![]() |
|
CAMPANIA
LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 24-11-2001
REGIONE CAMPANIA
DISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA
SPECIALE
del 29 novembre 2001
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:
CAPITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1
FINALITÀ DELLA LEGGE
1. Con la presente Legge, in attuazione della normativa
vigente,
la Regione definisce e disciplina le strutture ricettive
extralberghiere di seguito elencate:
a) esercizi di affittacamere;
b) case e appartamenti per vacanze;
c) case per ferie;
d) ostelli per la gioventù;
e) attività ricettive in residenze rurali;
f) rifugi di montagna;
g) case religiose di ospitalità.
CAPITOLO II
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE
ARTICOLO 2
ESERCIZI DI AFFITTACAMERE
1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non
più di
sei camere, con un massimo di dodici posti letto, gestite da
privati, ubicate in non più di due appartamenti situati nello
stesso stabile, purché singolarmente dotati di servizi igienici.
2. I locali destinati all’esercizio di affittacamere devono
essere
conformi alle prescrizioni edilizie ed igienico - sanitarie
previste dai regolamenti comunali.
3. I requisiti e i servizi minimi obbligati, compresi nel prezzo
della
camera, sono quelli di cui all’allegato A), che è parte integrante
della presente legge.
4. Ciascuna camera da letto deve avere accesso
indipendente dagli
altri locali letto.
ARTICOLO 3
CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE
1. Sono case e appartamenti per vacanze le case e gli
appartamenti
dati in locazione ai turisti, senza la prestazione di alcun servizio
di tipo alberghiero, ma con obbligo di recapito referente ospiti,
per una permanenza minima di tre giorni e massima di novanta
giorni.
2. Le case e gli appartamenti per vacanze devono essere
conformi alle
prescrizioni edilizie ed igienico-sanitarie previste dai
regolamenti comunali.
3. Le case e gli appartamenti per vacanze devono garantire,
compresi
nel prezzo, i requisiti e i servizi minimi obbligati di cui
all’allegato B), che è parte integrante della presente Legge.
4. Le case e appartamenti per vacanze possono essere gestite:
a) in forma imprenditoriale fornendo solo i servizi di cui
all'allegato B;
b) in forma non imprenditoriale, dai proprietari che hanno la
disponibilità fino ad un massimo di tre unità abitative nel
territorio regionale, senza organizzazione in forma di impresa e
senza promozione pubblicitaria, e con la fornitura dei soli servizi
di cui all’allegato B).
5. La gestione in forma non imprenditoriale viene attestata
mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dei proprietari
delle unità abitative di cui al presente articolo.
ARTICOLO 4
CASE PER FERIE
1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il
soggiorno
di persone o gruppi e gestite, al di fuori dei normali canali
commerciali e promozionali, da Enti pubblici, associazioni o
enti morali operanti statutariamente senza fini di lucro, per il
conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali,
religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno
dei propri dipendenti o loro familiari.
2. Nelle case per ferie è garantita non solo la prestazione
dei servizi
ricettivi di base, ma anche la disponibilità di strutture e servizi
che consentano di perseguire le finalità di cui al comma 1.
Nelle case per ferie, è altresì consentito il soggiorno di gruppi
autogestiti, secondo autonome modalità organizzative,
compresa la disponibilità di cucina e punti cottura per uso
autonomo, sotto la responsabilità del titolare
dell’autorizzazione.
3. Nella disciplina delle case per ferie rientrano anche le
case per
vacanza per minori, colonie, pensionati studenteschi ed
universitari e simili, gestiti senza scopo di lucro da Enti pubblici
e privati o da associazioni.
4. Gli immobili, adibiti a case per ferie, devono essere conformi
alle
vigenti prescrizioni edilizie ed igienico — sanitarie previste dai
regolamenti comunali.
5. Le case per ferie devono possedere i requisiti minimi e
garantire
i servizi minimi di cui all’allegato C), che è parte integrante della
presente Legge.
