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Vademecum ANBBA 2026 – Affittacamere

Adempimenti obbligatori comuni e scadenze fiscali per
Affittacamere – Guest House – Foresterie lombarde

A cura dello Sportello INFO-FISCO ANBBA – Direzione Rag. Paolo Sardi

Adempimenti obbligatori comuni a tutte le tipologie ricettive

(b&b – affittacamere – case e appartamenti per vacanza – locazioni turistiche)

Indipendentemente dal fatto che il B&B sia non imprenditoriale (familiare) o imprenditoriale (con partita IVA), esistono obblighi che devono essere rispettati sempre.

A) Comunicazione ospiti alla Questura – Alloggiati Web

Obbligo

La comunicazione degli ospiti è obbligatoria entro 24 ore dall’arrivo (immediatamente se il soggiorno è inferiore alle 24 ore).

Riferimento normativo

  • Art. 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS)
  • Decreto Ministero dell’Interno 7 gennaio 2013 (modalità telematiche)

Modalità operative

La comunicazione avviene esclusivamente tramite il portale telematico della Polizia di Stato:

  • Portale “Alloggiati Web”
  • Accesso tramite credenziali rilasciate dalla Questura competente per territorio
  • Inserimento dati anagrafici completi del documento di identità dell’ospite

L’obbligo riguarda tutti gli ospiti, compresi minori.
Le sanzioni per omessa o tardiva comunicazione sono di natura penale.

B) Adempimenti per la Tassa di Soggiorno

Se prevista dal Comune dove è ubicata la struttura, il gestore deve:

Riscuotere l’imposta

  • Incassarla dal cliente secondo le tariffe comunali
  • Rilasciare quietanza (anche annotazione in ricevuta/fattura)

Effettuare il versamento

Generalmente:

  • Trimestrale
  • Entro la prima quindicina del mese successivo al trimestre

(Esempio: gennaio–marzo → versamento entro metà aprile)

Presentare la dichiarazione annuale

  • Entro il 30 giugno 2026
  • Tramite modello ministeriale (nei Comuni che lo richiedono)
  • Trasmissione anche all’Agenzia delle Entrate ove previsto

Le modalità operative variano da Comune a Comune: occorre attenersi al regolamento comunale della località in cui si trova la struttura.

C) Comunicazione flussi turistici ai fini ISTAT

Obbligo

Comunicazione dei dati statistici dei flussi turistici (arrivi e presenze) ai fini ISTAT.

Modalità consigliata

Si consiglia la comunicazione tempestiva, all’arrivo di ogni ospite, per evitare errori o dimenticanze.

Piattaforme utilizzate

Molte Regioni e Comuni utilizzano il sistema:

  • Ross1000 (ex Turismo 5)

Tuttavia:

  • Alcune Regioni o Comuni utilizzano piattaforme diverse.
  • È obbligatorio utilizzare la piattaforma messa a disposizione dall’ente territoriale competente (Comune o Regione in cui è ubicata la struttura).

L’omessa comunicazione dei flussi turistici comporta sanzioni amministrative.


Affittacamere – Guest House – Foresterie lombarde ecc.

Regime fiscale

Il regime fiscale individua l’insieme delle regole che disciplinano la determinazione del reddito imponibile, le modalità di tassazione e gli adempimenti contabili e dichiarativi dell’attività. La scelta del regime incide su obblighi IVA, tenuta della contabilità, modalità di calcolo delle imposte e possibilità di dedurre o meno i costi sostenuti nell’esercizio dell’attività. La valutazione deve tener conto del volume dei ricavi, della struttura dei costi, della forma giuridica e delle prospettive di crescita dell’impresa.

Reddito d’impresa


Il reddito d’impresa è il risultato economico derivante dall’esercizio abituale di un’attività commerciale organizzata. Si determina, nei regimi ordinari e semplificati, come differenza tra ricavi e costi fiscalmente rilevanti, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa tributaria. Costituisce la base imponibile su cui si applicano le imposte dirette e rappresenta un elemento centrale nella pianificazione fiscale e nella gestione dell’attività.

