PROVINCIA AUTONOMA TRENTO



LEGGE PROVINCIALE N. 7 DEL 15-05-2002
REGIONE TRENTO (Prov.)
Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE
N. 23
del 28 maggio 2002


IL CONSIGLIO PROVINCIALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

promulga

la seguente legge:


Titolo I
Disposizioni generali



ARTICOLO 1

Finalità della disciplina

1. La presente legge disciplina la tipologia e la classifica degli
esercizi alberghieri nonché la tipologia e le caratteristiche degli
esercizi extra-alberghieri e reca disposizioni volte a favorire la
realizzazione di un marchio di qualità e di marchi di prodotto
con riferimento all'offerta degli esercizi alberghieri ed
extra-alberghieri, al fine di promuovere la qualificazione del
turismo trentino e di garantire al consumatore l'effettivo rispetto
del livello dei servizi offerti.




Titolo II
Ricettività alberghiera


Capo I
Disciplina della ricettività alberghiera



ARTICOLO 2

Definizione dell'attività alberghiera

1. Gli esercizi alberghieri sono esercizi ricettivi a gestione
unitaria dotati di almeno sette unità abitative e organizzati per
prestare al pubblico, verso corrispettivo di un prezzo, servizio di
alloggio nelle unità abitative e servizio di prima colazione,
nonché eventuali servizi di somministrazione di alimenti e
bevande e altri servizi accessori.
2. Si intendono per unità abitative, sempre che siano dotate dei
requisiti previsti dal regolamento di esecuzione:
a) le camere;
b) le suite;
c) gli appartamenti con o senza servizio autonomo di cucina.
3. La prestazione del servizio di alloggio e di quello di prima
colazione nonché, se previsti, dei servizi di somministrazione di
alimenti e bevande e degli altri servizi accessori deve essere
fornita all'interno dell'unico immobile costituente l'esercizio
alberghiero, salvo quanto disposto per le dipendenze
dall'articolo 4 e per i villaggi alberghieri dall'articolo 5, comma 5.








ARTICOLO 3

Gestione unitaria

1. Si considerano unitarie, fermo restando il rispetto di quanto
previsto dall'articolo 2, comma 3, le gestioni che in alternativa:
a) facciano capo a un unico soggetto per la fornitura dei servizi
di alloggio e di prima colazione, degli eventuali servizi di
somministrazione di alimenti e bevande e di ogni altro servizio
accessorio;
b) prevedano in capo a soggetti diversi dal fornitore del servizio
di alloggio la fornitura dei servizi di prima colazione, di
somministrazione di alimenti e bevande o di altri eventuali
servizi accessori rilevanti ai fini della classificazione; in tal caso
la gestione del settore separato è affidata mediante apposita
convenzione.
2. I soggetti gestori ai sensi del comma 1, lettera b), dei servizi
di prima colazione, di somministrazione di alimenti e bevande e
degli altri servizi accessori sono tenuti a munirsi delle
autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia per le
specifiche attività svolte.
3. Alle convenzioni per la gestione di cui al comma 1, lettera b),
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge
provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'esercizio
dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e
dell'attività alberghiera, nonché modifica all'articolo 74 della
legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale)
e le relative norme di esecuzione. Ulteriori contenuti obbligatori
delle convenzioni per la gestione di cui al comma 1, lettera b),
possono essere stabiliti dal regolamento di esecuzione della
presente legge.








ARTICOLO 4

Dipendenze dell'esercizio alberghiero

1. Negli esercizi alberghieri costituiti da più immobili, ovvero da
più strutture di un unico immobile aventi ingressi separati e
autonomi, sono dipendenze gli immobili o le strutture diversi
dalla sede, detta "casa madre", nella quale sono ubicati il
servizio di ricevimento e almeno sette unità abitative.
2. L'esercizio alberghiero può disporre di una o più dipendenze,
che devono essere dotate di servizio di ricevimento o in
alternativa di idoneo sistema di sorveglianza.
3. I servizi possono essere offerti ai clienti sia nella casa madre
che nelle dipendenze.
4. Alla casa madre e a ciascuna dipendenza è attribuita una
propria classifica. Alle dipendenze non può essere attribuito un
livello di classifica superiore a quello attribuito alla casa madre.
Qualora in relazione ai requisiti posseduti debba essere
attribuito alla dipendenza un livello di classifica inferiore a
quello posseduto dalla casa madre, l'eventuale differenza tra la
casa madre e la dipendenza non può essere superiore ad una
stella.
5. Il regolamento di esecuzione stabilisce il percorso massimo
tra la casa madre e le dipendenze e le modalità per la sua
misurazione nonché il numero minimo delle unità abitative di
cui le dipendenze devono essere dotate.




Capo II
Tipologie



ARTICOLO 5

Tipologie degli esercizi alberghieri

1. Gli esercizi alberghieri si distinguono in:
a) alberghi;
b) alberghi garnì;
c) residenze turistico alberghiere;
d) villaggi alberghieri.
2. Sono alberghi gli esercizi alberghieri che forniscono servizio
di somministrazione di alimenti e bevande nonché alloggio e
prima colazione agli ospiti in unità abitative prive di servizio
autonomo di cucina o fornite di detto servizio per una quota
massima del 30 per cento dei posti letto.
3. Sono alberghi garnì gli esercizi individuati al comma 2
qualora non venga fornito agli alloggiati il servizio di
somministrazione di alimenti ad eccezione della prima
colazione.
4. Sono residenze turistico alberghiere gli esercizi alberghieri
che forniscono alloggio agli ospiti esclusivamente in unità
abitative dotate di servizio autonomo di cucina ovvero in unità
abitative dotate di servizio autonomo di cucina per una quota
minima del 70 per cento dei posti letto. Nel caso in cui tutte le
unità abitative siano dotate di servizio autonomo di cucina gli
esercizi alberghieri non sono tenuti a fornire il servizio di prima
colazione, né di somministrazione di alimenti e bevande; negli
altri casi devono essere assicurati tali servizi.
5. Sono villaggi alberghieri gli alberghi e le residenze turistico
alberghiere, situati in un'unica area delimitata secondo i criteri
definiti dal regolamento di esecuzione, che forniscono servizi
centralizzati agli ospiti di unità abitative dislocate in più stabili.
6. In ogni caso il gestore del servizio di alloggio deve avere la
disponibilità dei locali in cui è svolto il servizio. In caso di
vendita, di locazione o di ogni altra forma di cessione, ivi
compresa quella in multiproprietà, delle unità abitative che
faccia venir meno nelle medesime la prestazione del servizio di
alloggio, la classifica alberghiera è revocata.
7. Il regolamento di esecuzione individua le dizioni riservate a
ciascuna tipologia e stabilisce le modalità per la traduzione e
l'utilizzo in lingua estera della dizione italiana riservata a
ciascuna tipologia.








ARTICOLO 6

Pertinenze degli esercizi alberghieri

1. Sono considerate pertinenze degli esercizi alberghieri le
aree, non direttamente collegate all'area principale, destinate
all'erogazione di servizi accessori nell'immediata prossimità
dell'esercizio alberghiero.




Capo III
Classifica



ARTICOLO 7

Classifica alberghiera

1. La classifica consiste nel riconoscimento della
denominazione, della specifica tipologia e dei requisiti
posseduti da ciascun esercizio alberghiero.
2. In relazione ai requisiti posseduti, gli esercizi alberghieri
sono classificati in cinque livelli, contrassegnati in ordine
decrescente da 5, 4, 3, 2 e 1 stella.
3. Fermo restando il possesso dei requisiti minimi prescritti
dall'articolo 8, gli esercizi alberghieri privi dei requisiti previsti
per la classifica a una stella sono classificati e possono
operare con la dizione, agli stessi riservata, di "locanda". I
predetti esercizi per finalità diverse da quelle di cui alla
presente legge sono equiparati agli esercizi a una stella. Gli
esercizi alberghieri esistenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, la cui denominazione contenga il termine
"locanda", possono continuare a usare tale termine.
4. Gli esercizi classificati con quattro stelle possono assumere
la dizione aggiuntiva "superior" quando sono in possesso
degli standard tipici degli esercizi di classe internazionale
come indicati nel regolamento di esecuzione. La dizione
aggiuntiva "superior" viene identificata con il segno distintivo "S"
posto dopo il numero di stelle attribuito all'esercizio
alberghiero.
5. L'attribuzione di un livello di classifica o della dizione di
locanda è obbligatoria, precede ed è presupposto per il rilascio
e per il mantenimento della licenza di pubblico esercizio e ha
validità a tempo indeterminato.
6. Ciascun esercizio alberghiero deve utilizzare nella ditta,
nell'insegna, nella promozione e nella commercializzazione la
tipologia e il livello o la dizione di locanda assegnati in sede di
classifica, più gli eventuali marchi. E' comunque fatta salva la
possibilità di non utilizzare in tali sedi alcuna tipologia.
7. Il segno distintivo di ciascun esercizio alberghiero,
contenente la tipologia e il numero delle stelle o la dizione di
locanda, deve essere in ogni caso esposto all'esterno e
all'interno dell'esercizio rispettivamente in prossimità
dell'ingresso principale e nella zona di ricevimento. Il modello e
le caratteristiche dei segni distintivi sono stabiliti con
determinazione del dirigente del servizio provinciale
competente in materia di turismo.
8. Per la classifica degli esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande aperti al pubblico annessi ad esercizi
alberghieri si applica la normativa specifica prevista per tale
tipo di esercizi.








ARTICOLO 8

Requisiti minimi

1. Gli esercizi alberghieri, a pena di diniego o di revoca della
classifica, devono assicurare in ogni caso i seguenti requisiti
minimi:
a) pulizia giornaliera delle unità abitative;
b) cambio settimanale della biancheria;
c) servizio di chiamata ventiquattro ore su ventiquattro;
d) lavandino con acqua corrente calda e fredda in tutte le unità
abitative;
e) almeno un bagno completo a uso comune nell'esercizio e in
ciascuna dipendenza, in luogo funzionale alle unità abitative,
salvo che ciascuna delle unità abitative disponga del bagno
completo;
f) almeno un apparecchio telefonico a uso comune;
g) sale comuni per una superficie complessiva di almeno un
metro quadrato per posto letto;
h) servizi igienici distinti per sesso per i locali destinati alla
somministrazione di alimenti e bevande.
2. Il regolamento di esecuzione specifica i requisiti minimi di
cui al comma 1 e individua gli ulteriori requisiti necessari.