ARTICOLO 5
OSTELLI PER LA GIOVENTÙ
1. Sono ostelli per la gioventù le strutture attrezzate per il
soggiorno
ed il pernottamento, per un periodo massimo di sette giorni per
ciascun ospite, dei giovani e degli accompagnatori di gruppi di
giovani, gestiti da Enti pubblici, enti morali, ed associazioni
operanti nel settore del turismo sociale e giovanile, società di
persona o di capitali, anche in convenzione con il Comune di
appartenenza, in cui sono fissati anche i criteri tariffari in
sintonia con la natura della struttura ricettiva.
2.Gli ostelli per la gioventù devono essere conformi alle
prescrizioni
edilizie ed igienico — sanitarie previste dai regolamenti
comunali.
3.Gli ostelli per la gioventù devono possedere i requisiti
minimi e
garantire i servizi minimi di cui all’allegato D), che è parte
integrante della presente Legge.
ARTICOLO 6
Attività ricettive in case rurali (country house)
1. Al fine della valorizzazione turistica delle zone interne
della
Campania sono consentite attività ricettive in case rurali. Le
strutture devono essere localizzate in fabbricati rurali o case
padronali, localizzati fuori dai centri urbani, in Comuni con non
più di diecimila abitanti, composte da camere con eventuale
angolo cottura, situate anche in fabbricati divisi, ma facenti
parte della stessa pertinenza di terreno.
2. In alternativa alla dizione “attività ricettiva in residenza rurale”
può
essere usata quella di “country house”.
3. Gli immobili destinati a residenze rurali devono essere
conformi alle
prescrizioni edilizie ed igienico — sanitarie previste dai
regolamenti comunali.
4. Le residenze rurali devono avere i requisiti minimi e
offrire i
servizi minimi di cui all’allegato E), che è parte integrante della
presente Legge.
ARTICOLO 7
RIFUGI DI MONTAGNA
1. Sono rifugi di montagna le strutture ricettive idonee ad
offrire
ospitalità in zone isolate di montagna, custodite ed aperte al
pubblico, sufficientemente attrezzate per la sosta, il ristoro ed il
pernottamento degli escursionisti.
2. I rifugi di montagna devono essere situati a quota superiore
a mille
metri; eccezionalmente, in relazione a particolari difficoltà di
accesso e contemporanea importanza turistica della località,
possono essere situati ad altitudine non inferiore a seicento
metri.
3.I rifugi di montagna devono avere i requisiti minimi di
cui all’allegato F), che è parte integrante della presente Legge.
4. Durante i periodi di chiusura, i rifugi devono disporre di un
locale
per il ricovero di fortuna, sempre aperto, e convenientemente
dotato.
ARTICOLO 8
CASE RELIGIOSE DI OSPITALITÀ
1. Sono case religiose di ospitalità le strutture ricettive di
proprietà
di Enti ecclesiastici, riconosciuti in base alla Legge 20 maggio
1985, n. 222, e caratterizzate da finalità religiose, che offrono
ospitalità a pagamento a chiunque lo richieda, nel rispetto del
carattere religioso dell’ospitalità stessa e con accettazione
delle conseguenti regole di comportamento e limitazioni di
servizio.
2.Gli immobili adibiti a case religiose di ospitalità devono
essere conformi alle vigenti prescrizioni edilizie ed igienico —
sanitarie.
3.Le case religiose di ospitalità devono possedere i requisiti
minimi
e offrire i servizi minimi di cui all’allegato G), che è parte
integrante della presente Legge.