IRPEF per persone fisiche o IRES per persone giuridiche (es. SRL, SPA)


Le persone fisiche titolari di impresa individuale sono soggette a IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche), un’imposta progressiva per scaglioni di reddito. Le persone giuridiche, come società di capitali (ad esempio SRL e SPA), sono invece soggette a IRES (Imposta sul Reddito delle Società), con aliquota proporzionale fissa. La diversa natura del soggetto comporta differenti modalità di tassazione, responsabilità patrimoniale e disciplina contabile.

Per le persone fisiche i regimi fiscali possibili sono: forfettario, semplificato, ordinario


Le persone fisiche possono scegliere tra più regimi fiscali in base ai requisiti previsti dalla legge e al volume dei ricavi. Il regime forfettario è agevolato e prevede minori adempimenti contabili. Il regime semplificato è destinato alle imprese di minori dimensioni e comporta una contabilità meno complessa rispetto all’ordinario. Il regime ordinario, invece, prevede una contabilità completa e l’applicazione analitica delle regole fiscali su ricavi e costi.

Per le persone giuridiche il solo regime fiscale possibile è quello ordinario


Le società di capitali e, in generale, le persone giuridiche sono obbligate ad adottare il regime ordinario. Ciò comporta la tenuta della contabilità ordinaria, la redazione del bilancio d’esercizio secondo le norme civilistiche e l’applicazione delle regole fiscali ordinarie per la determinazione del reddito imponibile, senza possibilità di accedere al regime forfettario.

Nel regime fiscale forfettario non si applica la deduzione dei costi di esercizio, applicando la tassazione sostitutiva al 5% (primi 5 anni iscrizione IVA) o 15%, sulla percentuale di forfetizzazione dei ricavi: per i B&B la forfetizzazione è del 40%, cioè del totale dei ricavi sono tassabili il 40%


Nel regime forfettario il reddito imponibile non si calcola sottraendo i costi effettivi ai ricavi, ma applicando un coefficiente di redditività stabilito per legge in base al codice ATECO dell’attività. Per i B&B il coefficiente è pari al 40%, quindi solo il 40% dei ricavi complessivi costituisce base imponibile. Su tale importo si applica un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali pari al 5% per i primi cinque anni di nuova attività (in presenza dei requisiti) oppure al 15% negli anni successivi. Il regime prevede inoltre semplificazioni in materia di IVA e obblighi contabili ridotti.

Nei regimi fiscali semplificato ed ordinario il reddito tassabile è dato dalla differenza tra i ricavi ed i costi di esercizio (purché abbiano i requisiti di inerenza, effettività, competenza, certezza e determinabilità, congruità, imputazione a conto economico) e tassato secondo le aliquote IRPEF e IRES


Nel regime semplificato e in quello ordinario il reddito imponibile si determina in modo analitico, sottraendo ai ricavi i costi sostenuti nell’esercizio dell’attività, purché rispettino i requisiti previsti dalla normativa fiscale. I costi devono essere inerenti all’attività svolta, effettivamente sostenuti, di competenza dell’esercizio, certi e determinabili, congrui rispetto all’attività e correttamente imputati in contabilità. Il reddito così determinato è soggetto a tassazione secondo le aliquote progressive IRPEF per le persone fisiche o secondo l’aliquota proporzionale IRES per le società di capitali, con applicazione delle ulteriori imposte e contributi eventualmente dovuti.

