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Art. 1. - È costituita in Venezia l'Associazione
L'Associazione è regolamentata dagli articoli 36 e seguenti del c.c., è apolitica e non ha fini di lucro.
Art. 2. - 2.1. All'Associazione possono aderire:
2.2. Le categorie di soci sono denominate nel modo seguente:
2.4. La qualità di socio si perde per:
Art. 3. - L'Associazione ha i seguenti scopi:
Art. 4. - Per contribuire al raggiungimento degli scopi predetti verrà costituito altresì un apposito Comitato di redazione per la pubblicazione di una guida turistica sul fenomeno dell’ospitalità in appartamenti ad uso turistico e Case Vacanza in Italia.
Art. 5. - Per il conseguimento degli scopi suddetti l'Associazione si avvarrà dei seguenti mezzi:
Art. 6. - L'associazione è costituita dai seguenti organi:
a) Assemblea Generale degli associati.
b) Organo amministrativo: Amministratore Unico oppure Consiglio Direttivo e Presidente .
c) Segretario-Tesoriere.
d) Collegio dei Probiviri.
e) Comitato Tecnico Scientifico.
Art. 7. - L'Assemblea generale è costituita da tutti gli iscritti all’ Associazione, ai sensi dell'art. 2) dello Statuto.
Art. 9. - L'Assemblea ha l'obbligo di riunirsi almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e l'esame del conto consuntivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. L'Assemblea si riunirà inoltre ogni qualvolta verrà convocata dall’organo amministrativo, oppure ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno i due terzi degli associati.
L'Assemblea può essere convocata in qualunque sede venga decisa dall’Organo amministrativo, purchè in Italia. Per salvaguardare la democraticità ma anche l’unità gestionale dell’Associazione si conviene che:
In mancanza della predetta maggioranza, sempre in seconda convocazione, le deliberazioni sono valide, a prescindere dal numero degli intervenuti, con il voto favorevole dei due terzi dei soci fondatori. In presenza di un solo terzo di soci fondatori, sempre in seconda convocazione e a prescindere dal numero degli intervenuti, la delibera è valida con il voto favorevole della maggioranza dei presenti unitamente al voto favorevole di un terzo dei soci fondatori.
Art. 10. - Ogni associato, persona o ente, ha diritto a un voto, purchè in regola con il pagamento della quota annuale, e può farsi rappresentare da un altro associato, con delega scritta.
Solo i Soci sostenitori non hanno diritto di voto pur potendo partecipare all’Assemblea.
Ogni socio non può rappresentare con delega più di tre soci.
Art. 11. - L'Assemblea è presieduta dall’Amministratore Unico o dal Presidente, in mancanza dal Vice-Presidente e, in mancanza di entrambi, l'Assemblea elegge il Presidente.
L'Assemblea inoltre nomina il Segretario per la redazione del verbale assembleare.
Art. 12. - I Soci sono convocati in Assemblea mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio o mediante comunicazione in forma elettronica. L’avviso di convocazione è inoltre affisso nell’Albo dell’Associazione e inserito nel sito internet dell’Associazione stessa almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L'avviso di convocazione deve riportare l'ordine del giorno, con indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza con l'elenco delle materie da trattare. Non è ammessa la formula «varie ed eventuali».
Art. 13. – L’associazione può essere alternativamente amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio Direttivo composto da un numero di tre membri.
L’Organo amministrativo è eletto dall’Assemblea che ne determinerà la forma e resta in carica per tre anni.
Gli amministratori:
Nel caso di dimissioni volontarie od espulsione per motivi gravi di un componente del Consiglio Direttivo si procederà con il reintegro automatico sulla base delle risultanze dell'ultima votazione.
Se per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l’intero Consiglio Direttivo e deve subito convocarsi l’Assemblea per la nuova nomina degli amministratori.
In tal caso gli amministratori restano in carica per la convocazione dell'Assemblea e per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina dei successori. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.
In caso di dimissioni dell’Amministratore unico, lo stesso provvederà immediatamente a convocare l’Assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e rimarrà in carica per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione.
In caso di impedimento definitivo o di altra causa dell’Amministratore unico, l’Assemblea sarà convocata con urgenza dal Segretario-Tesoriere a cui spetterà l’ordinaria amministrazione dell’associazione sino alla nomina dei nuovi amminsitratori.
L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell’associazione e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.
Più in particolare, i compiti dell’Organo amministrativo sono:
a) Nomina del Segretario-Tesoriere.
