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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE AICAV

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

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I SOCI
GLI SCOPI
GLI ORGANI
ASSEMBLEA GENERALE
ORGANO AMMINISTRATIVO
ESERCIZI ASSOCIATIVI
PROBIVIRI
SCIOGLIMENTO
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. - È costituita in Venezia l'Associazione

Associazione Italiana delle Case Vacanza e degli Appartamenti ad uso Turistico, A.I.C.A.V.

L'Associazione è regolamentata dagli articoli 36 e seguenti del c.c., è apolitica e non ha fini di lucro.

 

I Soci

Art. 2.2.1.  All'Associazione possono aderire:

  • tutti i soggetti o enti privati, titolari di un’attività extralberghiera di appartamento ad uso turistico situata in Italia, così come definita dalle leggi regionali italiane, laddove prevista o - qualora non prevista – possessori di almeno un appartamento ammobiliato da dare in affitto come locazione di civile abitazione per periodi brevi di soggiorno, per motivi legati a soggiorno turistico, di lavoro o di studio. L’appartamento o gli appartamenti così individuati dovranno essere condotti – ai fini dell’affiliazione ad AICAV -  previa sottoscrizione della “Carta dell’Ospitalità in appartamento o casa vacanza” (allegato I, che fa parte integrante  e sostanziale del presente Statuto).
  • Tutti i soggetti o enti privati, titolari di un’attività extralberghiera in abitazioni private di civile abitazione situate in Italia, con i requisiti richiesti dalle leggi regionali in materia di ricettività di tipo “Casa Vacanza”. L’appartamento o gli appartamenti così individuati dovranno essere condotti – ai fini dell’affiliazione ad AICAV -  previa sottoscrizione della “Carta dell’ospitalità in appartamento o casa vacanza” (allegato I, che fa parte integrante  e sostanziale del presente Statuto).
  • I clienti italiani o stranieri di tali servizi ricettivi, siano essi persone od enti che, per motivi di turismo o di viaggio di qualunque natura, desiderino godere delle facilitazioni e convenzioni che saranno stipulate tra i soci o vogliano concorrere liberamente al sostegno dell’ospitalità turistica in appartamenti di privata abitazione che l’Associazione intende promuovere.
  • Tutti gli enti, società ed associazioni, ovunque aventi sede, rappresentativi degli interessi dei suddetti soggetti.

2.2.  Le categorie di soci sono denominate nel modo seguente:

  • Soci Fondatori.
  • Soci Qualificati Professionali: i titolari di attività extra alberghiera e gli enti di ogni tipo, con i requisiti definiti all’art. 2, punto 2.1., capo a) e b).
  • Soci Qualificati Non Professionali: i titolari di attività extra alberghiera e gli enti di ogni tipo, con i requisiti definiti all’art. 2, punto 2.1., capo a) e b).
  • Soci Ordinari: i potenziali clienti dei Soci Qualificati.
  • Soci Sostenitori: coloro i quali, donando liberamente somme di denaro a favore dell’Associazione, ne permettono un più solido sostentamento.
  • Soci Benemeriti:  i soci che per l’attività svolta, per la dedizione offerta e per il prestigio che hanno dato all’Associazione, abbiano conseguito particolare merito.

2.4.  La qualità di socio si perde per:

  • il venir meno dei requisiti di socio come sopra definiti.
  • Per decisione dell’organo amministrativo, qualora il socio non sia in regola con il pagamento della quota da oltre due anni o in caso di grave violazione degli obblighi statutari o dei regolamenti interni. Avverso l’esclusione deliberata è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri.

