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Sentenza – Agenzia delle Entrate, affitto, casa-vacanze
Suprema Corte di Cassazione VI Sezione Civile – T
Ordinanza 19 febbraio – 20 marzo 2014, n. 6501
Presidente Cicala – Relatore Cosentino
Articolo pubblicato sulla STAMPA - TUTTO SOLDI in data 1/02/2016
Attività di casa vacanze professionale
Le conclusioni:
Nell’ipotesi di concessione in godimento di un immobile arredato accompagnata dalla prestazione di servizi non direttamente inerenti al godimento della res locata (come la climatizzazione o la somministrazione di acqua, luce e gas), ma di carattere personale (come le pulizie od il cambio della biancheria) – il rapporto, specialmente se si inserisca in un attività avente ad oggetto la cessione di una pluralità di immobili, non è qualificabile come locazione immobiliare ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10, punto 8, d.p.r. 633/72. Mi pare piuttosto chiaro: se l'attività se c'è solo dazione in godimento, l'affittacamere è esente IVA, altrimenti è imponibile IVA.
Quindi, stare tutti molto attenti: le sanzione sono dal 100 al 200% dell'iva non versata.
Rag.Paolo Sardi
Consulente fiscale ANBBA
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