Art. 14. - Il Consiglio Direttivo, qualora istituito, elegge fra i suoi membri il Presidente. Elegge anche un Vice-Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo, ne fissa l’ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.
Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell’avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica.
Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni prima della riunione, mediante avviso spedito con lettera raccomandata ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.
Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti consiglieri in carica.
Le riunioni di consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vice-presidente, qualora sia stato nominato o, in mancanza di quest'ultimo, dal consigliere designato dal consiglio stesso.
Il Consiglio Direttivo può tenere le sue riunioni in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.
Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il voto non può, in nessun caso, essere dato per rappresentanza.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal Segretario nominato, di volta in volta anche tra estranei al consiglio.
Il Presidente in caso d’urgenza può assumere direttamente i provvedimenti più opportuni riferendone immediatamente al Consiglio Direttivo, che dovrà riunirsi nei successivi 15 giorni per deliberare su tali provvedimenti urgenti.
Art. 15. - La rappresentanza legale dell’associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio Direttivo, con facoltà di agire in qualsiasi sede, grado di giurisdizione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, previa delibera del Consiglio stesso.
Art. 16. - Quando l'amministrazione dell’associazione, è affidata all'Amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del Consiglio Direttivo e del suo Presidente, ivi compresa la rappresentanza.
L’Amministratore unico può delegare ad altre persone, fisiche o giuridiche, il compimento di atti inerenti le sue attribuzioni, purchè tale delega sia fatta per iscritto.
L’Amministratore unico può inoltre individuare tra i soci coloro che lo coadiuvino nel garantire il perseguimento delle finalità dell’associazione ed il raggiungimento degli obbiettivi e programmi fissati dall’Assemblea dei soci.
Art. 17. – Il Comitato Tecnico Scientifico è costituito da un pool di consulenti di comprovata esperienza in campo turistico, giuridico e nella formazione, nominati dall’organo amministrativo in conseguenza di particolari meriti conseguiti per attività svolte in favore dell’associazione.
Il CTS ha come attività principali quelle di supporto consulenziale all’organo amministrativo e quelle finalizzate al perseguimento dei fini statutari ed in particolare promozionali, informativi e formativi derivanti dalla normale amministrazione.
Art. 18. - Il Segretario-Tesoriere è nominato dall’organo amministrativo tra i soci dell’associazione.
Non c’è incompatibilità di carica se in una sola persona vengono riunite le cariche di Vice-presidente e Segretario-Tesoriere.
Spetta al Segretario-Tesoriere:
a) redigere i verbali dell'Assemblea del Consiglio direttivo;
b) diramare gli inviti per le convocazioni fissate dal Presidente;
c) tenere la contabilità ed i libri associativi;
d) emettere mandati di pagamento, con il concorso del Presidente o dell’Amminisitratore unico;
e) tenere la cassa.
I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il Segretario-Tesoriere, se non sono muniti della firma del Presidente o dell’Amministratore unico in veste di direttore amministrativo ai sensi dell’art. 17 lett. c) del presente Statuto.
Art. 19. - Gli esercizi associativi hanno la durata dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno ed il bilancio d'esercizio dovrà essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
Art. 20. - L'Associazione terrà:
a) libro Verbali Assemblee, a cura del Segretario-Tesoriere:
b) libro Verbali Consiglio Direttivo, a cura del Segretario-Tesoriere;
c) libro giornale a cura del Segretario-Tesoriere;
d) libro Inventari, a cura del Segretario-Tesoriere;
e) libro degli associati, sempre a cura del Segretario-Tesoriere.
Art. 21. - Tutte le eventuali controversie sociali tra gli associati e l'Associazione od i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri da nominarsi dall'Assemblea.
I probiviri durano in carica tre anni, sono rieleggibili e giudicano ex bono et equo senza formalità di procedura. Il loro lodo è inappellabile.
Art. 22. - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dell'Assemblea col voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
L’associazione inoltre si estingue se il numero dei soci scende a meno di tre.
In caso di scioglimento della Associazione, l'Assemblea delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio per fini di pubblica utilità o ad altre associazioni che abbiano per scopo la diffusione dell’ospitalità di tipo familiare in Italia.
Art. 24. – 24.1. Secondo le disposizioni del D. Lgs. 460/1997, per la definizione di ente non commerciale di un’Associazione di Categoria, si aggiungono - per quanto non presenti negli articoli precedenti dello Statuto - le seguenti clausole espresse obbligatorie:
24.2. Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia