Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
N. 82 del 22 agosto 1994
Il Consiglio ha approvato
Il Commissario di Governo ha apposto il visto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge regionale:
ARTICOLO 1
Finalità
1. La presente legge, in attuazione dei principi stabiliti
dalla legge 17 maggio 1983, n. 217, disciplina le strutture
ricettive non regolamentate dalla LR 5 dicembre 1984,
n. 40 ed in particolare:
a) country - houses;
b) case per ferie e ostelli per la gioventù ;
c) rifugi alpini ed escursionistici;
d) bivacchi fissi;
e) esercizi di affittacamere;
f) case ed appartamenti per vacanze;
g) alloggi agrituristici.
CAPO I
Definizione e caratteristiche
ARTICOLO 2
Country - houses
1. Sono country - houses i fabbricati, siti in parta campagna
o in piccoli borghi rurali, trasformati a seguito di lavori
di ammodernamento che non comportino comunque
alterazioni degli aspetti architettonici originari in strutture
ricettive dotate di camere o di appartamenti con servizio
autonomo di cucina, nonchè con servizi di ristorazione,
attrezzature sportive e ricreative.
2. Le country - houses possono anche ricadere in aree di
valore paesistico e ambientale previsti dal PPAR, purchè
compatibili con gli strumenti urbanistici comunali, ove
adeguati allo stesso, e, in mancanza di tale adeguamento,
con le previsioni della normativa tecnica di attuazione
del PPAR.
ARTICOLO 3
Case per ferie e ostelli per la gioventù
1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per
il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori di
normali canali commerciali, da enti pubblici e aziende,
associazioni o enti operanti senza scopo di lucro per il
conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali,
religiose o sportive, per il solo soggiorno dei propri dipendenti
o associati e loro familiari.
2. Nelle case per ferie possono altresì essere ospitati i
dipendenti di altri enti pubblici o aziende ed i loro familiari,
mediante apposita convenzione.
3. Le associazioni senza scopo di lucro di cui al comma
1 sono autorizzate ad esercitare l' attività ricettiva
esclusivamente nei confronti dei propri associati, ai sensi
dell' articolo 10 della legge 217/ 1983.
4. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate
per il soggiorno e il pernottamento dei giovani, e
degli accompagnatori dei gruppi di giovani, gestite senza
scopo di lucro dai soggetti indicati al comma 1.
5. Nelle case per ferie e negli ostelli per la gioventù deve
essere garantita non solo la prestazione dei servizi ricettivi
di base, ma anche la disponibilità di strutture e servizi
che consentano di perseguire le finalità di cui al comma.
1. Nelle medesime strutture può essere altresì consentita
la somministrazione di cibi e bevande con esclusione
dei superalcolici limitatamente alle sole persone alloggiate
ed altre persone che possono utilizzare la struttura
in conformità alle finalità sociali cui la stessa è destinata.
6. La disciplina delle case per ferie si applica altresì alle
strutture ricettive gestite senza scopo di lucro per le
finalità di cui al comma 1 e che, in relazione alla particolare
funzione che svolgono, vengono denominate pensionati
universitari, casa della giovane, foresterie e simili.
ARTICOLO 4
Case religiose di ospitalità
1. Nell' ambito della categoria delle case per ferie, sono
denominate case religiose di ospitalità quelle strutture
ricettive caratterizzate dalle finalità religiose dell' ente
gestore che offrano, a pagamento, ospitalità per un
periodo non superiore a cinque giorni, a chi la richieda
nel rispetto del carattere religioso della casa ed accettando
le regole di comportamento e le limitazioni di
servizio. A tal fine l' orario di chiusura dell' esercizio al
pubblico è fissato alle ore 21 nella stagione autunno - inverno
e alle ore 22 nella stagione primavera - estate.
2. A questo fine sono considerati enti religiosi gli enti
ecclesiastici riconosciuti in base alla legge 20 maggio 1985,
n. 222.