ARTICOLO 9

Parametri per la classifica

1. Il regolamento di esecuzione individua i parametri strutturali
e funzionali per la classifica e prevede ulteriori parametri in
relazione al numero delle stelle. In relazione all'assetto
urbanistico del territorio provinciale il regolamento di
esecuzione può altresì prevedere i casi in cui è possibile
derogare ai predetti parametri.
2. Il conseguimento e il mantenimento della classifica relativa
agli esercizi alberghieri sono subordinati in ogni caso alla
circostanza che il numero di addetti sia idoneo in relazione alla
potenzialità ricettiva dell'esercizio e al suo livello di classifica,
tenuto conto in particolare dei servizi offerti agli ospiti alloggiati
e dei servizi offerti ai non alloggiati. Il regolamento di
esecuzione determina le soglie minime e i criteri di
applicazione del presente comma.








ARTICOLO 10

Procedimento per la classifica

1. Il gestore dell'esercizio alberghiero presenta al servizio
provinciale competente in materia di turismo, anche per il
tramite del comune sul cui territorio è situato l'esercizio
alberghiero, una dichiarazione concernente l'autoclassifica
dell'esercizio debitamente compilata e contenente l'indicazione
della denominazione dell'esercizio, degli elementi necessari
per la classifica, del livello di classifica, della tipologia da
assegnare all'esercizio. Tale dichiarazione va presentata per i
nuovi esercizi e per segnalare tutte le variazioni intervenute
negli elementi di classifica anche se non comportino
mutamenti nel livello di classifica o nella tipologia.
2. La dichiarazione di autoclassifica deve essere presentata da
un unico soggetto anche nel caso delle gestioni unitarie di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b).
3. La dichiarazione di autoclassifica diviene efficace trascorsi
trenta giorni dalla data di presentazione ovvero prima di detto
termine a seguito di apposita comunicazione in senso
favorevole da parte del servizio provinciale competente in
materia di turismo, salvo che il dirigente del medesimo servizio,
sentiti gli interessati, entro il predetto termine, avendo
riscontrato incoerenza fra i requisiti denunciati e quelli risultanti
dalla documentazione allegata o in atti od anche fra requisiti
denunciati e livello e tipologia autoattribuiti, non provveda
direttamente a classificare l'esercizio, rideterminando il livello o
ridefinendo la tipologia autoattribuita ovvero non emani
provvedimento di diniego della classifica in caso di mancanza
dei requisiti minimi prescritti.
4. Avverso il provvedimento negativo o di rideterminazione della
classifica è ammesso ricorso alla Giunta provinciale che si
pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso.
5. La Giunta provinciale individua con propria deliberazione gli
elementi della dichiarazione di autoclassifica, le modalità di
presentazione della medesima nonché la documentazione da
allegare alla dichiarazione, specificando quella indispensabile
ai fini dell'efficacia della stessa.
6. La classifica quale risulta dalla dichiarazione di
autoclassifica o dal provvedimento di classifica è modificata o
revocata d'ufficio dal dirigente del servizio provinciale
competente in materia di turismo, secondo quanto previsto dal
comma 3, qualora venga accertata in qualunque momento
l'intervenuta variazione di elementi di classifica o
l'insussistenza di requisiti dichiarati che comportino mutamenti
nel livello di classifica o nella tipologia attribuita o che
comportino la non classificabilità dell'esercizio.
7. Le dichiarazioni di autoclassifica ovvero i provvedimenti di
classifica o di revoca o modifica della classifica sono
trasmessi dal dirigente del servizio provinciale competente in
materia di turismo al comune in cui ha sede l'esercizio entro
trenta giorni rispettivamente dalla loro assunzione di efficacia o
dalla loro adozione, unitamente alla relativa documentazione.








ARTICOLO 11

Diminuzioni temporanee dell'offerta ricettiva

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 10, il gestore
dell'esercizio alberghiero non è tenuto a presentare la
dichiarazione di modifica dell'autoclassifica qualora l'offerta
ricettiva sia inferiore per quantità o qualità a quella
normalmente disponibile per circostanze eccezionali o per
ragioni legate a temporanee difficoltà di organizzazione
gestionale ovvero all'esecuzione di opere di ristrutturazione.
2. Nei casi di cui al comma 1, la continuazione dell'attività senza
necessità di modifiche alla classifica è subordinata al previo
assenso del dirigente del servizio provinciale competente in
materia di turismo, ferme restando le norme in materia di
pubblici esercizi.
3. Il regolamento di esecuzione individua i casi in cui l'attività
ricettiva può essere continuata senza modifiche alla
classificazione, i termini e le modalità per la richiesta e per il
rilascio del provvedimento di assenso di cui al comma 2.








ARTICOLO 12

Denominazioni

1. Le denominazioni degli esercizi alberghieri non devono
generare confusione con quelle di altri esercizi alberghieri
presenti nel territorio di uno stesso ambito turistico come
definito dalla legge provinciale in materia di organizzazione
della promozione turistica della Provincia autonoma di Trento,
ovvero, per gli esercizi ubicati fuori dai predetti ambiti turistici,
con le denominazioni di altri esercizi alberghieri presenti nel
territorio di uno stesso comune.
2. Le denominazioni dei locali ove si svolge il servizio di
somministrazione di alimenti e bevande o gli altri servizi
accessori annessi all'esercizio alberghiero determinanti ai fini
della classificazione, qualora diverse dalla denominazione
dell'esercizio nel suo complesso, non devono generare
confusione con quelle di altre imprese che esercitano il
medesimo tipo di attività nel territorio dello stesso comune.
3. Sono fatte salve le denominazioni esistenti alla data di
entrata in vigore della presente legge.








ARTICOLO 13

Visto di corrispondenza

1. Al fine di garantire il possesso dei requisiti necessari la
realizzazione degli interventi edilizi riferiti a strutture con
destinazione alberghiera soggetti a concessione ai sensi
dell'articolo 82 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22
(Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), come sostituito
dall'articolo 65 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10,
nonché le opere soggette ad autorizzazione, ovvero a
presentazione di denuncia di inizio attività di cui all'articolo 83,
comma 1, lettere d), h), l) e m), della legge provinciale n. 22 del
1991, come sostituito dall'articolo 65 della legge provinciale 11
settembre 1998, n. 10, è subordinata alla presentazione, ai
sensi dell'articolo 88, comma 4, lettera f), della medesima
legge provinciale, come modificato dall'articolo 5 della legge
provinciale 8 maggio 2000, n. 4, al comune in cui ha sede
l'esercizio alberghiero del visto di corrispondenza del progetto
alla tipologia e ai requisiti minimi previsti dalla presente legge
e dal relativo regolamento di esecuzione.
2. Il visto di corrispondenza di cui al comma 1 è rilasciato
all'interessato dal dirigente del servizio provinciale competente
in materia di turismo secondo la procedura prevista dal
regolamento di esecuzione.
3. Nel caso di richieste di autorizzazione edilizia ovvero
presentazione di denunce di inizio attività per opere interne di
cui all'articolo 83, comma 1, lettera p), della legge provinciale n.
22 del 1991, riferite a strutture con destinazione alberghiera, in
luogo del visto di corrispondenza l'interessato presenta al
comune una dichiarazione del progettista che attesti la
conformità delle opere da realizzare alla presente legge e al
relativo regolamento di esecuzione. In ogni caso copia
dell'autorizzazione o della denuncia e degli allegati sono
immediatamente trasmessi dal comune al servizio provinciale
competente in materia di turismo.




Titolo III
Marchio di qualità e marchi di prodotto



ARTICOLO 14

Generalità

1. Il marchio di qualità costituisce lo strumento per la
valutazione della qualità dell'offerta, con riferimento agli aspetti
gestionali relativi alla conduzione, all'ospitalità e alla
professionalità degli imprenditori e dei collaboratori, nonché
agli altri elementi di valorizzazione dell'offerta non previsti nei
criteri di classifica.
2. I marchi di prodotto turistico sono finalizzati alla
specializzazione dell'offerta verso prodotti specifici e riferiti a
esigenze ben caratterizzate della domanda.




Capo I
Marchio di qualità



ARTICOLO 15

Caratteristiche del marchio di qualità

1. Il marchio di qualità dell'offerta alberghiera ed
extra-alberghiera della provincia di Trento è rivolto a garantire,
sulla base della cultura dell'ospitalità trentina, il livello
qualitativo dell'offerta e il suo sviluppo, orientando anche la
scelta del consumatore.








ARTICOLO 16

Creazione, modificazione e approvazione del marchio di qualità

1. La Provincia promuove le condizioni necessarie alla
definizione, alla affermazione e alla corretta gestione del
marchio di qualità.
2. La Giunta provinciale riconosce un solo marchio, a
condizione che esso sia costituito congiuntamente dalle
associazioni degli operatori alberghieri ed extra-alberghieri più
rappresentative a livello provinciale mediante l'istituzione di un
unico soggetto gestore del marchio. In caso di reiterate
violazioni della presente legge da parte del soggetto gestore
del marchio la Provincia, previa diffida, revoca il proprio
riconoscimento.
3. Il soggetto gestore del marchio procede alla definizione del
marchio e del relativo disciplinare e ne chiede il riconoscimento
al dirigente del servizio provinciale competente in materia di
turismo.
4. Il regolamento di esecuzione disciplina le procedure di
definizione e modifica del marchio e le modalità per la sua
gestione nonché il procedimento per il riconoscimento e per la
revoca del riconoscimento del marchio di qualità, sentite le
associazioni degli operatori alberghieri ed extra-alberghieri più
rappresentative a livello provinciale.








