facilitare la fruizione dell’offerta turistica da parte delle persone con disabilità, le strutture ricettive forniscono informazioni sull’accessibilità delle strutture medesime.
Un articolo particolarmente discutibile e potenzialmente pericoloso è l’articolo 20, il cui contenuto sta trovando spazio anche in altre leggi regionali — da ultimo, in quella della Regione Toscana. Nel caso della Regione Umbria, tuttavia, la formulazione risulta leggermente meno rigida rispetto ad altre normative. Di seguito si riporta il testo integrale dell’articolo, evidenziando le deroghe previste, con riferimento specifico agli articoli correlati della stessa legge.
Art. 20
(Strutture ricettive)
1. Le strutture ricettive sono:
a) esercizi alberghieri;
b) esercizi extralberghieri;
c) esercizi all’aria aperta;
d) residenze d’epoca.
2. Gli immobili utilizzati per le strutture ricettive di cui al comma 1 , ad eccezione, degli affittacamere di cui all’ articolo 25 , dei bed and breakfast di cui all’ articolo 26 , degli agriturismi e fattorie didattiche di cui all’ articolo 30 e delle residenze d’epoca gestite in forma non imprenditoriale di cui all’ articolo 32 , devono possedere la destinazione d’uso “turistico-ricettiva” di cui all’ articolo 155, comma 4, lettera b) della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico governo del territorio e materie correlate), nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia contenute nella l.r. 1/2015 medesima e in conformità alle previsioni dello strumento urbanistico comunale ove previsto.
Proseguendo, per quanto riguarda le strutture extra-alberghiere tutelate da ANBBA, si riportano di seguito — nel loro testo originale — le definizioni contenute negli articoli successivi.
Art. 24
(Case e appartamenti per vacanze)
1. Le case e appartamenti per vacanze sono esercizi ricettivi gestiti unitariamente e imprenditorialmente in forma professionale organizzata e continuativa per fornire alloggio ed eventualmente servizi complementari in unità abitative composte da uno o più locali arredati, da servizi igienici e da cucina autonoma o da idoneo angolo cottura, poste nello stesso stabile o in stabili diversi ubicati nello stesso territorio comunale all’interno delle quali non possono esservi persone residenti.
2. Nelle case e appartamenti per vacanze non è consentita la somministrazione di alimenti e bevande.
3. Nelle case e appartamenti per vacanze è consentita la presenza di divani letto fino a un massimo di due posti letto nei locali adibiti a soggiorno.
4. Ciascuna unità abitativa è destinata all’alloggio di turisti nella sua interezza e al suo interno non possono essere riservati vani al titolare o ad altri soggetti.
5. Le case e appartamenti per vacanze sono classificate in un’unica categoria sulla base dei requisiti minimi obbligatori indicati nella Tabella C allegata alla presente legge, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica e edilizia e prevenzione incendi.
6. Nelle case e appartamenti per vacanze le camere sono ad uno, due e a più posti letto, nel rispetto delle dimensioni minime di cui alla Tabella P allegata alla presente legge.
Art. 25
(Affittacamere)
1. Sono affittacamere le strutture gestite in modo unitario per fornire alloggio e eventualmente servizi complementari in non più di sei camere per un massimo di dodici posti letto in appartamenti ammobiliati, senza l’utilizzo da parte dell’ospite dell’angolo cottura o della cucina, posti in uno stesso stabile o in stabili diversi ubicati nello stesso territorio comunale.
2. Gli esercizi di affittacamere possono essere gestiti:
a) in forma imprenditoriale quando la gestione è organizzata e non occasionale;
b) in forma non imprenditoriale da coloro che svolgono l’attività in modo occasionale e senza la fornitura di servizi complementari.
3. L’attività di affittacamere in forma non imprenditoriale non può comprendere la somministrazione di cibi e bevande.
4. Gli affittacamere gestiti in forma imprenditoriale possono fornire il servizio di prima colazione nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo V, Capo II della presente legge.
5. Ciascuna unità abitativa è destinata all’alloggio di turisti esclusivamente nelle camere e non nella sua interezza.
6. Gli esercizi di affittacamere conservano le caratteristiche della civile abitazione e l’esercizio dell’attività di ricezione non comporta il cambio di destinazione d’uso delle unità abitative.
7. Gli esercizi di affittacamere sono classificati in un’unica categoria sulla base dei requisiti minimi obbligatori indicati nella Tabella D allegata alla presente legge, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica, edilizia e prevenzione incendi.
8. Negli esercizi di affittacamere la superficie delle camere ed i relativi posti letto sono quelli previsti dal regolamento comunale in materia edilizia ed igienico-sanitaria.
Art. 26
(Bed and breakfast)
1. Il bed and breakfast è il servizio di alloggio e prima colazione esercitato all’interno dell’abitazione ove il titolare ha la residenza e dimora abitualmente, avvalendosi della normale organizzazione familiare.
2. Il soggetto titolare dell’attività di bed and breakfast deve riservarsi una camera da letto all’interno della struttura.
