Domande Frequenti per gestori di strutture extra-alberghiere
Aggiornamento: ottobre 2026La scadenza non è stabilita autonomamente da ANBBA né dal singolo Comune: deriva da un percorso normativo regionale preciso.
Il punto di partenza è la Legge Regionale Puglia 1° dicembre 2017, n. 49, disciplina delle strutture ricettive e delle locazioni turistiche, successivamente modificata dalla Legge Regionale 29 settembre 2025, n. 15 (pubblicata sul BURP n. 6 straordinario del 30 settembre 2025).
Il riferimento specifico è il comma 8 dell’articolo 10-quater della L.R. 49/2017 e ss.mm.ii.: le locazioni turistiche già registrate nel DMS Puglia alla data del 30 settembre 2025 e per le quali non era stata presentata una precedente SCIA o CIA hanno 365 giorni di tempo per regolarizzare la propria posizione. 365 giorni dal 30 settembre 2025 portano appunto al 30 settembre 2026.
Non tutte. Non è corretto affermare genericamente che “tutte le locazioni turistiche pugliesi devono fare una nuova pratica entro il 30 settembre 2026”. La situazione va verificata caso per caso.
La disposizione riguarda specificamente le attività di locazione turistica o locazione breve, imprenditoriali e non imprenditoriali, che risultavano già registrate nel DMS Puglia alla data del 30 settembre 2025 e per le quali non era stata precedentemente presentata una SCIA o una CIA.
Forma di gestione | Adempimento |
|---|---|
Locazione turistica non imprenditoriale | CIA — Comunicazione di Inizio Attività |
Locazione turistica esercitata in forma imprenditoriale | SCIA — Segnalazione Certificata di Inizio Attività |
Entrambe si presentano al SUAP del Comune territorialmente competente, sulla modulistica regionale adottata con la Determinazione dirigenziale n. 217/2025.
No, sono due obblighi distinti, anche se fanno parte dello stesso quadro normativo.
L’articolo 10-bis, comma 11 della L.R. 49/2017, come modificato dalla L.R. 15/2025, stabilisce che chi esercita l’attività di locazione turistica — in forma imprenditoriale o non imprenditoriale — deve stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso i clienti, commisurata alla capacità ricettiva della struttura.
Per le attività già registrate nel DMS Puglia al 30 settembre 2025, la mancata presentazione di SCIA o CIA entro il termine comporta l’applicazione delle sanzioni previste per l’esercizio dell’attività senza SCIA o CIA.
Sulla “retroattività”: dal punto di vista giuridico non è corretto parlare semplicemente di norma retroattiva. La normativa non dichiara illecito ciò che era stato fatto legittimamente in passato: impone nuovi adempimenti per la prosecuzione di attività già esistenti, prevedendo un periodo transitorio di 365 giorni per adeguarsi. Nella pratica, però, la conseguenza per il gestore è concreta: chi operava correttamente secondo le regole allora vigenti oggi deve rispettare anche i nuovi obblighi.
Il CIN appartiene a un livello normativo diverso rispetto a CIA, SCIA e polizza assicurativa: mentre questi ultimi derivano dalla normativa regionale pugliese (L.R. 49/2017 e L.R. 15/2025), il CIN deriva dalla normativa nazionale.
Il riferimento è l’articolo 13-ter del Decreto-Legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito dalla Legge 15 dicembre 2023, n. 191, che ha introdotto l’obbligo del CIN per le locazioni turistiche, incluse le disposizioni sulla sua esposizione e indicazione negli annunci.
In sintesi: avere già il CIN e il CIR non esonera dall’obbligo di presentare CIA o SCIA al SUAP entro il 30 settembre 2026, se la propria attività rientra nella fattispecie descritta nelle FAQ precedenti. Sono adempimenti che si sommano, non si sostituiscono.
Hai una domanda che non trovi qui?
Inviaci il tuo quesito: le risposte più utili vengono pubblicate su questa pagina per tutti gli associati.