ARTICOLO 17

Sostegno provinciale

1. La Provincia è autorizzata a concedere al soggetto gestore
del marchio di qualità contributi in conto capitale fino al 50 per
cento delle spese sostenute per la definizione e la diffusione
del marchio di qualità e per le relative modifiche.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse dalla
Provincia, sulla base di criteri approvati con deliberazione della
Giunta provinciale, subordinatamente alla stipula di apposita
convenzione e previa valutazione della congruità
tecnico-amministrativa delle spese sostenute. Con la
medesima deliberazione sono altresì stabilite le modalità di
erogazione delle agevolazioni di cui al presente articolo e di
rendicontazione delle spese sostenute.
3. La Provincia è autorizzata a mettere a disposizione dell'ente
gestore locali e attrezzature in relazione alle attività connesse
alla gestione del marchio di qualità.




Capo II
Marchi di prodotto turistico



ARTICOLO 18

Riconoscimento dei marchi di prodotto turistico

1. La Giunta provinciale riconosce i marchi di prodotto che
presentano valenza strategica o per i quali si prevede una
significativa diffusione. In particolare possono essere
riconosciuti dalla Giunta provinciale:
a) marchi provinciali o sub-provinciali che associano esercizi
alberghieri o extra-alberghieri operanti nel territorio provinciale
in numero non inferiore a quello stabilito dal regolamento di
esecuzione;
b) marchi interregionali o internazionali che associano
operatori alberghieri o extra-alberghieri situati nel territorio
provinciale a operatori di aree turistiche limitrofe o aventi
caratteristiche analoghe, e che comprendono
complessivamente un numero di esercizi alberghieri o
extra-alberghieri situati in territorio provinciale non inferiore a
quello stabilito dal regolamento di esecuzione.
2. I soggetti appartenenti all'organizzazione turistica provinciale
come disciplinata dalla legislazione provinciale in materia
concorrono all'attività di informazione e promozione dei marchi
di prodotto riconosciuti ai sensi del presente articolo.
3. Il regolamento di esecuzione prevede la disciplina e il
procedimento per il riconoscimento e per la revoca del
riconoscimento dei marchi di prodotto turistico.




Titolo IV
Prezzi e pubblicità



ARTICOLO 19

Prezzi dei servizi degli esercizi alberghieri

1. Ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 284 (Liberalizzazione
dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle
imprese turistiche) i prezzi delle prestazioni fornite dagli esercizi
alberghieri di cui alla presente legge sono determinati
liberamente da ciascun gestore.
2. I gestori degli esercizi alberghieri sono obbligati a
comunicare ai soggetti individuati dal regolamento di
esecuzione i prezzi massimi che intendono praticare. I gestori
che omettono la comunicazione dei prezzi sono tenuti ad
applicare i prezzi risultanti dall'ultima comunicazione fatta
pervenire.
3. Nella comunicazione sono indicati i prezzi massimi da
applicare per il periodo di apertura compreso fra il 1° dicembre
e il 30 novembre dell'anno successivo.
4. Con il regolamento di esecuzione sono individuate le
disposizioni nonché la disciplina transitoria per l'applicazione
del presente articolo. La modulistica relativa alla
comunicazione dei prezzi è approvata con determinazione del
dirigente del servizio provinciale competente in materia di
turismo.








ARTICOLO 20

Tabella e lista dei prezzi

1. I gestori degli esercizi alberghieri devono esporre in modo
ben visibile e leggibile nella zona di ricevimento degli ospiti una
tabella riportante l'indicazione dei prezzi massimi di cui
all'articolo 19. Non possono essere applicati prezzi superiori a
quelli massimi indicati.
2. Nei locali dove vengono svolti i servizi di somministrazione di
alimenti e bevande si applica per quanto concerne la pubblicità
dei prezzi la normativa specifica prevista per tale tipo di esercizi,
comprese le norme sulle sanzioni.
3. I prezzi degli altri servizi accessori devono essere resi noti
agli ospiti mediante la loro esposizione, in luogo visibile,
all'interno dell'esercizio alberghiero.








ARTICOLO 21

Cartellino dei prezzi

1. All'interno di ciascuna unità abitativa va esposto, in luogo
visibile, un cartellino riportante i prezzi e il numero dei letti
autorizzati, secondo le modalità indicate nel regolamento di
esecuzione.








ARTICOLO 22

Reclami

1. I clienti di un esercizio alberghiero ai quali sono stati applicati
prezzi superiori a quelli massimi indicati nella tabella di cui
all'articolo 20, comma 1, possono presentare al servizio
provinciale competente in materia di turismo, entro i trenta
giorni successivi a quello in cui si è verificato il fatto, un reclamo
contenente la denominazione e l'indirizzo dell'esercizio
alberghiero e la descrizione dei fatti contestati.
2. Il servizio competente in materia di turismo richiede le
controdeduzioni del gestore sul reclamo che può farle pervenire
in forma scritta entro trenta giorni dalla relativa richiesta.
3. Nel caso in cui il reclamo risulti fondato, il dirigente del
servizio provinciale competente in materia di turismo comunica
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al
reclamante e al gestore dell'esercizio il prezzo massimo che
poteva essere richiesto dall'albergatore per i servizi forniti e dà
corso al procedimento per l'applicazione della sanzione
amministrativa di cui all'articolo 26, comma 1.
4. Il gestore è tenuto a rimborsare al cliente l'importo pagato in
più entro quindici giorni dalla comunicazione prevista al comma
3 e a comunicare nello stesso termine gli estremi dell'avvenuto
pagamento al servizio provinciale competente in materia di
turismo.








ARTICOLO 23

Elenchi degli esercizi alberghieri e altre pubblicazioni

1. I soggetti che ricevono la comunicazione dei prezzi di cui
all'articolo 19 provvedono alla compilazione e pubblicazione,
con cadenza almeno annuale, dell'elenco degli esercizi
alberghieri.
2. La Provincia e i soggetti di cui al comma 1, nonché gli
organismi gestori dei marchi di qualità e di prodotto controllano
e garantiscono, per i dati di rispettiva competenza, la veridicità,
l'esattezza e l'aggiornamento delle informazioni contenute negli
annuari di cui al presente articolo.
3. Con il regolamento di esecuzione sono stabiliti i contenuti
informativi minimi delle pubblicazioni di cui al comma 1.
4. Chiunque provveda a pubblicare prezzi massimi e dati
concernenti la classifica degli esercizi alberghieri operanti nella
provincia di Trento deve attenersi a quelli comunicati ai sensi
dell'articolo 19.




Titolo V
Sanzioni amministrative



ARTICOLO 24

Sanzioni per la violazione delle disposizioni concernenti la
classifica alberghiera

1. Chiunque utilizzi abusivamente il titolo di esercizio
alberghiero o le dizioni riservate dalla presente legge o dal
regolamento di esecuzione senza aver ottenuto la classifica è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 250,00 euro a 2.000,00 euro.
2. Il gestore di un esercizio alberghiero che utilizzi
abusivamente un livello di classifica o una dizione diversi da
quelli attribuiti è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.500,00 euro.
3. Il gestore dell'esercizio alberghiero che nella dichiarazione di
autoclassifica di cui all'articolo 10 dichiari requisiti insussistenti
ai fini del conseguimento di un livello di classifica o di una
tipologia diversi da quelli spettanti è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 euro a
1.500,00 euro.
4. Il gestore dell'esercizio alberghiero che non comunichi la
perdita o la variazione peggiorativa dei requisiti dichiarati
intervenuta successivamente alla presentazione della
dichiarazione di autoclassifica, ovvero che non comunichi le
variazioni alla convenzione per la gestione unitaria di cui
all'articolo 3, qualora tale perdita o variazione comporti una
modifica del livello di classifica o una modifica tipologica, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 200,00 euro a 1.500,00 euro. Alla medesima
sanzione è soggetto il gestore di esercizio alberghiero che
ometta di fornire agli alloggiati, senza giustificato motivo, i
servizi indicati nella dichiarazione di autoclassifica.
5. Soggiace alla sanzione prevista dal comma 4 il gestore
dell'esercizio alberghiero che offra servizio di alloggio in misura
maggiore a quanto autorizzato, fatte salve le possibilità di letto
aggiunto previste dal regolamento di esecuzione.
6. Il gestore dell'esercizio alberghiero che ometta la
comunicazione di variazioni peggiorative dei requisiti previsti
per la classifica ovvero di variazioni della convenzione per la
gestione unitaria di cui all'articolo 3, qualora tali variazioni non
siano determinanti ai fini del mantenimento della classifica o
della tipologia, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 50,00 euro a 500,00 euro.
7. Il gestore di un esercizio alberghiero che non espone il
segno distintivo dell'esercizio alberghiero secondo quanto
previsto dall'articolo 7, comma 7, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 70,00 euro a
750,00 euro.
8. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, per la
violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 si applica la
norma di cui all'articolo 26, comma 6, della legge provinciale 14
luglio 2000, n. 9. Per la violazione delle ulteriori norme previste
dal titolo II della presente legge, non punita ai sensi di questo
articolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da 50,00 euro a 500,00 euro.








ARTICOLO 25

Sanzioni per la violazione delle disposizioni concernenti i
marchi

1. Chiunque utilizzi abusivamente il marchio di qualità di cui alla
presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 100,00 euro a 1.000,00 euro.
Resta ferma la facoltà del soggetto gestore del marchio di
tutelare i propri diritti in tutti i modi e le sedi ritenuti opportuni.
2. Il soggetto gestore del marchio di qualità che non rispetta le
disposizioni concernenti i marchi contenute nella presente
legge e nel regolamento di esecuzione è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
200,00 euro a 1.500,00 euro.
3. La revoca del riconoscimento di cui all'articolo 16, comma 2,
comporta per il soggetto gestore del marchio di qualità
l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da 100,00 euro a 1.000,00 euro nonché la
restituzione dei contributi concessi a sostegno del marchio con
riferimento ai due ultimi esercizi finanziari.
4. Per la violazione delle ulteriori norme previste dal titolo III
della presente legge, non punita ai sensi di questo articolo, si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 50,00 euro a 500,00 euro.