CAPITOLO III
NORME COMUNI
ARTICOLO 9
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
1. L’autorizzazione amministrativa all’esercizio delle
strutture
ricettive extralberghiere di cui alla presente Legge è concessa
dal Comune, previa istruttoria nella quale viene acquisita la
seguente documentazione:
a) domanda prodotta dall’interessato, contenente le generalità
complete del richiedente, la denominazione dell’esercizio e la
sua ubicazione;
b) planimetria dell’immobile con l’indicazione dell’uso a cui
sono destinati i locali, firmata da un tecnico iscritto all’albo;
c) relazione tecnico descrittiva a cura del tecnico che ha firmato
la planimetria nella quale si certifichi la conformità
dell'immobile alla normativa urbanistica;
d) certificato di iscrizione del titolare o del gestore o del
preposto al registro delle imprese turistiche previsto dalla
normativa vigente, di data non anteriore a tre mesi rispetto a
quella indicata nella domanda; in caso di società, certificato di
iscrizione del legale rappresentante o di un preposto
appositamente delegato, limitatamente agli affittacamere, alle
case per vacanze in forma imprenditoriale, alle case per ferie,
agli ostelli per la gioventù, alle attività ricettive in case
rurali;
e) atti comprovanti la disponibilità dei locali;
f) perizia giurata di un tecnico abilitato che certifichi la
conformità alla normativa antincendio prevista per gli esercizi
ricettivi con meno di venticinque posti letto;
g) ove necessario ai sensi delle vigenti disposizioni, certificato
di prevenzione incendi;
h) regolamento interno della struttura, da esporre all’ingresso
dell’immobile ed in ogni camera, limitatamente agli ostelli per
la gioventù, alle case per ferie ed alle case religiose di
ospitalità;
i) per i rifugi di montagna, la relazione tecnica dovrà essere
integrata da un prospetto esterno che fornisca indicazioni
sull’altitudine della località, tipo di costruzione e vie di accesso
ed inoltre dichiarazione del custode della conoscenza dei
luoghi ed in particolare delle vie di accesso al rifugio, ai rifugi
limitrofi ed ai posti di soccorso più vicini e della conoscenza
delle cognizioni necessarie per effettuare un intervento di primo
soccorso.
2. L’autorizzazione per le aziende ricettive di cui alla presente
Legge,
ad esclusione delle case e appartamenti per vacanza, può
comprendere la somministrazione di cibi e bevande
limitatamente alle sole persone alloggiate, nonché a coloro che
possono utilizzare le strutture in conformità alle finalità sociali
delle stesse.
3. Il Comune provvede, entro sessanta giorni dalla data di
ricezione
della domanda, al rilascio dell’autorizzazione per le attività
ricettive di cui alla presente Legge, dopo aver accertato che:
a) sussistano i requisiti soggettivi, previsti dalla normativa
vigente, relativi al titolare e agli eventuali rappresentanti;
b) sussistano i requisiti igienico - sanitari e di sicurezza,
nonché quelli relativi all’abbattimento delle barriere
architettoniche, previsti dalle norme vigenti;
c) sussistano le ricevute comprovanti il pagamento delle tasse
previste dalle norme vigenti.
4. Gli esercizi ricettivi di nuova istituzione, o quelli che
intendono
cambiare denominazione, non possono assumere
denominazioni uguali o analoghe ad altri esercizi ricettivi già
esistenti nel Comune. Per le denominazioni uguali o analoghe
alle aziende cessate deve esservi formale autorizzazione del
titolare dell’azienda cessata.
ARTICOLO 10
CLASSIFICAZIONE
1Gli esercizi ricettivi di cui alla presente Legge sono
classificati,
ognuno per la propria denominazione, in un’unica categoria.
ARTICOLO 11
RINNOVI E DICHIARAZIONI ANNUALI
1. L’autorizzazione ad esercitare le attività extralberghiere di
cui
alla presente Legge, anche se ad apertura stagionale, si
rinnova annualmente su comunicazione, previo adempimento
della normativa antimafia; la stessa può essere revocata dal
Comune, venendo meno anche uno solo dei requisiti per il
rilascio o per motivi di pubblica sicurezza.
ARTICOLO 12
DISCIPLINA DEI PREZZI
1. I titolari e gestori delle strutture ricettive extralberghiere di
cui
alla presente Legge, comunicano ai Comuni e agli Enti
Provinciali per il Turismo (E.P.T.) competenti per territorio i
prezzi minimi e massimi che intendono applicare, relativi a
ciascun servizio offerto, così come previsto dalla normativa
vigente.
2. Il Comune, nei trenta giorni successivi alla scadenza dei
termini,
provvede alla vidimazione delle comunicazioni pervenute. Copia
della comunicazione è restituita all’interessato ed inviata alla
Regione ed all’Ente Nazionale Italiano per il Turismo.
3.In caso di sostituzione del titolare o del Gestore della
struttura
ricettiva, le tariffe comunicate per l’anno solare in corso devono
rimanere invariate.
4. Nel caso in cui vengano comunicati solo prezzi minimi o
solo
prezzi massimi, gli stessi sono considerati come prezzi unici.