ARTICOLO 5
Centri di vacanza per minori
1. Nell' ambito della categoria delle case per ferie, sono
denominate centri di vacanza per minori quelle strutture
ricettive caratterizzate dal tipo della clientela, individuata
in bambini al di sotto dei 14 anni, aperte solitamente nei
periodi di vacanze estive o invernali, finalizzate oltre che
al soggiorno del bambino, al suo sviluppo sociale e
pedagogico.
2. Nei centri di vacanza dei minori deve essere garantita
la presenza di personale specializzato nel settore pedagogico
e di personale medico ovvero deve essere assicurata,
tramite specifica convenzione, assistenza sanitaria
per immediato soccorso.
ARTICOLO 6
Centri di vacanza per anziani
1. Nell' ambito della categoria delle case per ferie sono
denominate centri di vacanza per anziani quelle strutture
ricettive caratterizzate dal tipo della clientela, individuata
in persone anziane, aperte solitamente nei periodi di
vacanze estive o invernali, finalizzate al soggiorno
dell' anziano in località ed ambienti salubri particolarmente
adatti al riposo e alla vita sociale.
2. Nei centri di vacanza per anziani deve essere garantita
la presenza di personale medico ovvero deve essere
assicurata, tramite specifica convenzione, assistenza
sanitaria per immediato soccorso.
3. Non rientrano nelle strutture ricettive di cui al comma
1 quelle destinate all' assistenza alle persone anziane.
ARTICOLO 7
Rifugi alpini e rifugi escursionistici
1. Sono rifugi alpini le strutture idonee a offrire ospitalità
e ristoro ad alpinisti in zone isolate di montagna raggiungibili
esclusivamente attraverso mulattiere, sentieri,
ghiacciai, morene e ubicate in luoghi favorevoli ad
ascensioni ed escursioni.
2. Sono rifugi escursionistici o rifugi - albergo le strutture
idonee ad offrire ospitalità ad alpinisti ed escursionisti in
zone montane di altitudine non inferiore a m. 700 servite
da strade o da altri mezzi di trasporto ordinari, anche in
prossimità di centri abitati.
3. I rifugi alpini ed escursionistici di enti pubblici sono
gestiti direttamente mediante apposito incarico o tramite
appalto a gestore, previa stipula di apposita convenzione
che garantisca le finalità d' uso.
4. Sono altresì assoggettate alla normativa dei rifugi
escursionistici le strutture ricettive riservate a coloro che
a piedi percorrono itinerari escursionistici di interesse
nazionale o regionale, anche se poste ad altitudine inferiore
a m. 700.
ARTICOLO 8
Bivacchi fissi
1. Sono bivacchi fissi i locali di alta montagna e di difficile
accesso, allestiti con un minimo di attrezzatura per il
riparo degli alpinisti.
ARTICOLO 9
Esercizi di affittacamere
1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da
non più di sei camere destinate a clienti con una capacità
ricettiva complessiva non superiore a dodici posti letto,
ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati di uno
stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio ed, eventualmente,
servizi complementari, per almeno 6 mesi all' anno.
2. Gli affittacamere possono somministrare, limitatamente
alle persone alloggiate, alimenti e bevande.
3. Gli affittacamere assicurano, avvalendosi della normale
organizzazione familiare, i seguenti servizi minimi
di ospitalità , compresi nel prezzo della camera:
a) pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente ed almeno
una volta la settimana;
b) sostituzione della biancheria ad ogni cambio di cliente
ed almeno una volta la settimana;
c) fornitura di energia elettrica, acqua e riscaldamento.
4. L' attività di affittacamere può altresì essere esercitata
in modo complementare rispetto all' esercizio di ristorazione,
qualora sia svolta da uno stesso titolare in una
struttura immobiliare unitaria.
5. Gli affittacamere sono classificati in una unica categoria.
ARTICOLO 10
Case e appartamenti per vacanze
1. Sono case e appartamenti per vacanze le unità abitative
composte da uno o più locali arredati, dotate di
servizi igienici e di cucina autonoma e gestite unitariamente
in forma imprenditoriale per l' affitto ai turisti, senza
offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più
stagioni, con contratti aventi validità non superiore a tre
mesi consecutivi.