 

Gli Scopi

Art. 3. - L'Associazione ha i seguenti scopi:

  • favorire la diffusione dell’ospitalità turistica in case di civile abitazione appartenenti a privati, soprattutto come cultura tipicamente legata alla parte più tradizionale della società italiana e legata ai centri storici di particolare pregio architettonico, ai centri e borghi di piccole e grandi dimensioni, alle città d’arte, ai luoghi di campagna, di mare e di montagna.
  • Fornire assistenza tecnica, legislativa e fiscale ai soci.
  • Convogliare l’incontro di domanda e offerta tra i soci in materia di alloggio.
  • Rappresentare presso l’esterno le categorie di soci in oggetto, portandone le rivendicazioni a conoscenza del pubblico e del legislatore.
  • Creare una struttura di tipo federativo in cui convoglino le associazioni e gli enti rappresentativi delle categorie in oggetto, al fine di creare una rete di soggetti interrelati e sinergici per il raggiungimento degli scopi di cui sopra.
  • Fornire materiale informativo a tutti gli associati, così come a chi ne faccia richiesta, sulle novità del settore e sulla vita dell’associazione.
  • Diffondere il concetto di turismo sostenibile ed a basso impatto ambientale, basato su strutture logistiche già esistenti ed inserite in aree geografiche rilevanti dal punto di vista culturale e naturalistico. Favorire, in particolare, la creazione di attività ricettive di cui all’art. 2 che siano biocompatibili, secondo il significato che questo termine ha nelle leggi vigenti.
  • Favorire la corretta valutazione e certificazione della qualità delle strutture affiliate, mediante l’impiego dei migliori strumenti software e di professionisti del settore.

Art. 4. - Per contribuire al raggiungimento degli scopi predetti verrà costituito altresì un apposito Comitato di redazione per la pubblicazione di una guida turistica sul fenomeno dell’ospitalità in appartamenti ad uso turistico e Case Vacanza in Italia.

 

Art. 5. - Per il conseguimento degli scopi suddetti l'Associazione si avvarrà dei seguenti mezzi:

  • disponibilità di uno stabile, come sede principale e nazionale, in Venezia.
  • Disponibilità eventuale di un secondo stabile, come sede centrale, dell’Italia centrale e meridionale, in Roma.
  • Eventuali contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali, e di qualsiasi Ente pubblico e privato, in base alle vigenti norme in materia.
  • Quote pagate dagli associati come definiti dall’art.2).
  • Contributi integrativi per i  servizi prestati agli associati di cui all’art. 3) lett. c) e lett.d).
  • Elargizioni liberali di associati o di terzi (persone fisiche od enti).
  • Donazioni, eredità e legati di beni mobili ed immobili.

 

Gli Organi

Art. 6. - L'associazione è costituita dai seguenti organi:

a) Assemblea Generale degli associati.
b) Organo amministrativo: Amministratore Unico oppure Consiglio Direttivo e Presidente .
c) Segretario-Tesoriere.
d) Collegio dei Probiviri.
e) Comitato Tecnico Scientifico.

 

Assemblea generale

Art. 7. - L'Assemblea generale è costituita da tutti gli iscritti all’ Associazione, ai sensi dell'art. 2) dello Statuto.

Art. 8. –   I compiti devoluti all'Assemblea sono:

  • eleggere i componenti dell’organo amministrativo ai sensi art. 13 dello Statuto, ed eleggere i probiviri.
  • Approvare il programma annuale di gestione e delle attività dell’Associazione.
  • Approvare i bilanci di previsione d i conti consuntivi della gestione.
  • Esprimere, inoltre, il proprio parere vincolante su ogni altro argomento sottoposto al suo giudizio.

 

Art. 9. - L'Assemblea ha l'obbligo di riunirsi almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e l'esame del conto consuntivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. L'Assemblea si riunirà inoltre ogni qualvolta verrà convocata dall’organo amministrativo, oppure ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno i due terzi degli associati.
L'Assemblea può essere convocata in qualunque sede venga decisa dall’Organo amministrativo, purchè in Italia. Per salvaguardare la democraticità ma anche l’unità gestionale dell’Associazione si conviene che:

  • Le deliberazioni dell’Assemblea vengono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno i tre quarti dei soci in prima convocazione. In seconda convocazione le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno due terzi dei soci.

In mancanza della predetta maggioranza, sempre in seconda convocazione, le deliberazioni sono valide, a prescindere dal numero degli intervenuti, con il voto favorevole dei due terzi dei soci fondatori. In presenza di un solo terzo di soci fondatori, sempre in seconda convocazione e a prescindere dal numero degli intervenuti, la delibera è valida con il voto favorevole della maggioranza dei presenti unitamente al voto favorevole di un terzo dei soci fondatori.

  • Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto occorrono le stesse maggioranze di cui al punto a).

Art. 10. - Ogni associato, persona o ente, ha diritto a un voto, purchè in regola con il pagamento della quota annuale, e può farsi rappresentare da un altro associato, con delega scritta.
Solo i Soci sostenitori non hanno diritto di voto pur potendo partecipare all’Assemblea.

Ogni socio non può rappresentare con delega più di tre soci.

Art. 11. - L'Assemblea è presieduta  dall’Amministratore Unico o dal Presidente, in mancanza dal Vice-Presidente e, in mancanza di entrambi, l'Assemblea elegge il Presidente.
L'Assemblea inoltre nomina il Segretario per la redazione del verbale assembleare.

Art. 12. - I Soci sono convocati in Assemblea mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio o mediante comunicazione in forma elettronica. L’avviso di convocazione è inoltre affisso nell’Albo dell’Associazione e inserito nel sito internet dell’Associazione stessa almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L'avviso di convocazione deve riportare l'ordine del giorno, con indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza con l'elenco delle materie da trattare. Non è ammessa la formula «varie ed eventuali».

 

Organo Amministrativo

Art. 13. – L’associazione può essere alternativamente amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio Direttivo composto da un numero di tre membri.
L’Organo amministrativo è eletto dall’Assemblea che ne determinerà la forma e resta in carica per tre anni.
Gli amministratori:

  • devono essere soci al momento dell’acquisto della carica e fino alla cessazione dell’incarico;
  • sono rieleggibili.

Nel caso di dimissioni volontarie od espulsione per motivi gravi di un  componente del Consiglio Direttivo si procederà con il reintegro automatico sulla base delle risultanze dell'ultima votazione.
Se per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l’intero Consiglio Direttivo e deve subito convocarsi l’Assemblea per la nuova nomina degli amministratori.
In tal caso gli amministratori restano in carica per la convocazione dell'Assemblea e per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina dei successori. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.
In caso di dimissioni dell’Amministratore unico, lo stesso provvederà immediatamente a convocare l’Assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e rimarrà in carica per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione.
 In caso di impedimento definitivo o di altra causa dell’Amministratore unico, l’Assemblea sarà convocata con urgenza dal Segretario-Tesoriere a cui spetterà l’ordinaria amministrazione dell’associazione sino alla nomina dei nuovi amminsitratori.
L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell’associazione e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.
Più in particolare, i compiti dell’Organo amministrativo sono:
       a)      Nomina del Segretario-Tesoriere.

  • Studio e formulazione del programma annuale di gestione e delle attività dell’Associazione.
  • Elaborazione e redazione dei bilanci di previsione e dei consuntivi di gestione.
  • Scelta e composizione del personale di servizio.
  • Stabilire l’importo annuale delle quote sociali delle diverse categorie di soci di cui all’art.2) dello Statuto.
  • Stabilire gli importi annuali dei contributi integrativi sotto forma di “tassa di iscrizione” per i  servizi prestati agli associati di cui all’art. 3) lett. c).
  • Delibera, con motivazione scritta e in modo insindacabile, sull’ammissibilità o il rigetto delle domande di ammissione a socio.

Art. 14. -  Il Consiglio Direttivo, qualora istituito, elegge fra i suoi membri il Presidente. Elegge anche un Vice-Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo, ne fissa l’ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.
Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell’avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica.
Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni prima della riunione, mediante avviso spedito con lettera raccomandata ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.
Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti consiglieri in carica.
Le riunioni di consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vice-presidente, qualora sia stato nominato o, in mancanza di quest'ultimo, dal consigliere designato dal consiglio stesso.
Il Consiglio Direttivo può tenere le sue riunioni in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.
Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il voto non può, in nessun caso, essere dato per rappresentanza.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal Segretario nominato, di volta in volta anche tra estranei al consiglio.
Il Presidente in caso d’urgenza può assumere direttamente i provvedimenti più opportuni riferendone immediatamente al Consiglio Direttivo, che dovrà riunirsi nei successivi 15 giorni per deliberare su tali provvedimenti urgenti.