ARTICOLO 26

Sanzioni inerenti i prezzi

1. Il gestore di un esercizio alberghiero che applica prezzi
superiori al massimo rispetto a quelli risultanti nella tabella dei
prezzi di cui all'articolo 20, comma 1, ovvero non espone la
medesima tabella, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 70,00 euro a 750,00 euro per
ciascuna violazione. Alla medesima sanzione è soggetto il
gestore che espone una tabella incompleta o una tabella
riportante prezzi differenti da quelli comunicati ai sensi
dell'articolo 19.
2. Il gestore di un esercizio alberghiero che non rispetta
l'obbligo di cui all'articolo 20, comma 3, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
70,00 euro a 750,00 euro per ciascuna violazione.
3. Il gestore che non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 22,
comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 100,00 euro a 1.000,00 euro.
4. Chiunque provveda a pubblicare prezzi massimi e dati
concernenti la classifica degli esercizi alberghieri operanti nella
provincia di Trento senza osservare quanto disposto all'articolo
23, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 100,00 euro a 1.000,00 euro per
ciascuna violazione.
5. Per la violazione delle ulteriori norme previste dal titolo IV
della presente legge, non punita ai sensi di questo articolo, si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 50,00 euro a 500,00 euro.








ARTICOLO 27

Recidiva e rivalutazione

1. Le sanzioni pecuniarie previste dal presente titolo e dal
regolamento di esecuzione sono raddoppiate in caso di
recidiva. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la
stessa violazione per due volte nel corso del medesimo
quinquennio.
2. Per le violazioni previste dall'articolo 24, l'autorità competente
all'irrogazione della sanzione pecuniaria può inoltre applicare,
nei casi di particolare gravità o di recidiva di cui al comma 1, la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione del
provvedimento di classifica fino ad un massimo di tre mesi; in
caso di ulteriore violazione della stessa disposizione nel corso
del medesimo quinquennio, il provvedimento di classifica può
essere revocato e non si può attribuire una nuova classifica se
non sia trascorso almeno un anno dal giorno della revoca.
3. Gli importi delle sanzioni pecuniarie di cui al presente titolo
possono essere aggiornati ogni triennio con determinazione
del dirigente del servizio provinciale competente in materia di
turismo, sulla base dell'andamento della dinamica del livello
generale dei prezzi al consumo delle famiglie rilevato
dall'ISTAT.








ARTICOLO 28

Vigilanza

1. L'accertamento della sussistenza dei requisiti per la
classificazione nonché la vigilanza sul rispetto delle altre
disposizioni contenute nella presente legge e nel regolamento
di esecuzione sono svolti dai dipendenti dei comuni e dai
dipendenti della Provincia assegnati al servizio provinciale
competente in materia di turismo, autorizzati rispettivamente dal
comune o dalla Provincia. La vigilanza sul rispetto delle
disposizioni concernenti i marchi è svolta dai dipendenti della
Provincia assegnati al servizio competente in materia di
turismo, autorizzati dalla Provincia.
2. Ai fini dell'esercizio delle loro attribuzioni le persone indicate
al comma 1, munite di apposita tessera di riconoscimento,
hanno accesso ai locali adibiti a esercizio alberghiero.








ARTICOLO 29

Disciplina applicabile alle sanzioni amministrative

1. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal
presente titolo si osservano le disposizioni della legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), come da
ultimo modificata dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di
archiviazione di cui all'articolo 18 della legge n. 689 del 1981,
come modificato dall'articolo 10 della legge 3 agosto 1999, n.
265, spetta al dirigente del servizio provinciale competente in
materia di turismo.
3. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio della
Provincia.




Titolo VI
Ricettività extra-alberghiera


Capo I
Tipologie



ARTICOLO 30

Tipologie degli esercizi extra-alberghieri

1. Gli esercizi extra-alberghieri si distinguono in:
a) esercizi di affittacamere;
b) esercizi rurali;
c) bed and breakfast;
d) case e appartamenti per vacanze;
e) ostelli per la gioventù;
f) case per ferie.
2. Fatto salvo quanto previsto dal titolo III e dall'articolo 25, la
presente legge non si applica alle strutture ricettive all'aria
aperta e ai rifugi alpini ed escursionistici che rimangono
disciplinati dalla specifica normativa provinciale che li riguarda.




Capo II
Definizioni e caratteristiche



ARTICOLO 31

Esercizi di affittacamere

1. Sono esercizi di affittacamere gli esercizi ricettivi dotati di non
più di venticinque camere destinate agli ospiti, anche disposte
in più appartamenti di uno stesso edificio o di edifici diversi,
comunque direttamente collegati fra loro, nei quali si fornisce
servizio di alloggio, nonché eventuali servizi di
somministrazione di alimenti e bevande, ad esclusione di
quelle superalcoliche, ed altri servizi accessori.
2. L'eventuale somministrazione di alimenti e bevande è
limitata alle persone alloggiate.
3. L'attività di affittacamere può altresì essere esercitata in
modo complementare rispetto agli esercizi per la
somministrazione al pubblico di pasti tradizionali, purché sia
svolta dallo stesso titolare e nello stesso complesso
immobiliare. In tal caso non si applica la disposizione di cui al
comma 2.








ARTICOLO 32

Esercizi rurali

1. Sono esercizi rurali gli esercizi ricettivi ubicati in edifici
tradizionali esistenti ed inseriti in ambiente rurale, dotati di
camere destinate agli ospiti, anche disposte in più
appartamenti dello stesso edificio forniti di angolo cottura o
servizio autonomo di cucina, nei quali si fornisce servizio di
alloggio ed eventuale servizio di somministrazione di alimenti e
bevande.
2. Coloro che offrono ospitalità turistica in esercizi rurali si
impegnano ad effettuare, per un periodo non inferiore a dieci
anni, interventi di manutenzione ambientale delle pertinenze
dell'edificio o del territorio comunale di appartenenza nei limiti e
secondo le modalità stabilite da un'apposita convenzione che il
richiedente stipula con il comune competente per territorio. In
caso di violazione degli obblighi assunti, la convenzione
prevede l'esecuzione degli interventi di manutenzione da parte
del comune a spese del richiedente.
3. Il regolamento di esecuzione individua le aree del territorio
provinciale in cui possono essere ubicati gli esercizi rurali,
definisce le tipologie e le caratteristiche degli edifici tradizionali
di cui al comma 1 e stabilisce i criteri per la disciplina degli
interventi di manutenzione ambientale di cui al comma 2.








ARTICOLO 33

Bed and breakfast

1. Si definisce "bed and breakfast" l'ospitalità turistica offerta
con carattere saltuario da coloro che, avvalendosi della sola
organizzazione familiare, utilizzano parte dell'edificio in cui
risiedono, fino ad un massimo di tre camere, fornendo servizio
di alloggio e di prima colazione.
2. Il servizio di prima colazione è assicurato fornendo cibi e
bevande che non richiedono manipolazione.








ARTICOLO 34

Case e appartamenti per vacanze

1. Sono case e appartamenti per vacanze gli immobili gestiti
esclusivamente in forma imprenditoriale, arredati e dotati di
angolo cottura o servizio autonomo di cucina, dati in locazione
ai turisti senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o
più stagioni.
2. Si considera in ogni caso gestione in forma imprenditoriale
ai fini della presente legge quella effettuata da chi concede in
locazione ai turisti quattro o più case o appartamenti per
vacanze anche in stabili diversi posti nello stesso comune o in
comuni diversi.








ARTICOLO 35

Ostelli per la gioventù

1. Gli ostelli per la gioventù sono esercizi ricettivi attrezzati per
ospitare, per periodi limitati, i giovani turisti e i loro
accompagnatori.








ARTICOLO 36

Case per ferie

1. Le case per ferie sono esercizi ricettivi attrezzati per ospitare
temporaneamente persone o gruppi e gestiti, in via diretta o
indiretta, senza fine di lucro.
2. Nelle case per ferie possono essere ospitate
esclusivamente le categorie di persone indicate nella denuncia
di inizio attività di cui all'articolo 38 e che risultano dipendenti di
amministrazioni o aziende pubbliche o private ovvero soci di
enti, associazioni o altre organizzazioni operanti per il
conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali,
religiose o sportive.
3. La disciplina delle case per ferie, ad eccezione di quanto
previsto al comma 2, si applica anche ai complessi ricettivi che,
gestiti per le predette finalità, assumono in relazione alla
particolare funzione svolta la denominazione di foresterie,
pensionati studenteschi, casa della giovane, case religiose di
ospitalità, centri di vacanze per anziani o minori e simili.








ARTICOLO 37

Utilizzo di immobili diversi

1. Al fine di garantire il miglior utilizzo del patrimonio edilizio
esistente, promuovere nuove forme di ricettività e valorizzare le
specifiche caratteristiche dell'edilizia locale, la Giunta
provinciale definisce i criteri sulla base dei quali i comuni
possono consentire agli esercizi extra-alberghieri di cui al
presente titolo di svolgere la propria attività in più immobili
ubicati nello stesso comune e posti nelle immediate vicinanze.




Capo III
Norme comuni



ARTICOLO 38

Adempimenti amministrativi

1. L'apertura, il trasferimento e l'ampliamento degli esercizi
extra-alberghieri di cui all'articolo 30, comma 1, lettere a), c), d),
e) ed f), sono consentiti previa presentazione al comune
competente per territorio di una denuncia di inizio attività ai
sensi dell'articolo 23 della legge provinciale 30 novembre 1992,
n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la
partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in
materia di procedimento amministrativo), come sostituito
dall'articolo 14 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13.
2. L'apertura, il trasferimento e l'ampliamento degli esercizi
extra-alberghieri di cui all'articolo 30, comma 1, lettera b), sono
soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente
per territorio previa stipulazione della convenzione di cui
all'articolo 32, comma 2.
3. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 è subordinato
al parere favorevole della conferenza di servizi composta da un
rappresentante dei servizi provinciali competenti in materia di
turismo, agricoltura, polizia amministrativa, urbanistica e sanità
e da uno del comune competente per territorio.
4. La conferenza di servizi è convocata a cura del comune
competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di
presentazione della domanda e ad essa si applicano le
disposizioni di cui alla legge provinciale 30 novembre 1992, n.
23, come da ultimo modificata dall'articolo 1 della legge
provinciale 19 febbraio 2002, n. 1.
5. L'esercizio delle attività di cui ai commi 1 e 2 è comunque
subordinato alla conformità dei locali ai requisiti minimi di cui
all'articolo 40 nonché al possesso dei requisiti soggettivi di cui
agli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
(Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
6. Il gestore dell'esercizio extra-alberghiero deve comunicare
tempestivamente al comune la cessazione dell'attività e la
chiusura temporanea dell'esercizio nonché ogni variazione dei
requisiti intervenuta successivamente alla presentazione della
denuncia o al rilascio dell'autorizzazione; le disposizioni del
presente comma si applicano anche al subentrante nel caso di
trasferimento dell'azienda in proprietà o in gestione.
7. La Giunta provinciale determina, con propria deliberazione, la
documentazione da allegare alla denuncia e alla domanda, il
loro contenuto e le modalità per la loro presentazione e per
ogni successiva comunicazione.