2. Nella gestione delle case e appartamenti per vacanze
devono essere assicurati i seguenti servizi essenziali per
il soggiorno degli ospiti:
a) pulizia delle unità abitative ad ogni cambio di cliente e
almeno una volta alla settimana;
b) fornitura di biancheria pulita a ogni cambio di cliente
e cambio di biancheria a richiesta;
c) fornitura di energia elettrica, acqua, gas, riscaldamento;
d) assistenza per la manutenzione delle unità abitative e
per la riparazione e sostituzione di arredi, corredi e
dotazioni;
e) recapito e ricevimento ospiti.
3. La gestione di case e appartamenti per vacanze non
può comunque comprendere la somministrazione di cibi
e bevande e l' offerta di altri servizi centralizzati propri
delle aziende alberghiere.
4. Sono residenze turistiche o residence le strutture
ricettive gestite in modo unitario in forma imprenditoriale
ed organizzate per fornire alloggio e servizi in appartamenti
autonomi, composti da uno o più locali arredati e
dotati di servizi igienici e di cucina e collocati in un
complesso immobiliare unitario.
5. Si considera attività ricettiva svolta mediante gestione
di case e appartamenti per vacanze la gestione non
occasionale e organizzata di tre o più case o appartamenti
ad uso turistico, ivi compreso il turismo connesso
a motivi di lavoro, affari, studio e simili.
6. L' utilizzo di case e appartamenti secondo le modalità
previste dal presente articolo non comporta modifica di
destinazione d' uso dei medesimi ai fini urbanistici.
ARTICOLO 11
Alloggi agrituristici. Rinvio
1. La determinazione delle caratteristiche degli alloggi
agrituristici, gli adempimenti amministrativi per lo svolgimento
dell' attività ed i requisiti tecnici e igienico - sanitari
sono previsti dalla LR 6 giugno 1987, n. 25.
CAPO II
Requisiti funzionali
e adempimenti amministrativi
ARTICOLO 12
Requisiti tecnici e igienico - sanitari
1. Le strutture ricettive di cui alla presente legge devono
possedere i requisiti igienico - sanitari previsti dai regolamenti
comunali edilizi e di igiene.
2. Ciascun tipo di struttura ricettiva definita nel capo I
deve altresì possedere i requisiti tecnici e strutturali
minimi specificamente fissati con apposito decreto del
presidente della giunta regionale, previa delibera della
giunta medesima, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 13
Autorizzazione
1. Fermo restando il disposto di cui agli articoli 108 e 109
del RD 18 giugno 1931, n. 773, l' esercizio delle attività
ricettive di cui alla presente legge è subordinato ad
autorizzazione che viene rilasciata, ai sensi degli articoli
19, primo comma, punto 8) e 60 del DPR 24 luglio 1977,
n. 616, previa comunicazione al prefetto per le
esigenze di pubblica sicurezza, dal comune competente
per territorio, sentita l' azienda di promozione turistica.
2. La domanda di autorizzazione indirizzata al comune
deve contenere:
a) le generalità del richiedente e dell' eventuale rappresentante
legale nella gestione;
b) la denominazione della struttura;
C) la sua ubicazione;
d) il numero di camere o appartamenti da destinare agli
ospiti;
e) la ricettività complessiva;
f) i servizi igienici offerti agli ospiti;
g) i periodi di esercizio dell' attività ;
h) le caratteristiche e le modalità di prestazione dei
servizi, nonchè di determinazione dei prezzi.
3. L' autorizzazione all' esercizio deve contenere gli elementi
di cui ai punti a), b), c) d), e), f) e g) del comma 2.
4. Il titolare dell' autorizzazione è tenuto a comunicare
preventivamente al comune ogni variazione degli elementi
contenuti nell' autorizzazione, al fine del riscontro
della permanenza dei requisiti di cui all' articolo 12. Di tali
variazioni deve essere fatta annotazione nell' atto di autorizzazione
entro trenta giorni dal ricevimento della relativa
comunicazione.