Art. 15. - La rappresentanza legale dell’associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio Direttivo, con facoltà di agire in qualsiasi sede, grado di giurisdizione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti,  previa delibera del Consiglio stesso.

Art. 16. - Quando l'amministrazione dell’associazione, è affidata all'Amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del Consiglio Direttivo e del suo Presidente, ivi compresa la rappresentanza.
 L’Amministratore unico può delegare ad altre persone, fisiche o giuridiche, il compimento di atti inerenti le sue attribuzioni, purchè tale delega sia fatta per iscritto.
L’Amministratore unico può inoltre individuare tra i soci coloro che lo coadiuvino nel garantire il perseguimento delle finalità dell’associazione ed il raggiungimento degli obbiettivi e programmi fissati dall’Assemblea dei soci.
Art. 17. – Il Comitato Tecnico Scientifico è costituito da un pool di consulenti di comprovata esperienza in campo turistico, giuridico e nella formazione, nominati dall’organo amministrativo in conseguenza di particolari meriti conseguiti per attività svolte in favore dell’associazione.
Il CTS ha come attività principali quelle di supporto consulenziale all’organo amministrativo e quelle finalizzate al perseguimento dei fini statutari ed in particolare promozionali, informativi e formativi derivanti dalla normale amministrazione.

Art. 18. - Il Segretario-Tesoriere è nominato dall’organo amministrativo tra i soci dell’associazione.
Non c’è incompatibilità di carica se in una sola persona vengono riunite le cariche di Vice-presidente e Segretario-Tesoriere.
Spetta al Segretario-Tesoriere:

a) redigere i verbali dell'Assemblea del Consiglio direttivo;
b) diramare gli inviti per le convocazioni fissate dal Presidente;
c) tenere la contabilità ed i libri associativi;
d) emettere mandati di pagamento, con il concorso del Presidente o dell’Amminisitratore unico;
e) tenere la cassa.
I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il Segretario-Tesoriere, se non sono muniti della firma del Presidente o dell’Amministratore unico in veste di direttore amministrativo ai sensi dell’art. 17 lett. c) del presente Statuto.

 

Esercizi associativi

Art. 19. - Gli esercizi associativi hanno la durata dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno ed il bilancio d'esercizio dovrà essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 20. - L'Associazione terrà:

a) libro Verbali Assemblee, a cura del Segretario-Tesoriere:
b) libro Verbali Consiglio Direttivo, a cura del Segretario-Tesoriere;
c) libro giornale a cura del Segretario-Tesoriere;
d) libro Inventari, a cura del Segretario-Tesoriere;
e) libro degli associati, sempre a cura del Segretario-Tesoriere.

 

Probiviri

Art. 21. - Tutte le eventuali controversie sociali tra gli associati e l'Associazione od i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri da nominarsi dall'Assemblea.
I probiviri durano in carica tre anni, sono rieleggibili e giudicano ex bono et equo senza formalità di procedura. Il loro lodo è inappellabile.

 

Scioglimento

Art. 22. - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dell'Assemblea col voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
L’associazione inoltre si estingue se il numero dei soci scende a meno di tre.
In caso di scioglimento della Associazione, l'Assemblea delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio per fini di pubblica utilità o ad altre  associazioni che abbiano per scopo la diffusione dell’ospitalità di tipo familiare in Italia.

 

Disposizioni generali e finali

Art. 24.24.1. Secondo le disposizioni del D. Lgs. 460/1997, per la definizione di ente non commerciale di un’Associazione di Categoria, si aggiungono - per quanto non presenti negli articoli precedenti dello Statuto - le seguenti clausole espresse obbligatorie:

  • è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale dell’Associazione durante la vita della stessa, salvo che la distribuzione non sia prevista dalla legge.
  • Il  consuntivo di gestione elaborato dal Consiglio direttivo sarà redatto nella forma di rendiconto economico e finanziario.
  • Le quote o contributi associativi non sono trasmissibili, salvo mortis causa del partecipante. Le quote ed i contributi non sono rivalutabili nel tempo.

24.2.  Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia

 

 
 
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