3. L’attività di bed and breakfast può essere gestita:
a) in forma imprenditoriale quando la gestione è organizzata, con le modalità di cui al comma 1 , e non occasionale. L’attività è svolta in non più di cinque camere con un massimo di dieci posti letto. Qualora l’attività si svolga in più di una camera deve essere previsto l’uso di almeno due servizi igienici;
b) in forma non imprenditoriale quando l’attività è svolta dal soggetto titolare in modo occasionale e senza la fornitura di servizi complementari. Tale attività è svolta in non più di tre camere con un massimo di sei posti letto. Qualora l’attività si svolga in più di una camera deve essere previsto l’uso di almeno due servizi igienici.
4. Gli esercizi di bed and breakfast conservano le caratteristiche della civile abitazione e l’esercizio dell’attività di ricezione non comporta il cambio di destinazione d’uso delle unità abitative.
5. I bed and breakfast sono classificati in un’unica categoria sulla base dei requisiti minimi obbligatori indicati nella Tabella E allegata alla presente legge, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica, edilizia e prevenzione incendi.
6. Nei bed and breakfast la superficie delle camere ed i relativi posti letto sono quelli previsti dal regolamento comunale in materia edilizia ed igienico-sanitaria.
OSSERVAZIONI: Per le case e appartamenti per vacanze non è prevista la gestione in forma non imprenditoriale, poiché oggi questa modalità di ospitalità si è diffusa , per molteplici ragioni , principalmente attraverso la locazione turistica o l’alloggio privato, con permanenza dell’ospite inferiore ai 30 giorni.
Gli articoli 35 e 36 parlano di norme comuni :
Norme comuni per le attività ricettive
Art. 35
(Codice identificativo nazionale)
1. In attuazione dell’ articolo 13-ter, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 , la Regione ricodifica come Codice Identificativo Nazionale (CIN) il Codice Identificativo Regionale (CIR) assegnato alle strutture ricettive di cui all’ articolo 20 e alle locazioni turistiche di cui all’ articolo 48 della presente legge secondo le modalità previste nel medesimo articolo.
2. Ai sensi dell’ articolo 13-ter, comma 6, del d.l. 145/2023 , il CIN di cui al comma 1 , deve essere esposto all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici, nonché indicato in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.
3. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 , nonché in caso di strutture ricettive e locazioni turistiche prive di CIN, si applicano le sanzioni pecuniarie di cui all’ articolo 13-ter, comma 9 del d.l. 145/2023 .
Art. 36
(Banca dati regionale ricognitiva delle strutture ricettive e delle locazioni turistiche)
1. È istituita la Banca dati regionale ricognitiva delle strutture ricettive e delle locazioni turistiche, denominata Turismatica, individuata quale banca dati di interesse regionale di cui all’ articolo 16 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali). La Banca dati, realizzata attraverso apposite piattaforme informatiche, è gestita dalla struttura regionale competente in materia di turismo.
2. La Giunta regionale, con proprio atto, nel rispetto dell’ articolo 13-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 , individua le informazioni da inserire nella Banca dati e ne disciplina criteri, modalità e procedure per la formazione, l’accesso e l’aggiornamento.
Gli articoli 37 e 38 rivestono particolare importanza, poiché introducono nuove esigenze operative da tenere in massima considerazione. In particolare, l’articolo 37 presenta una novità assoluta: il Segno identificativo di qualità. L’articolo 38, invece, definisce i criteri e i metodi per la classificazione delle strutture.
Art. 37
(Segno identificativo di qualità)
1. Al fine della valorizzazione dell’offerta turistica ricettiva, anche con particolare riguardo alla accessibilità ed inclusività delle persone con disabilità ed alla sostenibilità ambientale, la Regione promuove e riconosce nell’ambito della strategia della Marca regionale – Brand system di cui all’ articolo 5 , un segno identificativo di qualità alle strutture ricettive di cui all’ articolo 20 .
2. L’assegnazione del segno identificativo di cui al comma 1 è effettuata dalla Regione su base volontaria.
3. La Giunta regionale per le finalità di cui al presente articolo si avvale di un nucleo tecnico senza oneri a carico del bilancio regionale. La partecipazione alle attività del nucleo tecnico non dà luogo a compensi, indennità o rimborsi comunque denominati.
4. La Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore e di tutto il comparto ricettivo regionale e l’ANCI Umbria, con proprio atto stabilisce:
a) le caratteristiche del segno identificativo di qualità;
b) i criteri e le modalità di assegnazione;
c) gli effetti del riconoscimento anche in termini di valorizzazione e premialità;
d) la composizione ed il funzionamento del nucleo tecnico di cui al comma 3 .