5. I titolari e i gestori delle country - houses e delle case e
appartamenti per vacanze sono tenuti ad iscriversi alla
sezione speciale del registro di cui all' articolo 5 della
legge 217/ 1983. I titolari delle case per ferie e degli ostelli
per la gioventù che intendano ospitare gruppi autogestiti
diversi dai soggetti di cui all' articolo 3 devono parimenti
provvedere alla suddetta iscrizione.
ARTICOLO 14
Disposizioni specifiche per i rifugi alpini
o escursionistici e per i bivacchi
1. La domanda di autorizzazione per l' esercizio di rifugio
alpino o escursionistico deve altresì indicare, oltre agli
elementi di cui all' articolo 13, anche:
a) l' altitudine della località ;
b) le vie d' accesso;
c) il tipo di costruzione, con allegato un progetto contenente
prospetto esterno, planimetrie e sezioni ed una
relazione tecnico - descrittiva del fabbricato.
2. Qualora trattasi di rifugi custoditi, il proprietario del
rifugio nella domanda di autorizzazione indica il nominativo
dell' incaricato o del gestore, che sottoscrive la domanda
di accettazione.
3. Il comune, mediante certificazione dell' unità sanitaria
locale competente per territorio, accerta che le persone di
cui al comma 2 siano di sana e robusta costituzione fisica.
Il comune accerta altresì , mediante attestazione del corpo
nazionale del soccorso alpino, che tali persone abbiano
conoscenza della zona, delle vie di accesso al rifugio, ai
rifugi limitrofi ed ai posti di soccorso più vicini e delle
nozioni necessarie per un primo intervento di soccorso.
4. Si prescinde dall' accertamento di cui al comma 3
qualora il custode preposto sia titolare di licenza per
l' esercizio del mestiere di guida alpina o portatore alpino.
5. Chiunque intenda realizzare un bivacco fisso deve
inoltrare apposita domanda al comune specificando le
caratteristiche della struttura. Il comune rilascia il nullaosta
previo accertamento della compatibilità con gli strumenti
urbanistici comunali in vigore, ove adeguati al
PPAR, e, in mancanza di tale adeguamento, con le
previsioni indicate nella normativa tecnica di attuazione
del PPAR, con altri eventuali vincoli previsti dalle norme
statali e regionali vigenti.
ARTICOLO 15
Accertamento dei requisiti e termini
per il rilascio dell' autorizzazione
1. Il comune provvede, entro sessanta giorni dalla domanda,
al rilascio dell' autorizzazione per le attività ricettive
di cui alla presente legge dopo aver accertato che
sussistono i requisiti strutturali, nonchè i requisiti soggettivi
del titolare e degli eventuali gestori, previsti dagli
articoli 11 e 92 del RD 773/ 1931.
2. L' accertamento dei requisiti strutturali è effettuato sulla
base delle indicazioni contenute nella domanda, anche
previa richiesta di ulteriori documenti o tramite l' effettuazione
di sopralluoghi. In tali casi, il termine si intende
sospeso una sola volta per non più di trenta giorni.
3. Il parere dell' azienda di promozione turistica sulla
domanda di autorizzazione deve essere richiesto dal
comune competente entro venti giorni dal ricevimento
della domanda e deve essere trasmesso al comune
stesso nei venti giorni successivi.
4. L' autorizzazione di cui al comma 1 si intende rilasciata
qualora nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione
della domanda, il comune non abbia provveduto
ad inviare al richiedente alcuna comunicazione.
ARTICOLO 16
Rinnovo delle autorizzazioni
1. L' autorizzazione, anche per le strutture ricettive che
svolgono attività stagionale, viene rinnovata annualmente,
su domanda, mediante vidimazione dell' atto originale
e previo pagamento della tassa di concessione e delle
tasse dovute a altro titolo.
ARTICOLO 17
Diffida, sospensione, revoca
e cessazione delle autorizzazioni
1. L' autorizzazione ad esercitare le attività ricettive di cui
alla presente legge è revocata dal comune qualora venga
meno uno dei requisiti previsti per il rilascio.
2. Nel caso di violazione delle condizioni previste nell'
autorizzazione il comune procede alla sospensione temporanea,
previa diffida, dell' autorizzazione per un periodo
da cinque a trenta giorni.
