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Modello 21, Imposta di Soggiorno e Cassazione: la svolta del 2026

Sentenza Sezioni Unite Civili – Corte di Cassazione n. 1527/2025 (depositata 23 gennaio 2026)

A cura dello sportello INFO-FISCO di ANBBA , diretto dal Rag. Paolo Sardi

Modello 21 e imposta di soggiorno: cosa cambia davvero dopo la sentenza della Cassazione

Negli ultimi anni molti Comuni hanno continuato a chiedere ai gestori delle strutture ricettive la presentazione del Modello 21, creando confusione e adempimenti spesso inutili.

Oggi però la situazione è cambiata in modo chiaro e definitivo, grazie a una importante sentenza della Corte di Cassazione.

Vediamo cosa significa, in parole semplici.

1. Cosa ha deciso la Cassazione (in modo chiaro)

Con la sentenza n. 1527/2025, pubblicata il 23 gennaio 2026, le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione hanno stabilito che:

  • le questioni legate all’imposta di soggiorno sono di competenza del Giudice Tributario;
  • la Corte dei Conti non è più competente;
  • il gestore della struttura NON è un agente contabile.

👉 In altre parole:
il gestore non gestisce denaro pubblico come un funzionario, ma ha solo obblighi fiscali.

Questa decisione è definita “storica” perché mette fine a anni di interpretazioni diverse e contrastanti.

2. Perché questa sentenza semplifica tutto

Prima della sentenza:

  • alcuni Comuni trattavano i gestori come agenti contabili;
  • veniva richiesto il Modello 21 come se fosse un conto giudiziale;
  • si faceva riferimento alla Corte dei Conti.

Ora la Cassazione chiarisce definitivamente che:

  • il gestore ha solo responsabilità tributarie;
  • non deve rendere conto alla Corte dei Conti;
  • non è tenuto al Modello 21 come conto giudiziale.

👉 Questo significa meno burocrazia e più chiarezza.

3. Il Modello 21: è ancora obbligatorio?

NO, alla luce della sentenza della Cassazione:

  • non è più obbligatorio presentare il Modello 21 alla Corte dei Conti;
  • viene meno il presupposto giuridico che lo giustificava (cioè la qualifica di agente contabile).

È quindi auspicabile che tutti i Comuni si adeguino alla sentenza
e non insistano nel richiedere il Modello 21 ai gestori.

4. Attenzione: cosa resta comunque obbligatorio

La sentenza NON elimina gli obblighi fiscali.

Restano quindi pienamente in vigore:

✔ Dichiarazione annuale all’Agenzia delle Entrate

  • obbligatoria per tutti i gestori;
  • va presentata entro il 30 giugno di ogni anno;
  • riguarda l’anno precedente;
  • è prevista dall’art. 180 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio).

👉 Questo adempimento non c’entra nulla con il Modello 21 e va sempre fatto.

✔ Versamento dell’imposta di soggiorno

  • resta dovuto secondo i regolamenti comunali;
  • cambia solo il giudice competente in caso di contestazioni
    (Tributario, non Corte dei Conti).

5. Cosa possono fare (e non fare) i Comuni

I Comuni:

  • non possono più giustificare la richiesta del Modello 21 come conto giudiziale;
  • possono eventualmente chiedere semplici rendiconti interni,
    ma non legati alla Corte dei Conti.

Come spesso accade, quando vengono pubblicate nuove normative, le procedure vengono semplificate a livello nazionale per facilitarne l’adozione a livello locale. Tuttavia, nel settore del turismo, e in particolare per quanto riguarda la tassa di soggiorno — che viene istituita localmente dalle grandi città turistiche e ora, gradualmente, anche dai piccoli comuni — si crea una situazione piuttosto complessa. Di conseguenza, è ancora possibile che alcuni comuni richiedano chiarimenti su come gestire correttamente la tassa o continuino a inviare i dati come fatto negli anni precedenti, cioè tramite le modalità indicate dalle piattaforme e utilizzate per i controlli da parte della Corte dei Conti.

6. Indicazioni operative per i gestori

In sintesi, oggi il gestore deve:

✅ versare l’imposta di soggiorno dovuta;
✅ presentare la dichiarazione annuale all’Agenzia delle Entrate;
✅ conservare la documentazione fiscale.

Non deve più presentare il Modello 21 alla Corte dei Conti.

7. Posizione ufficiale di ANBBA

ANBBA prende atto della sentenza della Cassazione e ribadisce che:

  • l’obbligo del Modello 21 è superato;
  • la materia è esclusivamente tributaria;
  • la sentenza rappresenta una semplificazione concreta per i gestori.

ANBBA informerà i soci della disponibilità del modello di dichiarazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate
e, come negli anni passati, resterà a disposizione dei propri associati per l’assistenza all’adempimento.

Se hai bisogno di ulteriori chiarimenti in materia , scrivi a consulente@anbba.it

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