DIA/ Dichiarazione di Inizio Attività
LEGGE REGIONALE 16 aprile 2007, n. 10
"Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia"
Art. 49
(Legge regionale 24 luglio 2001, n. 17 articoli 2 e 3)
1. Nel caso di esercizio dell'attività di cui alla legge regionale 24 luglio 2001, n. 17 (Istituzione e disposizioni normative dell'attività ricettiva di bed & breakfast), in forma di impresa individuale o societaria, i requisiti e gli obblighi di cui agli articoli 2 e 3 della stessa legge devono essere posseduti da uno dei soci.
LEGGE REGIONALE nr. 17/2001
"Istituzione e disposizioni normative dell'attività
ricettiva di Bed & Breakfast (affittacamere)"
II Consiglio regionale ha approvato la seguente legge:
Art. 1
(Finalità della legge)
1. Con la presente legge la Regione Puglia, in conformità ai principi di cui alla legge 17 maggio 1983, n.217 e a integrazione di quanto disposto dalla legge regionale 11 febbraio 1999, n.11, istituisce il servizio turistico denominato "Bed & Breakfast" e ne disciplina l'attività.
Art. 2
(Definizione dell'attività di Bed &
Breakfast)
1. Costituisce attività ricettiva di Bed & Breakfast l'offerta del servizio di alloggio e prima colazione da chi, nella casa in cui abita, destina non più di sei camere con un massimo di dieci posti letto, con carattere saltuario o per periodi stagionali ricorrenti.
Art.3
(Esercizio dell'attìvità di Bed &
Breakfast)
1. Il servizio deve essere assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare, fornendo, esclusivamente a chi è alloggiato, cibi e bevande per la prima colazione.
2. Il servizio deve comprendere:
a) la pulizia quotidiana della
camera e dei bagni;
b) la fornitura di biancheria pulita, ivi compresa
quella del bagno, a ogni cambio di cliente e anche a richiesta;
e)
l'erogazione all'interno del vano abitativo di energia elettrica, acqua
calda e fredda e riscaldamento.
3. L'esercizio dell'attività di Bed & Breakfast non costituisce modifica di destinazione d'uso dell'immobile e comporta, per i proprietari o i possessori dell'unità abitativa, l'obbligo di dimora nella medesima per i periodi in cui l'attività è esercitata o di residenza nel Comune in cui è svolta l'attività purché l'unità, abitativa sia ubicata a non più di cinquanta metri di distanza dall'abitazione in cui si dimora.
4. L'unità abitativa adibita ad attività ricettiva deve possedere i requisiti igienico sanitari e di messa a norma degli impiantì (legge 5 marzo 1990, n.46) previsti per l'uso abitativo dal Regolamento edilizio comunale. Qualora l'attività si svolga in più di una camera, devono comunque essere garantiti non meno di due servizi igienici completi per unità abitativa.
Art. 4
(Adempimenti amministrativi)
1. L'attività ricettiva di Bed & Breakfast non necessita di iscrizione alla Sezione speciale del Registro degli esercenti il commercio prescritta dall'articolo 5 della 1. 217/1983, né necessita dell'autorizzazione prescritta dagli articoli 58 e seguenti della l.r. 11/1999.
2. Coloro i quali intendono avviare un'attività ricettiva di Bed &
Breakfast devono presentare denuncia di inizio attività, ai sensi
dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive
modificazioni, al Comune territorialmente competente. La denuncia di
inizio attività deve essere resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968,
n.15 e agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20
ottobre 1998, n.403, e deve contenere:
a) generalità del
richiedente;
b) ubicazione dell'unità abitativa destinata
all'attività;
e) numero delle camere, dei posti letto e dei servizi
igienici;
d) periodo di esercizio dell'attività;
e) prezzi minimi e
massimi;
f) attestazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo
3, comma 4.
3. Il Comune istituisce un Albo dove iscrive tutti coloro che fanno denuncia di inizio di attività di Bed & Breakfast, riservandosi di eseguire eventuale sopralluogo ai fini dell'accertamento dei requisiti richiesti.
4. Entro il 1° ottobre di ogni anno, chi esercita l'attività ricettiva di Bed & Breakfast deve comunicare al Comune i prezzi minimi e massimi e il periodo di apertura dell'attività con validità dal 1° gennaio successivo. Sussiste, inoltre, l'obbligo di comunicare mensilmente, su apposito modulo ISTAT, agli enti competenti il movimento degli ospiti ai fini della rilevazione statistica.
5. Il Comune, sulla base delle dichiarazioni annuali e delle denunce di inizio attività, aggiorna l'Albo degli esercenti l'attività ricettiva di Bed & Breakfast che, comprensivo dei prezzi praticati, entro il 31 ottobre di ogni anno viene comunicato alla Regione, alla Provincia, e all'Azienda per la promozione turistica competente ai fini dell'attività di informazione turistica. Copia di tale comunicazione deve essere esposta all'interno della struttura ricettiva.
Art.5
(Marchio identificativo dell'attività
ricettiva di Bed & Breakfast)
1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, è autorizzata ad approvare un apposito marchio identificativo dei "Bed & Breakfast" in Puglia e a pubblicare, aggiornandolo ogni due anni, l'elenco degli iscritti all'Albo.
2. Il marchio è trasmesso ai Comuni e messo a disposizione degli operatori. A spese degli interessati il marchio può, inoltre, essere affisso all'esterno delle unità abitative adibite all'esercizio dell'attività.
Art.6
(Sanzioni)
1. La promozione dell'attività ricettiva di Bed & Breakfast, in mancanza dell'iscrizione all'Albo, comporta una sanzione, elevata dai Comuni, da lire 1 milione a lire 5 milioni.
2. Qualora per la promozione irregolare si esponga il marchio di cui all'articolo 5, la sanzione è raddoppiata.
3. Lo svolgimento dell'attività in locali diversi da quelli comunicati
ovvero in misura maggiore a quanto consentito comporta la sanzione,
elevata dai Comuni, da lire 200 mila a lire 1 milione e restano
applicabili le eventuali sanzioni comminate in violazione di altre leggi
regionali o statali. In caso di recidiva l'operatore è cancellato
per
un anno dall'Albo di cui all'articolo 4, comma 3.
4. La mancata esposizione, in ciascuna delle camere adibite al
servizio, del cartello indicante il costo dell'ospitalità comporta la
sanzione, elevata dai Comuni, da lire 500
mila a lire 2 milioni.
5. Il titolare che pratica prezzi difformi da quelli comunicati al Comune e indicati in ogni stanza adibita al servizio è soggetto alla sanzione minima elevata dai Comuni, di lire 1 milione e massima di lire 3 milioni.
6. Le sanzioni di cui al presente articolo possono essere elevate anche secondo quanto stabilito dagli articoli 68 e 69 della l.r. 11/1999.
IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Carmine
Dipietrangelo)
I CONSIGLIERI SEGRETARI
(Angelo Cera-Simone
Brizio)
IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(Renato
Guaccero)
Estratto dal verbale della seduta del 20 giugno
2001 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.
I CONSIGLIERI SEGRETARI
(Angelo Cera-Simone
Brizio)
IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Carmine
Dipietrangelo)
IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(Renato Guaccero)