ARTICOLO 39

Rilevazioni statistiche

1. I gestori degli esercizi extra-alberghieri sono tenuti a
comunicare agli enti preposti alla rilevazione statistica,
secondo le modalità stabilite nel regolamento di esecuzione, i
dati riguardanti le presenze turistiche negli esercizi
extra-alberghieri disciplinati dal presente titolo.








ARTICOLO 40

Requisiti minimi

1. I locali destinati all'ospitalità turistica negli esercizi
extra-alberghieri disciplinati dal presente titolo devono
possedere i requisiti previsti dal regolamento di esecuzione ed
essere conformi alle norme urbanistiche, sanitarie, di
prevenzione incendi e di sicurezza.
2. Il regolamento di esecuzione specifica le caratteristiche degli
esercizi extra-alberghieri di cui al capo II, individua i servizi
minimi che devono essere garantiti a coloro che vi soggiornano
e le ulteriori dizioni specifiche e riservate a ciascuna tipologia e
stabilisce le modalità per la traduzione e l'utilizzo in lingua
estera della dizione italiana riservata a ciascuna tipologia.




Capo IV
Prezzi e pubblicità



ARTICOLO 41

Disposizioni concernenti i prezzi

1. Le disposizioni di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22 della
presente legge si applicano anche agli esercizi
extra-alberghieri disciplinati dal presente titolo.








ARTICOLO 42

Elenco degli esercizi extra-alberghieri

1. Gli esercizi extra-alberghieri sono inseriti in specifico elenco
che i comuni aggiornano e trasmettono periodicamente
all'organismo competente alla gestione del sistema informativo
turistico, fornendo tutti i dati e le informazioni descrittivi
l'ospitalità negli esercizi extra-alberghieri, secondo le modalità
stabilite dal regolamento di esecuzione.




Capo V
Sanzioni e vigilanza



ARTICOLO 43

Sanzioni

1. Chiunque offra ospitalità turistica in uno degli esercizi
extra-alberghieri di cui al presente titolo senza la presentazione
della denuncia di inizio attività prevista dall'articolo 38, comma
1, o senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 38, comma 2, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro.
2. Il gestore di un esercizio extra-alberghiero che non
comunichi la variazione dei requisiti intervenuta
successivamente alla presentazione della denuncia di inizio
attività o al rilascio dell'autorizzazione ovvero la chiusura
temporanea dell'esercizio o la cessazione della sua attività, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 100,00 euro a 1.000,00 euro; alla stessa sanzione è
soggetto il subentrante che non comunichi il trasferimento
dell'azienda in proprietà o in gestione.
3. Chiunque utilizzi abusivamente le dizioni riservate alle
tipologie previste dal presente titolo per gli esercizi
extra-alberghieri, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.500,00 euro.
4. Il gestore di un esercizio extra-alberghiero che offre servizio
di alloggio in locali diversi da quelli autorizzati, ovvero in misura
maggiore a quanto consentito è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 euro e
1.500,00 euro.
5. Il gestore di un esercizio extra-alberghiero che non rispetta le
disposizioni di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22, è soggetto alle
sanzioni amministrative previste all'articolo 26 della presente
legge.
6. Per la violazione delle ulteriori norme previste dal presente
titolo, non punita ai sensi di questo articolo, si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
50,00 euro a 500,00 euro.
7. Le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo e dal
regolamento di esecuzione sono raddoppiate in caso di
recidiva. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la
stessa violazione per due volte nel corso del medesimo
quinquennio.
8. Per le violazioni previste dai commi 2, 3 e 4, l'autorità
competente all'irrogazione della sanzione pecuniaria può
inoltre applicare, nei casi di particolare gravità o di recidiva di
cui al comma 7, la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione dell'attività fino ad un massimo di tre mesi; in
caso di ulteriore violazione della stessa disposizione nel corso
del medesimo quinquennio, l'autorizzazione può essere
revocata e non è consentita la presentazione di una nuova
denuncia di inizio attività o il rilascio di una nuova autorizzazione
se non sia trascorso almeno un anno dal giorno della revoca.
9. Gli importi delle sanzioni pecuniarie di cui al presente
articolo possono essere aggiornati ogni triennio con
determinazione del dirigente del servizio provinciale
competente in materia di turismo, sulla base dell'andamento
della dinamica del livello generale dei prezzi al consumo delle
famiglie rilevato dall'ISTAT.








ARTICOLO 44

Vigilanza

1. Per le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle
norme di cui al presente titolo si osservano le disposizioni di
cui all'articolo 28.








ARTICOLO 45

Disciplina applicabile alle sanzioni amministrative

1. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al
presente titolo si osservano le disposizioni della legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), come da
ultimo modificata dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di
archiviazione di cui all'articolo 18 della legge n. 689 del 1981,
come modificato dall'articolo 10 della legge 3 agosto 1999, n.
265, spetta al comune competente per territorio.
3. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio del comune.




Titolo VII
Disposizioni varie



ARTICOLO 46

Modificazioni della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9
(Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di
alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica
all'articolo74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in
materia di personale)

1. All'articolo 3 della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9, nel
comma 1, alla lettera d), le parole: "a complessi ricettivi a
carattere turistico-sociale" sono sostituite dalle seguenti: "a
ostelli per la gioventù, case per ferie e strutture ricettive all'aria
aperta".
2. All'articolo 30 della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, la lettera c) è abrogata;
b) al comma 2 dopo le parole "esercizi alberghieri" sono
inserite le seguenti: "e di affittacamere";
c) al comma 2 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
"b bis) l'articolo 10 (Delega ai comuni in materia di pubblici
esercizi) della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3".








ARTICOLO 47

Diminuzione del numero di stelle degli esercizi alberghieri

1. La diminuzione, in applicazione della presente legge e del
relativo regolamento di esecuzione, del livello di classifica di un
esercizio ricettivo alberghiero che abbia beneficiato di
agevolazioni provinciali non comporta il mancato rispetto
dell'obbligo di mantenere il livello di classificazione nel caso in
cui l'esercizio medesimo conservi i parametri strutturali e
funzionali richiesti dalle norme provinciali in materia di
classificazione alberghiera vigenti al momento della
concessione delle agevolazioni stesse.








ARTICOLO 48

Deroghe urbanistiche

1. Le deroghe previste a favore dell'edilizia alberghiera dalle
vigenti norme urbanistiche per le residenze turistico alberghiere
e per gli esercizi alberghieri esistenti aventi una ricettività in
appartamenti forniti di autonoma cucina superiore al 30 per
cento del totale dei posti letto si applicano solamente per
interventi riguardanti le parti ad uso comune.
2. Gli esercizi alberghieri che hanno goduto di deroghe
urbanistiche comunque denominate possono trasformarsi in
residenze turistico alberghiere solo se sono trascorsi quindici
anni dall'ottenimento dell'ultima deroga urbanistica, sempre
che venga mantenuto invariato il rapporto fra il numero dei posti
letto e le superfici dei locali ad uso comune.




Titolo VIII
Disposizioni finali, transitorie e finanziarie



ARTICOLO 49

Regolamento di esecuzione

1. Il regolamento di esecuzione della presente legge è
approvato dalla Giunta provinciale entro centottanta giorni dalla
data di pubblicazione della medesima, sentite le associazioni
degli operatori alberghieri ed extra-alberghieri più
rappresentative a livello provinciale operanti sul territorio
provinciale e previo parere della competente commissione
permanente del Consiglio provinciale.
2. Per le infrazioni alle sue norme il regolamento di esecuzione
può prevedere sanzioni amministrative pecuniarie da 100,00
euro a 1.000,00 euro. In assenza di specifiche disposizioni, si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 euro a
500,00 euro.








ARTICOLO 50

Disciplina transitoria

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a partire
dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di
cui all'articolo 49. Fino alla medesima data continuano ad
applicarsi le disposizioni abrogate dall'articolo 51, nonché il
testo previgente delle disposizioni modificate dall'articolo 46.
2. I gestori degli esercizi alberghieri classificati ai sensi della
legge provinciale 16 novembre 1981, n. 23 (Disciplina degli
esercizi alberghieri, degli esercizi di affittacamere e
dell'ospitalità turistica familiare), come da ultimo modificata
dalla legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, presentano la
dichiarazione di autoclassifica di cui all'articolo 10, comma 1,
entro dodici mesi dalla data di applicazione della presente
legge, tenendo conto delle deroghe ai criteri di classifica
stabilite ai commi 3, 4, 5, 6 e 7. In tali casi, il termine per
l'efficacia della dichiarazione di autoclassifica, nonché per la
relativa attività del dirigente del servizio provinciale competente
in materia di turismo di cui all'articolo 10, comma 3, è fissato in
centottanta giorni. Nel frattempo resta efficace per i predetti
esercizi la classifica posseduta. La mancata presentazione ai
sensi del presente comma della dichiarazione di autoclassifica
da parte del gestore dell'esercizio alberghiero comporta, sentito
l'interessato, la classificazione d'ufficio dell'esercizio medesimo
a locanda, purché sia dotato dei requisiti minimi di cui
all'articolo 8.
3. Gli esercizi di cui al comma 2 sono classificati con la
denominazione di locanda anche se non dispongono dei
requisiti minimi di cui all'articolo 8, comma 1, lettere d), e), g) e
h). Tali esercizi devono comunque dotarsi del requisito di cui
all'articolo 8, comma 1, lettera e), entro cinque anni dalla data di
applicazione della presente legge a pena di revoca della
classifica.
4. Gli esercizi di cui al comma 2 conservano il livello di
classifica posseduto anche se non dispongono dei parametri
strutturali di cui all'articolo 9. Tali esercizi sono riclassificati
d'ufficio qualora entro cinque anni dalla data di applicazione
della presente legge non si siano dotati dei parametri strutturali
richiesti per il livello posseduto. I medesimi esercizi sono tenuti
all'immediato rispetto dei parametri strutturali di cui all'articolo 9
in caso di ristrutturazione totale ovvero di demolizione e
ricostruzione, come definiti dalla legislazione provinciale in
materia di urbanistica, nonché in caso di ristrutturazione
parziale o di ogni altra variazione della ricettività, limitatamente
alle unità abitative interessate.
5. Gli esercizi di cui al comma 2 classificati albergo garnì ai
sensi della legge provinciale n. 23 del 1981 che non forniscono
il servizio di prima colazione sono classificati
indipendentemente dalla prestazione di tale servizio. Tali
esercizi devono comunque dotarsi del servizio di prima
colazione entro cinque anni dalla data di applicazione della
presente legge a pena di revoca della classifica, salvo specifica
autorizzazione del comune in cui ha sede l'esercizio alberghiero
a proseguire l'attività senza tale servizio in presenza di motivate
ragioni strutturali, urbanistiche o economiche che giustifichino
l'impossibilità di erogare il servizio.
6. Gli esercizi di cui al comma 2 classificati albergo o albergo
garnì ai sensi della legge provinciale n. 23 del 1981, dotati di
unità abitative con servizio autonomo di cucina per una quota
superiore al 30 per cento ed inferiore al 70 per cento dei posti
letto, mantengono il livello di classifica e la tipologia in deroga a
quanto previsto all'articolo 5.
7. Gli esercizi di cui al comma 2 classificati albergo o albergo
garnì ai sensi della legge provinciale n. 23 del 1981, dotati di
unità abitative con servizio autonomo di cucina per una quota
compresa tra il 70 e il 100 per cento dei posti letto, sono
classificati residenza turistico alberghiera.
8. I visti di corrispondenza rilasciati ai sensi della legge
provinciale n. 23 del 1981 mantengono validità fino alla
scadenza della concessione o dell'autorizzazione edilizia, se
queste ultime siano state rilasciate prima della data di
applicazione della presente legge o vengano rilasciate entro un
anno dalla data di applicazione della presente legge.
9. Il regolamento di esecuzione prevede apposite norme
transitorie per la classifica degli esercizi alberghieri in
possesso del visto di corrispondenza rilasciato ai sensi della
legge provinciale n. 23 del 1981, che non abbiano ottenuto la
classificazione anteriormente alla data di applicazione della
presente legge.
10. Le deroghe previste dai commi 3, 4, 5, 6 e 7 cessano di
avere applicazione nei confronti degli esercizi alberghieri di cui
al comma 2 per i quali vengano meno i requisiti minimi di cui
all'articolo 8 e i parametri strutturali di cui all'articolo 9 rilevanti
ai fini del livello di classifica posseduto alla data di applicazione
della presente legge.
11. Gli esercizi extra-alberghieri di cui all'articolo 30, comma 1,
lettere a), c), d), e) e f), già in esercizio alla data di applicazione
della presente legge, devono adeguarsi entro cinque anni da
tale data ai requisiti prescritti dalla presente legge e dal
regolamento di esecuzione. Durante tale periodo è consentita
la prosecuzione dell'attività a condizione che sussistano i
requisiti previsti dalla legislazione provinciale vigente
anteriormente alla data di applicazione della presente legge.
12. Gli esercizi di affittacamere classificati come tali ai sensi
della legge provinciale n. 23 del 1981 e dotati di più di sei
camere alla data di applicazione della presente legge, possono
essere classificati con la denominazione di locanda purché
dispongano dei requisiti minimi di cui all'articolo 8.
13. Per gli esercizi di affittacamere esistenti alla data di entrata
in vigore della presente legge si deroga al requisito relativo al
numero massimo delle camere destinate agli ospiti.
14. Per tutte le violazioni in materia di esercizi alberghieri ed
extra-alberghieri accertate fino alla data di applicazione della
presente legge rimangono applicabili le sanzioni e le
procedure previste dalla legislazione provinciale vigente
anteriormente alla data di applicazione della presente legge.








ARTICOLO 51

Abrogazioni

1. Sono abrogati:
a) la legge provinciale 16 novembre 1981, n. 23 (Disciplina
degli esercizi alberghieri, degli esercizi di affittacamere e
dell'ospitalità turistica familiare);
b) la legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 31;
c) l'articolo 10 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 6;
d) l'articolo 81 della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46;
e) la legge provinciale 10 dicembre 1984, n. 12 (Ulteriori
modificazioni ed integrazioni alle norme concernenti la
classificazione ed i prezzi degli esercizi alberghieri e degli
esercizi di affittacamere e disciplina degli alberghi-rifugio e
delle case e appartamenti per vacanze);
f) la lettera g) del comma 2 dell'articolo 19 della legge
provinciale 19 gennaio 1988, n. 4;
g) l'articolo 25 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2;
h) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 36 della legge
provinciale 15 marzo 1993, n. 8;
i) l'articolo 20 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3;
l) il comma 2 dell'articolo 49 della legge provinciale 19 febbraio
2002, n. 1.
2. Limitatamente al territorio della provincia di Trento, dalla data
di applicazione della presente legge cessa di avere efficacia la
legge regionale 5 maggio 1958, n. 10 (Disciplina dei complessi
ricettivi complementari a carattere turistico-sociale).








ARTICOLO 52

Disposizione finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione
dell'articolo 17 si provvede con le autorizzazioni di spesa già
disposte per i fini di cui alle disposizioni di legge richiamate al
capitolo 49600 (u.p.b. 54.1.210) del documento tecnico di
accompagnamento e di specificazione del bilancio 2002-2004.


Formula Finale:

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Provincia.


Trento, 15 maggio 2002


Il PRESIDENTE DELLA
GIUNTA PROVINCIALE
L. DELLAI



Note:


Avvertenza

Note redatte dal servizio legislativo del Consiglio provinciale,
con la collaborazione dei servizi della Giunta, al solo fine di
facilitare la lettura del testo. Restano invariati valore ed efficacia
della legge e degli atti trascritti.


Nota all'articolo 3

- La legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 ((BU 25 luglio 2000,
n. 31, suppl. n. 1. Errata corrige in BU 16 agosto 2000, n. 34),
come da ultimo modificata dall'art. 49 della legge provinciale 19
febbraio 2002, n. 1 (BU 26 febbraio 2002, n. 9, suppl. n. 2),
concerne "Disciplina dell'esercizio dell'attività di
somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività
alberghiera, nonché modifica all'articolo 74 della legge
provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale".

- L'articolo 12 della citata LP n. 9 del 2000 dispone:
"Art. 12
Gestioni unitarie

1. Fatto salvo quanto previsto da quest'articolo, la richiesta e il
conseguente rilascio di più autorizzazioni concernenti un unico
esercizio alberghiero o di somministrazione di alimenti e
bevande aperto al pubblico possono essere effettuati
esclusivamente con riferimento a un solo titolare.
2. Il titolare di più autorizzazioni relative a più tipologie e
sottotipologie previste dall'articolo 2 concernenti un unico
esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al
pubblico può affidare, con apposita convenzione, la gestione di
alcuni settori dell'esercizio corrispondenti ad alcune tipologie e
sottotipologie ad altri soggetti. Questi soggetti devono munirsi
dell'autorizzazione prevista per la specifica attività svolta,
secondo quanto previsto dal regolamento di esecuzione.
3. Il titolare di autorizzazione per l'esercizio alberghiero può
affidare ad altri soggetti, con apposita convenzione, la gestione
dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore
delle persone alloggiate ovvero, se munito dell'autorizzazione di
cui all'articolo 7, la gestione dell'attività di somministrazione di
alimenti e bevande a favore del pubblico. I soggetti ai quali è
affidata la gestione devono munirsi dell'autorizzazione di cui
all'articolo 7, secondo quanto previsto dal regolamento di
esecuzione.
4. Le convenzioni di cui ai commi 2 e 3 devono essere di durata
temporalmente limitata ed evidenziare i rapporti esistenti tra il
titolare dell'autorizzazione principale e quello dell'autorizzazione
relativa alla gestione dei settori affidati, allo scopo di garantire
la coerenza delle attività gestite separatamente con l'unico
livello di classificazione attribuito all'esercizio nel suo
complesso. Ulteriori contenuti obbligatori delle convenzioni di
cui ai commi 2 e 3 possono essere stabiliti nel regolamento di
esecuzione e, con riferimento agli esercizi alberghieri, nella
normativa che concerne la loro classificazione.
5. Ai fini di questa legge ciascun soggetto gestore risponde
direttamente dell’attività gestita nei confronti della pubblica
amministrazione, fatta salva la responsabilità solidale del
soggetto che ha affidato la gestione delle singole attività.
6. Per i settori la cui gestione sia affidata ai sensi dei commi 2
e 3 è consentito l'uso di insegne diverse, previo assenso del
titolare."


Nota all'articolo 13

- La legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (BU 10
settembre 1991, n. 39, suppl. ord. n. 1), come da ultimo
modificata dalla legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1 (BU 26
febbraio 2002, n. 9, suppl. n. 2), concerne "Ordinamento
urbanistico e tutela del territorio".

- L'articolo 82 della citata LP n. 22 del 1991, come sostituito
dall'articolo 65 della legge provinciale n. 10 del 1998 (BU 15
settembre 1998, n. 38, suppl. n. 1), dispone:
"Art. 82
Interventi soggetti a concessione

1. Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed
edilizia del territorio, ivi compreso il sottosuolo, è soggetta a
concessione, ad eccezione degli interventi soggetti ad
autorizzazione ovvero a denuncia d'inizio di attività e di quelli
elencati dall'articolo 77."