5.La mancata o incompleta comunicazione, entro i termini
previsti,
comporta l’impossibilità di applicare prezzi superiori a quelli
indicati nell’ultima regolare comunicazione.
6.E’ fatto obbligo di esporre in modo visibile al pubblico,
nella
zona ricevimento o recapito degli ospiti, ed in ogni camera o
unità abitativa, una tabella con i prezzi praticati per l’anno solare
in corso.
ARTICOLO 13
COMUNICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI
1. Il Comune è tenuto alla immediata trasmissione del
rilascio
dell’autorizzazione e delle prese d’atto per le attività ricettive di
cui alla presente Legge, nonché delle diffide, sospensioni,
revoche e cessazioni, alla Regione, all’Ente Provinciale per il
Turismo e alle competenti Autorità di pubblica sicurezza.
2. Il Comune è tenuto a trasmettere alla Regione e all’Ente
Provinciale per il Turismo i riepiloghi annuali delle strutture
ricettive in attività.
ARTICOLO 14
OBBLIGHI DEL TITOLARE
1. I gestori delle strutture devono presentare, entro il quinto
giorno
del mese successivo a quello di riferimento, all’Ente
Provinciale per il Turismo competente per territorio i modelli
ISTAT riferiti al movimento del flusso turistico, secondo le
vigenti disposizioni in materia.
2. La Regione, di concerto con gli Enti Locali e con gli
E.P.T.,
predispone la pubblicazione annuale, mediante appositi
opuscoli, delle attività ricettive extralberghiere, ai fini della
promozione turistica.
ARTICOLO 15
SANZIONI
1. chiunque fa funzionare una delle strutture ricettive
disciplinate
dalla presente Legge sprovviste della autorizzazione, o in
maniera difforme da essa, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento della somma da lire
=2.000.000= a lire =10.000.000=
1. L’omessa esposizione di tabelle e cartellini prezzi
comporta la
sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire
=300.000= a lire =900.000=. Detta sanzione è applicata ad ogni
singola violazione accertata.
2. L’applicazione di prezzi superiori a quelli denunciati
comporta la
sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire
=500.000= a lire =2.000.000=. Detta sanzione è applicata ad
ogni singola violazione accertata.
3. La mancata presentazione dei moduli di comunicazione dei
prezzi,
nei termini previsti, comporta l’applicazione della sanzione
amministrativa da lire =300.000= a lire =900.000=.
4. Il superamento della capacità ricettiva consentita, fatto salvo
il caso
di stato di necessità per i rifugi di montagna, comporta la
sanzione amministrativa della somma da lire =500.000= a lire
=2.000.000=. Detta sanzione è applicata ad ogni singola
violazione accertata.
5. La mancata comunicazione del movimento degli ospiti
ai fini
statistici comporta la sanzione amministrativa di lire =100.000=.
6. Il titolare, il quale attribuisca alla propria azienda ricettiva,
con
scritti, stampati o pubblicamente in qualsiasi altro modo, la
sussistenza di attrezzature e/o servizi e/o indichi tipologie
diverse da quelle dichiarate, soggiace alla sanzione
amministrativa della somma da lire =500.000= a lire
=3.000.000=, sempreché il fatto non costituisca reato.
7. In ogni caso di recidiva, le sanzioni previste dai
comma
precedenti sono raddoppiate e comunque, dopo la terza
recidiva nello stesso anno solare, si procede alla sospensione
dell’attività per un minimo di mesi tre fino ad un massimo di
mesi sei e, quando la recidiva si riferisce alla gestione difforme
dall’autorizzazione alla revoca della stessa.
ARTICOLO 16
ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E IRROGAZIONE DELLE
SANZIONI
1. L’accertamento delle violazioni e la irrogazione delle sanzioni
di
cui alla presente Legge sono effettuate secondo le procedure
di cui alle Leggi regionali vigenti.
2. I proventi delle sanzioni previste dall’articolo 15 sono devoluti
ai
Comuni nel cui territorio è stata accertata la violazione;
l’Amministrazione comunale li incamera quale provvista
finanziaria per far fronte alle attribuzioni ad essa conferita con
la presente Legge.