3. L' autorizzazione è altresì sospesa, annullata o revocata
nei casi previsti dal RD 777/ 1931 ai sensi dell' articolo
19, quarto comma, del DPR 616/ 1977.
4. Il titolare di una delle strutture ricettive disciplinate
dalla presente legge che intenda procedere alla sospensione
temporanea o alla cessazione dell' attività , deve
darne preventivo avviso al comune.
5. Il periodo di sospensione temporanea dell' attività non
può essere superiore a sei mesi, prorogabili con atto del
comune, per gravi motivi, per altri tre mesi; decorso tale
termine l' attività si intende definitivamente cessata.
ARTICOLO 18
Comunicazione dei provvedimenti
e rilevazioni statistiche
1. Il comune dà immediata comunicazione alla Regione
del rilascio delle autorizzazioni nonchè delle diffide, sospensioni,
revoche e cessazioni di cui all' articolo 17.
2. Il comune annualmente trasmette alla Regione gli
elenchi aggiornati delle strutture ricettive in attività .
3. E' fatto obbligo al titolare o gestore dell' attività
ricettiva di denunciare, mediante trasmissione di apposito modello
Istat, l' arrivo e la presenza di ciascun cliente, oltre che
alla autorità di pubblica sicurezza, anche all' azienda di
promozione turistica competente. La denuncia va effettuata
settimanalmente.
ARTICOLO 19
Denuncia e pubblicità dei prezzi
1. Alle strutture ricettive di cui alla presente legge si
applica il regime previsto dal decreto ministeriale
16 ottobre 1991 in materia di trasmissione e pubblicazione,
dei prezzi, emanato ai sensi della legge 26 agosto 1991,
n. 284.
2. Gli operatori devono comunicare alle province, mediante
appositi modelli, i prezzi dei servizi pratica entro
il 1 marzo, per i prezzi di decorrenza dal 1 giugno
dello stesso anno, ed entro il 1 ottobre, per quelli con
decorrenza dal 1 gennaio dell' anno successivo.
3. La mancata o incompleta comunicazione dei prezzi
entro le date previste comporta l' obbligo dell' applicazione
degli ultimi prezzi regolarmente comunicati.
4. Le tabelle e i cartellini con l' indicazione dei prezzi
praticati, vidimati dalle province, devono essere esposti
in modo ben visibile nei locali di prestazione dei servizi.
ARTICOLO 20
Vigilanza e controllo
1. Ferme restando le competenze dell' autorità di pubblica
sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sulla
osservanza delle disposizioni della presente legge sono
esercitate dal comune e, per quanto concerne la materia
dei prezzi, dalle province.
2. La Regione può esercitare controlli a mezzo di proprio
personale, nonchè a mezzo dell' azienda di promozione
turistica.
ARTICOLO 21
Appartamenti ammobiliati per uso turistico
1. Non sono soggetti alla disciplina dell' esercizio dell'
attività di affittacamere e delle case e appartamenti per
vacanze coloro che danno in locazione a forestieri case
e appartamenti di cui abbiano a qualsiasi titolo la disponibilità ,
senza la fornitura dei servizi complementari di cui
all' articolo 9 e sempre che non ricorrano le condizioni di
cui all' articolo 10.
2. Coloro che intendono dare alloggio a forestieri secondo
le modalità stabilite nel comma 1 per un periodo
superiore a quindici giorni sono però tenuti a darne
comunicazione all' azienda di promozione turistica ai fini
della rilevazione statistica del movimento turistico regionale.
Tale comunicazione deve essere inviata entro due
giorni dall' inizio della locazione.
ARTICOLO 22
Uso occasionale di immobili a fini ricettivi
1. In deroga alle disposizioni di cui alla presente legge,
l' uso di immobili non destinati abitualmente a ricettività
collettiva è consentito in via eccezionale per periodi non
superiori ai sessanta giorni, da parte dei soggetti e per
le finalità di cui all' articolo 3, comma 1, previo nulla - osta
del comune competente per territorio, comunicato al
prefetto.