- L'articolo 83 della citata LP n. 22 del 1991, come sostituito
dall'articolo 65 della legge provinciale n. 10 del 1998, dispone:
"Art. 83
Interventi soggetti ad autorizzazione

1. Sono soggetti ad autorizzazione i seguenti interventi:
a) l'occupazione di suolo pubblico o privato con depositi di
materiale, serre, tettoie quali pertinenze di attività o di
residenza, attrezzature mobili, esposizione a cielo libero di
veicoli e merci in genere;
b) i capanni di caccia fissi realizzati nelle aree ove è consentito
l'esercizio dell'attività venatoria;
c) i reinterri e gli scavi, con esclusione delle cave e torbiere;
d) le opere di manutenzione straordinaria;
e) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo e le
opere di demolizione di immobili;
f) le aree destinate ad attività sportive senza creazione di
volumi;
g) le recinzioni, i muri di sostegno e contenimento fino a tre
metri di altezza, le pavimentazioni stradali, le sistemazioni
esterne agli edifici non comportanti aumenti di volume;
h) la costruzione e la sostituzione di impianti tecnologici al
servizio di edifici esistenti, purché non comportanti aumenti di
volume, salvo il caso di volumi tecnici che si rendano
indispensabili in base a nuove disposizioni in materia;
i) le opere e gli impianti necessari al rispetto della normativa
sullo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi ed aeriformi,
all'igienicità ed idoneità degli edifici nonché alla sicurezza,
purché non comportanti aumenti di volume, salvo il caso di
volumi tecnici che si rendano indispensabili in base a nuove
disposizioni in materia;
j) le opere di miglioramento dei livelli di coibentazione termica,
acustica o di inerzia termica di edifici esistenti;
k) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo a
carattere geognostico;
l) i lavori di cui all'articolo 87, comma 5, per rendere l'opera
abitabile o agibile;
m) i parcheggi, da realizzare nel sottosuolo e nei locali a piano
terreno degli edifici, da destinare a pertinenza di singole unità
immobiliari;
n) le opere di eliminazione delle barriere architettoniche in
edifici esistenti;
o) il mutamento senza opere della destinazione d'uso delle
unità immobiliari, quale risulta dal provvedimento di
concessione o dalla licenza edilizia o, per gli immobili costruiti
prima dell'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765
(Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto
1942, n. 1150), dallo stato di fatto, purché sia rispettata la
dotazione degli spazi di parcheggio di cui all'articolo 73;
p) le opere interne alle costruzioni che non comportino
modificazioni della sagoma e dei prospetti della costruzione né
aumento delle superfici utili e del numero delle unità
immobiliari, che non modifichino la destinazione d'uso delle
costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino
pregiudizio alla statica dell'immobile e rispettino le originarie
caratteristiche costruttive degli edifici.
2. L'autorizzazione non può avere durata superiore a tre anni;
qualora entro tale termine gli interventi non siano stati ultimati,
deve essere richiesta una nuova autorizzazione."

- L'articolo 88 della citata LP n. 22 del 1991, come modificato
dall'art. 5 della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (BU 9
maggio 2000, n. 20, suppl. n. 1), dispone:
"Art. 88
Domande di autorizzazione e concessione

1. Possono richiedere la concessione o l'autorizzazione i
proprietari dell'immobile nonché coloro che dimostrino di avere
un valido titolo risultante da atto pubblico o da scrittura privata
autenticata, da provvedimento dei poteri pubblici ovvero da
successione ereditaria.
2. La domanda di concessione o di autorizzazione deve essere
corredata dalla prescritta documentazione tecnica in adeguato
numero di copie nonché dei provvedimenti citati al comma 4.
3. Ogni comune deve tenere in pubblica visione i registri delle
domande e delle concessioni ed autorizzazioni rilasciate.
4. La concessione edilizia e l'autorizzazione edilizia
costituiscono gli atti conclusivi finali per procedere alla
realizzazione delle opere richieste e sono subordinate
all'avvenuto rilascio delle autorizzazioni, visti, pareri e nulla-osta
previsti:
a) dal capo IV del presente titolo;
b) dalle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale;
c) dalle norme concernenti il vincolo idrogeologico di cui al
regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;
d) dalle norme relative al vincolo di cui alla legge 1 giugno
1939, n. 1089;
e) dall'articolo 7 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18;
f) da altre disposizioni che lo prevedano.
5. Prima di rilasciare l'autorizzazione o la concessione, il
sindaco deve accertarsi che il progetto delle opere sia stato
sottoposto al parere del servizio antincendi della Provincia ogni
qualvolta tale parere sia prescritto dalle norme in vigore."

Nota all'articolo 19

- La legge 25 agosto 1991, n. 284 (g.u. 2 settembre 1991, n.
205) concerne "Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e
interventi di sostegno alle imprese turistiche".


Nota all'articolo 24

- Per la legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 vedi la nota
all'articolo 3.

- L'articolo 26 della citata LP n. 9 del 2000 dispone:
"Art. 26
Sanzioni

1. Lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e
bevande di cui all'articolo 2 senza l'autorizzazione prevista
dall'articolo 7 per la specifica attività svolta, oppure quando
l'autorizzazione sia stata revocata o sospesa, è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.000.000 a lire
6.000.000, nonché con l'immediata chiusura dell'esercizio da
parte dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione.
2. Lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e
bevande di cui all'articolo 3 senza l'autorizzazione prevista
dall'articolo 8, oppure quando l'autorizzazione sia stata revocata
o sospesa, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire 500.000 a lire 3.000.000, nonché con l'immediata
chiusura dell'esercizio da parte dell'autorità competente al
rilascio dell'autorizzazione.
3. Lo svolgimento dell'attività ricettiva senza l'autorizzazione
prevista dall'articolo 9, oppure quando l'autorizzazione sia stata
revocata o sospesa, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire 1.500.000 a lire 9.000.000, nonché con la
chiusura dell'esercizio da parte dell'autorità competente al
rilascio dell'autorizzazione.
4. La chiusura dell'esercizio prevista dal comma 3 può essere
posticipata, fatta salva la necessità d'intervenire in via
immediata ove sussistano ragioni di tutela della pubblica
incolumità o dell’igiene, fino a un massimo di trenta giorni dalla
notificazione della violazione, in presenza di situazioni
d'interesse pubblico adeguatamente motivate.
5. Lo svolgimento di attività di somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande da parte dei soggetti autorizzati ai sensi
dell'articolo 8 è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 6.000.000. In caso di ripetute
violazioni l'autorizzazione può essere revocata e non si può
dare una nuova autorizzazione se non sia trascorso almeno un
anno dal giorno della revoca.
6. La violazione delle norme dell’articolo 12 è punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire 350.000 a lire
2.500.000. Nel caso di gestione separata non autorizzata
l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione dispone
inoltre l'immediato divieto di proseguire nell'attività.
7. La mancata esposizione dei cartelli previsti da questa legge
è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
150.000 a lire 1.500.000.
8. L'inosservanza dei turni stabiliti ai sensi dell'articolo 20,
comma 2, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire 250.000 a lire 2.000.000.
9. La violazione delle altre norme di questa legge è punita con
la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire
2.000.000.
10. Per le violazioni previste dai commi 5 e 8 l'autorità
competente all'irrogazione della sanzione pecuniaria, se ritiene
fondato l'accertamento, può applicare contestualmente
all'ordinanza-ingiunzione la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione dell'attività per un periodo,
rispettivamente, da quattro a venti giorni e da due a venti giorni;
per le altre violazioni l'autorità può applicare contestualmente,
in caso di recidiva specifica nel medesimo quinquennio o di
particolare gravità, la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione dell'attività per un periodo da due a trenta giorni.
11. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si osserva
la legge 24 novembre 1981, n. 689.
12. Quando viene accertata una violazione prevista dalla
presente legge il pubblico ufficiale che l'ha fatto, fermo restando
l'obbligo del rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24
novembre 1981, n. 689, trasmette copia del verbale di
accertamento munito degli estremi di notifica, senza ritardo,
all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione.
13. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di
archiviazione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre
1981, n. 689 spetta al comune competente per territorio.
14. Le somme riscosse ai sensi di quest'articolo sono introitate
nel bilancio del comune competente per territorio.
15. L'eventuale applicazione delle sanzioni penali previste dalla
legislazione statale non esclude l'applicazione per gli stessi
fatti delle sanzioni amministrative previste da questa legge.
16. Ove ne ricorrano i presupposti il Presidente della Giunta
provinciale, ai sensi dell'articolo 100 del regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, può sospendere l'autorizzazione. La
sospensione non può avere durata superiore a quindici giorni;
è fatta salva la facoltà di disporre la sospensione per una
durata maggiore, quando ciò sia necessario per particolari
esigenze di ordine e sicurezza pubblica specificamente
motivate.
17. Salvi i casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 6 e quelli relativi ad
aspetti d'incolumità pubblica e d'igiene, i provvedimenti
concernenti il diniego o la sospensione delle autorizzazioni
previste da questa legge o inibitori dello svolgimento
dell'attività, emanati dalle autorità competenti al rilascio delle
autorizzazioni, sono adottati previa contestazione agli
interessati dei motivi su cui essi si fondano e tenuto conto delle
deduzioni e delle osservazioni che gli interessati possono
presentare per iscritto entro il termine massimo di trenta giorni.
18. La presentazione di denunce penali collegate alla mancata
osservanza dei provvedimenti di sospensione e chiusura
previsti da questa legge non impedisce, a norma dell'articolo 5
del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, l'esecuzione coattiva
dei medesimi provvedimenti."


Nota all'articolo 29

_ La legge 24 novembre 1981, n. 689 (g.u. 30 novembre 1981,
n. 329, suppl. ord.) concerne "Modifiche al sistema penale" ed è
stata da ultimo modificata dalla legge 23 dicembre 2000, n.
388 (g.u. 29 dicembre 2000, n. 302, suppl. ord.).