ARTICOLO 17
DISPOSIZIONE TRANSITORIA
1. Entro un triennio dalla data di entrata in vigore della
presente
Legge le strutture già operanti devono essere adeguate, per
continuare l’attività, ai requisiti in essa previsti; in tale periodo
possono essere rinnovate le autorizzazioni di esercizio.
ARTICOLO 18
NORMA FINALE
1. La presente Legge è dichiarata urgente, ai sensi
del secondo comma dell’art. 127 della Costituzione ed entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
2. E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla
osservare come Legge della Regione Campania.
Napoli, 24 novembre 2001
Il Presidente
- BASSOLINO-
ALLEGATO 1
ALLEGATO A REQUISITI E SERVIZI MINIMI PER ESERCIZI AFFITTACAMERE
a) servizio di ricevimento assicurato per dodici ore su
ventiquattro;
b) servizio di notte a chiamata;
c) fornitura e cambio della biancheria, ivi compresa quella del
bagno, almeno due volte alla settimana e, comunque, ad ogni
cambio di cliente;
d) pulizia quotidiana dei locali;
e) un locale bagno completo ogni sei posti letto;
f) chiamata di allarme in tutti i servizi;
g) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda,
riscaldamento nella stagione invernale;
h) sistemazione delle camere;
- letto, una sedia per letto, illuminazione normale, tavolino,
armadio, comodino;
- specchio con presa di corrente nella camera senza bagno;
- cestino rifiuti
i) linea telefonica con apparecchio per uso comune.
ALLEGATO 2
ALLEGATO B REQUISITI E SERVIZI MINIMI PER CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE
a) una superficie minima utile non inferiore a otto mq. per
ciascun posto letto;
b) fornitura di energia elettrica, acqua fredda e calda, e
riscaldamento nella stagione invernale;
c) manutenzione dell’immobile e degli arredi;
d) pulizia delle unità abitative a cambio di cliente.
ALLEGATO 3
ALLEGATO C REQUISITI E SERVIZI MINIMI PER CASE PER FERIE
a) una superficie minima delle camere, al netto di ogni locale
accessorio, di otto mq. per le camere ad un letto e di quattordici
mq. per le camere a due letti con un incremento di quattro mq.
per ogni letto in più, per un massimo di quattro posti letto per
camera;
b) un wc ogni sei posti letto con un minimo di un wc per piano,
un bagno o doccia ogni otto posti letto con un minimo di un
bagno o doccia per piano, un lavabo in ogni camera con acqua
corrente calda e fredda, uno specchio con presa di corrente in
ogni camera. Nel rispetto del rapporto con i posti letto non si
computano quelli in camere con servizi privati;
c) cucina;
d) sala da pranzo;
e) locale soggiorno di ampiezza complessiva minima di
venticinque mq. per i primi dieci posti letto e 0,5 mq per ogni
posto letto in più;
f) adeguato arredamento delle camere da letto comprendente
al minimo un letto, una sedia, un comodino, uno scomparto
armadio per persona oltre ad un tavolino e un cestino rifiuti per
ciascuna camera;
g) cassetta di pronto soccorso secondo le norme;
h) telefono ad uso degli ospiti;
i) chiamata di allarme in tutti i servizi;
j) pulizia quotidiana dei locali;
k) fornitura e cambio della biancheria, ivi compresa quella del
bagno, ad ogni cambio di cliente e, comunque, almeno una
volta alla settimana;
l) fornitura di energia elettrica, acqua fredda e calda,
riscaldamento nella stagione invernale.
ALLEGATO 4
ALLEGATO D REQUISITI E SERVIZI MINIMI PER OSTELLI PER LA GIOVENTU'
a) camere, con possibilità di posti letto anche sovrapposti, con
un minimo di otto metri cubi a posto letto;
b) un wc ogni sei posti letto, con un minimo di un wc per piano,
una doccia ogni sei posti letto con un minimo di una doccia per
piano, un lavabo ogni quattro posti letto con un minimo di due
per piano, uno specchio con presa di corrente in ogni camera.
Nel rispetto del rapporto con i posti letto non si computano
quelli in camere con servizi privati;
c) cucina;
d) sala da pranzo;
e) locale soggiorno di superficie complessiva minima di
venticinque mq. per i primi dieci posti letto e 0,5 mq. per ogni
posto letto in più;
f) adeguato arredamento delle camere da letto comprendente
al minimo un letto, una sedia, un comodino, uno scomparto
armadio per persona oltre ad un tavolino ed un cestino rifiuti
per ciascuna camera;
g) cassetta di pronto soccorso come da indicazione
dell’autorità sanitaria;
h) telefono ad uso degli ospiti;
i) pulizia quotidiana dei locali;
j) fornitura e cambio della biancheria, ivi compresa quella del
bagno, ad ogni cambio di cliente;
k) fornitura di energia elettrica, acqua fredda e calda,
riscaldamento nella stagione invernale;
l) chiamata di allarme in tutti i servizi.
ALLEGATO 5
ALLEGATO E REQUISITI E SERVIZI MINIMI PER RESIDENZE RURALI
a) un lavabo con acqua calda e fredda per ogni camera;
b) un locale bagno comune completo di wc, doccia e lavabo
ogni due camere;
c) una pertinenza di terreno di almeno ottomila mq.,
eventualmente utilizzata anche per l’animazione sportivo —
ricreativa, con le relative attrezzature;
d) fornitura e cambio biancheria, ivi compresa quella per il
bagno, ad ogni cambio di cliente ed almeno due volte alla
settimana;
e) pulizia quotidiana dei locali;
f) servizio di prima colazione;
g) chiamata di allarme in tutti i servizi;
h) fornitura di energia elettrica, acqua fredda e calda,
riscaldamento nella stagione invernale.
ALLEGATO 6
ALLEGATO F REQUISITI E SERVIZI MINIMI PER RIFUGI DI MONTAGNA
a) un locale riservato all’alloggiamento del gestore — custode;
b) cucina;
c) spazio utilizzabile per il consumo dei pasti;
d) spazi destinati al pernottamento, attrezzati con letti o cuccette
anche sovrapposti;
e) servizi igienico — sanitari proporzionati alle capacità ricettive
con un minimo di uno per ciascun piano;
f) impianto autonomo di chiarificazione e smaltimento delle
acque reflue;
g) posto telefonico o, in caso di impossibilità di allaccio, di
apparecchiature radiotelefono o similari;
h) adeguato numero di apparecchi estintori;
i) lampada esterna accesa dal tramonto all’alba;
j) cassetta di pronto soccorso, nonché di una barella di
soccorso;
k) fornitura di energia elettrica, acqua fredda e calda,
riscaldamento nella stagione invernale.
ALLEGATO 7
ALLEGATO G REQUISITI E SERVIZI MINIMI PER CASE RELIGIOSE DI OSPITALITA'
a) accesso indipendente;
b) per le case esistenti alla data di entrata in vigore della
presente Legge, una superficie minima delle camere, al netto
di ogni locale accessorio, di sei mq. per le camere ad un letto
e dodici mq. per le camere a due letti;
c) un wc ogni sei posti letto con un minimo di un wc per piano,
un bagno o doccia ogni sei posti letto con un minimo di un
bagno o doccia per piano, un lavabo in ogni camera, uno
specchio con presa di corrente in ogni camera. In questo
rapporto non si calcolano i posti letto in camere dotate di servizi
igienici privati;
d) locale soggiorno di ampiezza complessiva minima di
venticinque mq. per i primi dieci posti letto e 0,5 mq. per ogni
posto letto in più;
e) spazio adeguato per eventuale cucina comune;
f) adeguato arredamento delle camere da letto comprendente
al minimo un letto, una sedia, un comodino, uno scomparto
armadio per persona, oltre ad un tavolino e un cestino rifiuti per
ciascuna camera;
g) cassetta di pronto soccorso secondo le norme;
h) telefono ad uso degli ospiti;
i) chiamata di allarme in tutti i servizi;
j) pulizia quotidiana dei locali;
k) fornitura e cambio della biancheria, ivi compresa quella del
bagno, ad ogni cambio di cliente e, comunque, almeno una
volta alla settimana;
l) fornitura di energia elettrica, acqua fredda e calda,
riscaldamento nella stagione invernale