Obblighi

Documento commerciale o fattura elettronica


Il documento commerciale è il titolo fiscale che certifica i corrispettivi percepiti nei confronti di clienti privati e sostituisce il vecchio scontrino o ricevuta fiscale; viene emesso tramite registratore telematico e trasmesso automaticamente all’Agenzia delle Entrate. La fattura elettronica, invece, è obbligatoria nei rapporti tra titolari di partita IVA e deve essere emessa in formato XML e trasmessa tramite il Sistema di Interscambio (SDI). La fattura elettronica contiene tutti i dati fiscali dell’operazione (cedente/prestatore, cessionario/committente, imponibile, IVA, natura dell’operazione) ed è soggetta a regole precise in materia di numerazione progressiva, conservazione digitale e termini di emissione. Anche i contribuenti in regime forfettario, salvo specifiche eccezioni di legge, sono oggi generalmente tenuti all’emissione della fattura elettronica.

Tenuta registri contabili, solo per soggetti in contabilità semplificata o ordinaria


I soggetti che adottano la contabilità semplificata o ordinaria hanno l’obbligo di tenere specifici registri contabili previsti dal codice civile e dalla normativa fiscale. Nel regime semplificato è richiesta la tenuta dei registri dei ricavi e dei costi (o dei registri IVA integrati), con annotazione cronologica delle operazioni. Nel regime ordinario è obbligatoria una contabilità più strutturata che comprende libro giornale, libro degli inventari e, per le società di capitali, ulteriori libri sociali. La corretta tenuta dei registri è fondamentale per la determinazione del reddito imponibile, per eventuali controlli fiscali e per garantire trasparenza nella gestione economica dell’attività.

Tenuta registri IVA solo per soggetti in contabilità semplificata o ordinaria


I soggetti in contabilità semplificata o ordinaria devono istituire e aggiornare i registri IVA, che comprendono il registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) e il registro degli acquisti. Tali registri consentono di determinare periodicamente l’IVA a debito e l’IVA a credito e di effettuare le liquidazioni mensili o trimestrali. Le annotazioni devono essere effettuate entro termini precisi stabiliti dalla legge. I contribuenti in regime forfettario, invece, sono generalmente esonerati dalla tenuta dei registri IVA e dall’applicazione dell’imposta, salvo casi particolari (ad esempio operazioni intracomunitarie).

Contributi INPS (artigiani/commercianti) per le persone fisiche


Le persone fisiche titolari di impresa, se rientrano nelle categorie di artigiani o commercianti, sono tenute all’iscrizione alla gestione INPS di riferimento e al versamento dei contributi previdenziali. I contributi si compongono di una quota fissa annuale, dovuta indipendentemente dal reddito prodotto entro un minimale stabilito, e di una quota variabile calcolata in percentuale sul reddito d’impresa eccedente tale minimale. Il versamento dei contributi è obbligatorio anche in assenza di utili e incide sul calcolo del reddito imponibile, in quanto i contributi versati sono deducibili fiscalmente. L’iscrizione garantisce la copertura previdenziale ai fini pensionistici e per altre prestazioni assistenziali previste dalla normativa vigente.

PRINCIPALI SCADENZE FISCALI 2026

Adempimento
Scadenza 2026
Note
Dichiarazione Redditi PF
Invio entro 31/10/2026
Redditi 2025
730
Invio entro 30/09/2026
Solo per non impresa
Saldo imposte 2025
30/06/2026
IRPEF-IRES-SOSTITUTIVA
Acconto 2026
30/06 e 30/11/2026
In due rate
INPS: per persone fisiche contributi fissi suminimale al 24,48% su 18.808,00: contributi eccedenti il minimale
16/02-16/05-20/08-16/11      
30/06-30/11
In quattro rate fisse(per i primi 3 anni iscrizione possibile riduzione del 50%; solo per i forfettari riduzione  del 35% non cumulabile conquella del 50%) Saldo + acconto

RIEPILOGO STRATEGICO

Obblighi sempre prioritari

  1. Comunicazione ospiti alla Questura (entro 24 ore)
  2. Comunicazione flussi turistici ISTAT
  3. Gestione e versamento tassa di soggiorno
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