
Polizza catastrofale con l’approvazione definitiva il 21 maggio 2025 ora è legge
Polizza catastrofale obbligatoria: chi è tenuto a stipularla? Obblighi anche per gli affittacamere professionali
Con l’approvazione definitiva al Senato il 21 maggio 2025 del disegno di legge di conversione del D.L. n. 39/2025, le polizze contro i rischi catastrofali sono ufficialmente diventate obbligatorie per le imprese italiane, con scadenze precise:
- Entro il 1° ottobre 2025 per le medie imprese
- Entro il 1° gennaio 2026 per le piccole e micro imprese
Questa misura nasce dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) e mira a proteggere il tessuto economico nazionale da eventi come terremoti, alluvioni, frane e inondazioni, sempre più frequenti e devastanti.
Ma chi, nel concreto, è obbligato a stipulare questa assicurazione? E cosa cambia per attività come gli affittacamere professionali?
Chi deve sottoscrivere la polizza obbligatoria
L’obbligo assicurativo coinvolge tutte le imprese che:
- hanno sede legale o stabile organizzazione in Italia;
- sono iscritte al Registro delle Imprese.
Sono incluse:
- le imprese individuali;
- le società di persone;
- le società a responsabilità limitata.
Sono quindi tenuti a sottoscrivere la polizza anche gli affittacamere professionali, se operano in forma di impresa (come impresa individuale o società), svolgono l’attività in modo organizzato e continuativo e sono iscritti al Registro delle Imprese.
Restano esclusi gli imprenditori agricoli (art. 2135 del Codice Civile), per i quali la polizza resta facoltativa.
Cosa copre la polizza obbligatoria
La copertura assicurativa deve garantire l’indennizzo dei danni diretti ai beni materiali dell’impresa in caso di:
- Terremoti
- Alluvioni
- Frane
- Inondazioni
- Esondazioni
I beni da assicurare sono quelli previsti dal Codice Civile all’art. 2424, ovvero:
- Terreni e fabbricati
- Impianti e macchinari
- Attrezzature industriali e commerciali
La polizza può includere, a discrezione dell’impresa, garanzie aggiuntive come la copertura per danni indiretti (es. perdita di reddito).
Scadenze e libertà di scelta
Il termine originario del 31 marzo 2025 è stato prorogato per consentire un adeguamento graduale:
- Medie imprese: stipula entro il 1° ottobre 2025
- Piccole e micro imprese: stipula entro il 1° gennaio 2026
Le imprese possono scegliere liberamente la compagnia assicurativa e il contenuto della polizza, nel rispetto delle linee guida normative. Ulteriori dettagli operativi saranno definiti tramite decreti attuativi dei Ministeri competenti.
Cosa rischia chi non si adegua?
Le imprese che non stipuleranno la polizza obbligatoria rischiano:
- l’impossibilità di accedere a contributi, agevolazioni e risarcimenti pubblici in caso di eventi calamitosi;
- possibili sanzioni amministrative in fase di controllo da parte delle autorità.
Conclusioni: affittacamere professionali coinvolti
Se sei un affittacamere professionale (con partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese), sei soggetto all’obbligo di stipulare la polizza catastrofale.
Chi gestisce un’attività ricettiva in forma imprenditoriale deve quindi adeguarsi entro i termini previsti per evitare sanzioni e per garantirsi la possibilità di ottenere un risarcimento in caso di eventi naturali distruttivi.
La nuova normativa rappresenta una tutela per il patrimonio aziendale e una misura strategica per la resilienza del settore turistico e ricettivo italiano, sempre più esposto a rischi ambientali.