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Dati e controlli nelle attività ricettive: tra apparente coerenza e sistemi non confrontabili

di Cesare Gherardi — Direttore ANBBA

Negli ultimi tempi si leggono articoli che richiamano l’attenzione su presunti incroci tra dati fiscali e informazioni provenienti da diverse banche dati del comparto ricettivo, in particolare il portale Alloggiati Web.

Prima di entrare nel merito, è necessario riportare un fatto concreto, già evidenziato in un nostro precedente articolo sul caso Aequa Roma: i dirigenti della Questura di Roma hanno chiarito, in risposta a un interpello formale, che i dati di Alloggiati Web non sono mai stati forniti ai Comuni. Salvo eventuali novità negli ultimi mesi, questa precisazione è fondamentale: qualsiasi affermazione che suggerisca l’uso diretto dei dati della Questura a fini fiscali deve essere letta con estrema cautela. Il nostro articolo completo sul tema è disponibile sul sito ANBBA ed è il riferimento ufficiale per le informazioni relative ad Aequa Roma.

1. I sistemi informativi: natura e limiti

Le strutture ricettive italiane generano dati in tre sistemi principali:

  • Alloggiati Web — gestito dalle Questure in base all’art. 109 TULPS, con modalità operative definite dal D.M. 7 gennaio 2013. Finalità: pubblica sicurezza, registrazione degli ospiti. [NOTA: il testo originale cita il D.P.R. 14/07/2005 n. 303 come riferimento per Alloggiati Web, ma tale decreto riguarda le sale giochi. Il riferimento corretto per le modalità operative del portale è il D.M. 7 gennaio 2013.]
    • Non contiene dati economici né incassi.
    • Non distingue tra contratti commerciali o gratuiti.
  • ISTAT — rilevazioni statistiche basate su comunicazioni obbligatorie e indagini campionarie. Normalizza e aggrega i dati su base territoriale. Finalità: analisi statistica, non fiscale.
  • Tassa di soggiorno / imposta di scopo locale — disciplinata dai regolamenti comunali (D.Lgs. 23/2011, art. 4; leggi regionali), spesso con criteri diversi per esenzioni, importi e modalità di versamento.

Ognuno di questi sistemi ha logiche e metriche diverse. Pretendere di ricavare informazioni coerenti tra di loro è come confrontare patate (a kg), carciofi (a mazzi) e una tavoletta di cioccolato (a pezzo): oggetti misurati in unità incompatibili, con stagionalità e variabilità diverse.

2. Limiti pratici dell’incrocio dei dati

Anche ipotizzando un incrocio tra queste fonti per fini fiscali — ad esempio nell’ambito dell’art. 32 DPR 600/1973, questionario preventivo dell’Agenzia delle Entrate:

  • Il numero degli ospiti registrati non corrisponde agli incassi.
  • Le locazioni gestite tramite piattaforme digitali (OTA) operano come sostituti d’imposta, trattenendo e versando la ritenuta del 21% e rilasciando la CU al contribuente (art. 4, comma 5, D.L. 50/2017). [NOTA: il testo originale cita il D.Lgs. 114/1998 art. 3 e l’art. 17 TUIR come base normativa per il ruolo di sostituto d’imposta delle OTA. Il riferimento corretto è l’art. 4, comma 5, del D.L. 50/2017, che disciplina specificamente gli obblighi degli intermediari nelle locazioni brevi.]
  • Eventuali discrepanze tra presenze e redditi dichiarati sono spesso normali e derivano da cancellazioni, gratuità, sconti, commissioni piattaforma, soggiorni parziali.

Di conseguenza, un confronto automatico tra Alloggiati Web e dichiarazioni fiscali può risultare fortemente falsato.

3. Il contesto normativo

  • Art. 109 TULPS — obbligo di comunicazione ospiti alle autorità di pubblica sicurezza; modalità operative definite dal D.M. 7 gennaio 2013.
  • D.Lgs. 23/2011, art. 4 — disciplina della tassa di soggiorno, con obblighi di comunicazione e versamento.
  • D.L. 50/2017, art. 4, comma 5 — obblighi di sostituto d’imposta per le piattaforme OTA nelle locazioni brevi.
  • DPR 600/1973, art. 32 — questionario preventivo dell’Agenzia delle Entrate per verifiche fiscali.

Questi riferimenti mostrano chiaramente che ogni sistema ha finalità e obblighi differenti, e che l’uso dei dati fuori contesto rischia di produrre conclusioni errate.

4. Conclusione

Non si tratta di negare la legittimità dei controlli fiscali: essi fanno parte del sistema e sono previsti dalla legge. Si tratta invece di chiarire che:

  • i dati di Alloggiati Web non sono dati fiscali;
  • il numero di ospiti non coincide con i redditi;
  • le differenze tra i diversi sistemi di rilevazione sono strutturali, non casuali.

Per questo motivo, interpretazioni semplificate o allarmistiche possono fuorviare chi gestisce strutture ricettive, in particolare B&B, locande e affittacamere.

Come ricordiamo anche nel nostro articolo su Aequa Roma, un approccio tecnico, contestualizzato e rispettoso delle diverse finalità dei sistemi informativi è essenziale.

E, tornando all’esempio iniziale: tra patate, carciofi e cioccolato, il rischio non è tanto sbagliare il calcolo… quanto non capire cosa si sta effettivamente misurando.

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