- L'articolo 18 della citata legge n. 689 del 1981, come
modificato dall'articolo 10 della legge 3 agosto 1999, n. 265
(g.u. 6 agosto 1999, n. 183, suppl. ord.), dispone:
"Art. 18
Ordinanza-ingiunzione

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o
notificazione della violazione, gli interessati possono far
pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma
dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere
di essere sentiti dalla medesima autorità.
L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne
abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli
argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato
l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma
dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme
con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi
sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza
motivata di archiviazione degli atti comunicandola
integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.
Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la
restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle
cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso
provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì
disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia
obbligatoria la confisca.
Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso
ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di
trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita
nelle forme previste dall'articolo 14; del pagamento è data
comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che
lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.
Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato
risiede all'estero.
L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia
l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il
decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in
cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della
sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando
l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile
l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene
inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto
avverso la stessa."


Nota all'articolo 38

- La legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (BU 9 dicembre
1992, n. 50), come da ultimo modificata della legge provinciale
19 febbraio 2002, n. 1 (BU 26 febbraio 2002, n. 9, suppl. n. 2),
concerne "Principi per la democratizzazione, la semplificazione
e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e
norme in materia di procedimento amministrativo".

- L'articolo 23 della sopra citata LP n. 23 del 1992, come
sostituito dall'articolo 14 della legge provinciale 8 settembre
1997, n. 13 (BU 11 settembre 1997, n. 43, straord.), dispone:
"Art. 23
Denuncia di inizio attività e silenzio - assenso

1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività privata sia
subordinato ad autorizzazione, a licenza, ad abilitazione, a
nullaosta, a permesso o ad altri atti di consenso comunque
denominati, ad eccezione delle autorizzazioni rilasciate ai sensi
della normativa vigente in materia di tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, il cui
rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei
presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di
prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche
discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente
complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si
intende sostituito da una denuncia di inizio attività da parte
dell'interessato alla struttura competente in via principale per il
procedimento, attestante l'esistenza dei presupposti e dei
requisiti di legge, eventualmente accompagnata
dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate,
ove previste. In tali casi spetta alla struttura competente, entro e
non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la
sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e
disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare
all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di
prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo
che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare
alla normativa vigente detta attività e i suoi effetti entro il termine
prefissatogli dal dirigente della struttura stessa.
2. La Giunta provinciale determina i casi in cui la disposizione
di cui al comma 1 non si applica, in quanto il rilascio dell'atto di
consenso dipenda dall'esperimento di prove che comportino
valutazioni tecniche discrezionali.
3. La Giunta provinciale determina i casi in cui la domanda di
rilascio di autorizzazione, di licenza, di abilitazione, di nullaosta,
di permesso o di altro atto di consenso comunque denominato,
cui sia subordinato l'esercizio di un'attività privata, si considera
accolta qualora non venga comunicato all'interessato il
provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie
di atti, in relazione alla complessità di procedimenti, dalla
medesima deliberazione. In tali casi la struttura competente per
il procedimento in via principale può annullare l'atto di assenso
illegittimamente formato, salvo che, ove ciò sia possibile,
l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine
prefissatogli dal dirigente della struttura stessa.
4. Le deliberazioni della Giunta provinciale di cui ai commi 2 e 3
sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della regione.
5. Nulla è innovato per quanto concerne la disciplina
urbanistica"

- Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (g.u. 26 giugno 1931,
n. 146), come da ultimo modificato dalla legge 1 marzo 2002, n.
39 (g.u. 26 marzo 2002, n. 72, suppl. ord.), concerne
"Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".

- Gli articoli 11 e 92 del sopra citato r.d. n. 773 del 1931
dispongono rispettivamente:
"Art. 11
(art. 10 T.U. 1926)

Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli
casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1 a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà
personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha
ottenuto la riabilitazione;
2 a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza
personale o è stato dichiarato delinquente abituale,
professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha
riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o
contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone
commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione,
sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per
violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua
buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona
autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni
alle quali sono subordinate, e possono essere revocate
quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che
avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

Art. 92
(art. 90 T.U. 1926)

Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio
pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere
date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità
pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per
giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di
ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione
dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso
di sostanze stupefacenti."


Nota all'articolo 45

- Per l'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 vedi la
nota all'articolo 29.


Nota all'articolo 46

- Per la legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 vedi la nota
all'articolo 3.

- L'articolo 3 della sopra citata LP n. 9 del 2000, come
modificato dall'articolo 46 di questa legge, dispone:
"Art. 3
Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non aperti
al pubblico

1. Fatto salvo il regime speciale di cui all'articolo 13, sono
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non aperti al
pubblico:
a) le mense nelle quali la somministrazione di pasti viene
effettuata, a mezzo terzi, esclusivamente nei confronti di
studenti e del personale di aziende, amministrazioni, enti e
scuole preventivamente convenzionate;
b) gli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole
nei quali la somministrazione di bevande viene effettuata, a
mezzo terzi, esclusivamente nei confronti degli studenti o del
rispettivo personale;
c) gli spacci e le mense annessi a circoli e ad associazioni,
operanti senza scopo di lucro nel campo dell'organizzazione del
tempo libero, nei quali la somministrazione di alimenti e
bevande viene effettuata esclusivamente nei confronti degli
associati e dei loro familiari, in forme e modalità
assolutamente accessorie e limitate rispetto allo svolgimento
dell'attività sociale preventivamente comprovata. Fanno
eccezione gli spacci annessi a circoli, associazioni o club per i
quali sia da escludere il carattere privato in relazione al numero
rilevante delle persone che vi accedono, alla complessità e alla
dimensione del locale, alla pubblicità e alle modalità di
accesso o alla prevalenza dell'attività di somministrazione
rispetto agli scopi sociali; tali spacci sono soggetti alla
disciplina applicabile agli esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande aperti al pubblico;
d) gli spacci e le mense annessi a ostelli per la gioventù, case
per ferie e strutture ricettive all'aria aperta, nei quali la
somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata
esclusivamente nei confronti degli alloggiati;
e) gli esercizi che effettuano attività di somministrazione di
alimenti e bevande al domicilio del consumatore."

- L'articolo 30 della sopra citata LP n. 9 del 2000, come
modificato dall'articolo 46 di questa legge, dispone:
"Art. 30
Abrogazioni e ricognizione di casi esclusi dall'applicazione
della legge

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29 sono abrogati:
a) gli articoli 5, primo comma, lettera f), 37, 38, 39, 39 bis, 40,
41, 42, 55 e 74, secondo comma, della legge provinciale 22
dicembre 1983, n. 46;
b) gli articoli 46, 47, 48, 49, 50, 50 bis, 51, 52, 53, 54 e 54 bis
del decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 dicembre
1984, n. 18-13/Legisl., come da ultimo modificato dal decreto
del Presidente della Giunta provinciale 16 febbraio 1999, n.
1-118/Leg;
c) abrogata
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29 cessano di
applicarsi, per quanto attiene gli esercizi alberghieri e di
affittacamere e gli esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande:
a) gli articoli 31 e 75 della legge provinciale 22 dicembre 1983,
n. 46;
b) gli articoli 28 e 70 del decreto del Presidente della Giunta
provinciale 13 dicembre 1984, n. 18-13/Legisl;
b bis) l'articolo 10 (Delega ai comuni in materia di pubblici
esercizi) della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3.
3. Dalla data di prima applicazione della presente legge sono o
restano inapplicati nel territorio provinciale, per quanto attiene
gli esercizi alberghieri e gli esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande:
a) gli articoli 86, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 102 e 103
del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
b) gli articoli 152, 154, 157, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 167,
168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 180, 185, 186,
187, 189, 190, 194 e 195 del regio decreto 6 maggio 1940, n.
635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo
unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza),
come da ultimo modificato dal decreto legislativo 23 aprile
1998, n. 134;
c) la legge 1 giugno 1971, n. 425 (Chiusura settimanale dei
pubblici esercizi), come modificata dalla legge 24 novembre
1981, n. 689.
4. Nulla è innovato per quanto concerne la ricezione turistica
all'aperto, i rifugi alpini, il commercio ambulante, l'agriturismo e
i complessi ricettivi a carattere turistico-sociale, che restano
disciplinati dalle disposizioni che li concernono e in particolare
dalle seguenti:
a) legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 (Disciplina della
ricezione turistica all'aperto e modifiche a disposizioni
provinciali in materia di impatto ambientale, zone svantaggiate,
esercizi alberghieri, campionati mondiali di sci nordico e attività
idrotermali), come da ultimo modificata dalla legge provinciale
13 dicembre 1999, n. 6;
b) legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (Ordinamento dei rifugi
alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate), come da ultimo modificata
dalla legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10;
c) legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46;
d) legge provinciale 10 marzo 1986, n. 9 (Disciplina
dell'agriturismo), come da ultimo modificata dalla legge
provinciale 12 febbraio 1996, n. 3;
e) articolo 1, primo comma, numeri 1), 4) e 5), e articoli 2, 3 e 4
della legge regionale 5 maggio 1958, n. 10 (Disciplina dei
complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale)."


Nota all'articolo 50

- La legge provinciale 16 novembre 1981, n. 23 (BU 24
novembre 1981, n. 57), come da ultimo modificata dalla legge
provinciale 22 marzo 2001, n. 3 (BU 27 marzo 2001, n. 13,
suppl. n. 2), concerne "Disciplina degli esercizi alberghieri,
degli esercizi di affittacamere e dell'ospitalità turistica familiare".


LAVORI PREPARATORI


- Disegno di legge 26 marzo 1999, n. 25, d’iniziativa del
consigliere Carlo Andreotti (Partito Autonomista Trentino
Tirolese), concernente "Disciplina degli esercizi alberghieri e
promozione della qualità della ricettività alberghiera"
- Assegnato alla Seconda commissione permanente l'11
maggio 1999.
- Parere favorevole della Seconda commissione permanente
espresso il 13 febbraio 2002.
- Approvato dal Consiglio provinciale il 7 maggio 2002.