2. Il comune concede il nulla - osta limitatamente al periodo
di utilizzo, dopo aver accertato le finalità sociali
dell' iniziativa e la presenza di sufficienti requisiti igienico -
sanitari e di sicurezza in relazione al numero degli
utenti ed al tipo di attività .
ARTICOLO 23
Disposizioni tributarie
1. Le autorizzazioni di cui all' articolo 13, sono soggette
al pagamento delle tasse sulle concessioni regionali, con
la disciplina di cui alla LR 20 aprile 1980, n. 20 e con gli
importi determinati alla voce 22 della tariffa annessa al
DLgs 22 giugno 1991, n. 230, intendendosi, ai soli fini
tributari, equiparate alle tipologie di cui alla lettera e) della
tariffa medesima: " altri allestimenti in genere", le strutture
che non vi siano già esplicitamente individuate.
ARTICOLO 24
Sanzioni
1. Chiunque fa funzionare una delle strutture ricettive
disciplinate dalla presente legge senza la prescritta autorizzazione,
ove richiesta, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento della somma di lire
1.000.000 a lire 3.000.000.
2. Coloro che danno in locazione gli appartamenti di cui
all' articolo 21 senza darne comunicazione all' azienda di
promozione turistica sono soggetti alla sanzione amministrativa
del pagamento della somma di lire 150.000 a
300.000.
3. La violazione delle disposizioni dell' articolo 22 comporta
la sanzione amministrativa del pagamento della
somma da lire 500.000 a lire 1.000.000.
4. L' omessa esposizione di tabelle e cartellini prezzi
comporta la sanzione amministrativa del pagamento da
lire 150.000 a lire 300.000.
5. L' applicazione di prezzi superiori a quelli denunciati
comporta, fatto salvo quanto disposto dalla normativa
statale in materia di prezzi, la sanzione amministrativa
del pagamento della somma da lire 500.000 a lire
1.000.000.
6. Il superamento della capacità ricettiva consentita comporta
la sanzione amministrativa del pagamento della
somma da lire 500.000 a lire 1.000.000.
7. La violazione delle altre norme della presente legge
per le quali non siano previste specifiche sanzioni amministrative
comporta la sanzione amministrativa del pagamento
della somma da lire 300.000 a lire 600.000.
8. In caso di recidiva le sanzioni previste ai comuni
precedenti sono raddoppiate e nei casi più gravi si può
procedere alla revoca dell' autorizzazione.
9. Sono fatte salve le sanzioni previste da leggi statali e
regionali per la violazione nell' esercizio di attività ricettive
di norme riguardanti la pubblica sicurezza, la tutela igienico -
sanitaria, la prevenzione incendi ed infortuni, l' uso
e la tutela del suolo, la salvaguardia dell' ambiente, l' iscrizione
al registro degli esercenti il commercio.
ARTICOLO 25
Accertamento delle violazioni
e irrogazione delle sanzioni
1. All' accertamento delle violazioni e alla irrogazione
delle sanzioni di cui alla presente legge procedono i
comuni territorialmente competenti ai sensi della LR
5 luglio 1983 n. 16.
2. Le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative
sono introitate dai comuni e, limitatamente alle sanzioni
per la violazione delle norme sui prezzi, dalle province.
CAPO III
Norme transitorie e finali
ARTICOLO 26
Norme transitorie
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del
decreto del presidente della giunta regionale di cui all' articolo
12, le strutture ricettive già operanti devono conformarsi
ai requisiti previsti dalla presente legge e da tale
decreto per poter continuare l' attività .
2. In tale periodo possono essere rinnovate le autorizzazioni
di esercizio, sempre che sussistano i requisiti previsti
dalla legislazione precedente. Tali autorizzazioni
vengono comunque a scadenza nel termine di cui al
comma 1.
ARTICOLO 27
Abrogazione
1. La LR 2 maggio 1989, n. 8 è abrogata, fatto salvo
quanto previsto dall' articolo 26.
La presente legge sarà pubblicata nel bollettino ufficiale
della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge della Regione
Marche.
Ancona, 12 agosto 1994