Art. 38
(Esercizio dell’attività ricettiva e classificazione delle strutture ricettive)
1. Le attività svolte nelle strutture ricettive di cui al presente Titolo sono intraprese previa presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell’ articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), allo Sportello unico per le attività produttive e per l’attività edilizia (SUAPE), di cui all’ articolo 113 della l.r. 1/2015 , del comune competente per territorio. La SCIA attesta i requisiti propri delle strutture ricettive previsti dalla presente legge, nonché il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene, sanità, urbanistica e edilizia.
2. La SCIA è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)), sul possesso dei requisiti di cui alle tabelle allegate alla presente legge, nonché sulle seguenti informazioni:
a) denominazione;
b) dati relativi al titolare;
c) dati identificativi catastali e categoria catastale dell’immobile;
d) tipologia ricettiva;
e) requisiti minimi obbligatori;
f) capacità ricettiva;
g) ubicazione;
h) periodo di apertura;
i) possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, urbanistica, edilizia, pubblica sicurezza e prevenzione incendi;
j) iscrizione al registro delle imprese della CCIAA, ove previsto;
k) classificazione della struttura e per le strutture alberghiere, delle eventuali dipendenze;
l) per le residenze d’epoca di cui all’ articolo 32 , l’attestazione del possesso dei requisiti previsti all’ articolo 32 , commi 1, 2 e 3;
m) estremi del contratto di assicurazione stipulato per rischi di responsabilità civile nei confronti del cliente.
3. È soggetta ad apposita SCIA, da presentare con le modalità di cui al comma 1 , la variazione della capacità ricettiva, della localizzazione e di ogni altro elemento strutturale previsto per l’esercizio dell’attività.
4. È soggetta a previa comunicazione al comune ogni variazione degli elementi dichiarati nella SCIA diversi da quelli di cui al comma 3 e ogni variazione degli elementi dichiarati nel dettaglio struttura di cui al comma 6 , salvo quanto indicato al comma 5 . È altresì soggetta a comunicazione al comune la cessazione dell’attività entro quindici giorni dal verificarsi della cessazione medesima.
5. La variazione di titolarità è soggetta a comunicazione al comune da effettuarsi prima dell’effettivo avvio dell’attività e comunque entro sessanta giorni dalla data dell’atto di trasferimento della titolarità o entro un anno dalla morte del titolare.
6. Contestualmente alla SCIA l’interessato presenta, sulla base di apposito modello predisposto dalla Giunta regionale con proprio atto, una dichiarazione, denominata dettaglio struttura relativa al dettaglio delle camere e/o delle unità abitative, alle dotazioni, alle caratteristiche e all’accessibilità della struttura ed ai servizi offerti.
7. La classificazione e la riclassificazione della struttura ricettiva è determinata in base ad autocertificazione dell’interessato rispettivamente all’atto della presentazione della SCIA e all’atto della comunicazione quinquennale al SUAPE del comune competente per territorio. La classificazione delle strutture ricettive ha validità quinquennale e per le strutture ricettive che iniziano l’attività nel corso del quinquennio, la classificazione ha validità per la frazione residua.
8. Qualora la riclassificazione dichiarata dal titolare ai sensi del comma 7 non corrisponda ai requisiti minimi obbligatori di cui alle Tabelle A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O e P si applicano le disposizioni di cui all’ articolo 40 della presente legge.
9. Il comune competente per territorio trasmette tempestivamente alla Regione la SCIA ed il dettaglio struttura, nonché la riclassificazione quinquennale comunicata ai sensi del comma 7 , con le modalità stabilite dalla Giunta regionale con proprio atto, nel rispetto delle disposizioni in materia di amministrazione digitale e semplificazione.
10. La Regione implementa la Banca dati di cui all’ articolo 36 con i dati dichiarati dal titolare.
11. Il comune effettua i controlli sulla sussistenza dei requisiti per l’esercizio dell’attività ricettiva di cui al comma 2 , anche mediante sopralluoghi, su tutte le strutture ricettive nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della SCIA.
12. Il comune, in caso di accertata carenza o difformità dei requisiti e delle informazioni di cui al comma 2 , anche rispetto a quelli corrispondenti alla classificazione e riclassificazione dichiarata, applica le disposizioni di cui all’ articolo 40 .
13. Il comune in ogni momento può controllare d’ufficio la sussistenza dei requisiti per l’esercizio dell’attività ricettiva e può adottare i provvedimenti conseguenti.
Di particolare rilievo è l’articolo 43, che chiarisce un concetto spesso oggetto di contestazioni in altre leggi regionali: la definizione di “suite” e di “letto aggiunto”.
Art. 43
(Suite e letto aggiunto)
1. Nelle strutture ricettive di cui all’ articolo 20 , le camere assumono la denominazione di suite se composte da almeno due vani distinti, di cui uno allestito a salotto e uno a camera da letto e da servizi igienici privati.
2. Nelle camere delle strutture ricettive turistiche di cui all’ articolo 20 , può essere aggiunto, in via temporanea ed esclusivamente su richiesta del cliente, un ulteriore letto qualora la superficie della camera ne consenta la fruibilità. Il letto aggiunto deve essere rimosso al momento della partenza del cliente.