IL CONSIGLIO
REGIONALE
Ha approvato
IL COMMISSARIO
DEL GOVERNO
Ha apposto
il visto
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Definizione
1.____E' attivita' ricettiva di tipo extralberghiero quella diretta alla
produzione di servizi per ospitalita' esercitata nelle strutture ricettive
di cui alla presente legge.
2.____Gli esercizi ricettivi extralberghieri sono classificati, per esigenze
di pubblico interesse e ai fini di una cor retta ospitalita' turistica,
in base ai requisiti indicati nelle tabelle allegate.
Art. 2
Finalita'
1.____La presente legge disciplina l'attivita' di gestione di esercizi
ricettivi extralberghieri e di annessi servizi turistici e determina i
criteri per la loro classificazione sulla base degli ele menti strutturali
e dei servizi assicurati.
Art. 3
Esercizi
extralberghieri
1.____Sono esercizi extralberghieri:
a) residenze di campagna;
b) case ed appartamenti per vacanza;
c) case per ferie;
d) case religiose di ospitalita';
e) centri soggiorno studi;
f) centri di vacanza per ragazzi;
g) ostelli per la gioventu';
h) rifugi escursionistici e di montagna;
i) affittacamere.
Art. 4
Residenze
di campagna
1.____Le residenze di campagna sono esercizi extralberghieri, dotati di
camera con eventuale angolo cottura e/o di appartamenti con servizio autonomo
di cucina, situati in aperta campagna o in piccoli borghi rurali, derivati
dalla ristrutturazione e dall'ammodernamento di ville padronali o casali
rurali, inseriti in contesti ambientali di valore naturalistico e paesaggistico
e dotati di servi zi di ristorazione nonche'eventualmente di attrezzature
sportive e ricreative.
2.____L'esercizio dell'attivita' ricettiva della residenza di campagna
e' soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune previa istruttoria
espletata dall'Azienda di Promozione Turistica, che acquisi sce la seguente
documentazione:
a) domanda contenente, fra l'altro, la denominazione dell'esercizio e
la sua ubicazione;
b) planimetria dell'immobile con l'indicazione dell'uso cui sono destinati
i vari locali, in originale o in copia au tentica a norma di legge, vistata
dal Comune e accompagnata da copia conforme della concessione edilizia;
c) relazione tecnica descrittiva a cura del responsabile del progetto;
d) certificato d'iscrizione del titolare o gestore o del preposto, al
REC (Registro Esercenti Commercio) - Imprese turistiche di data non antecedente
a 3 mesi rispetto a quella della domanda;in caso di societa', certificato
d'iscrizione del legale rappresentante o di un institore dallo stesso
preposto;
e) certificato di agibilita' rilasciato dal sindaco di data non antecedente
a tre mesi, con indicazione per ciascuna camera dei posti letto autorizzati;
f) certificato o nulla osta provvisorio di prevenzione incendi, ai sensi
della legge 7 dicembre 1984, n. 818 e successive modificazioni;
g) dichiarazione dell'attrezzatura e delle tariffe da praticare.
3.____L'Azienda di Promozione Turistica accerta la regolarita' e la completezza
della documentazione e verifica, sentito l'Assessorato regionale al turismo,
che nel territorio regionale la denominazione dell'esercizio sia tale
da non ingenerare confusione anche con altri esercizi ricettivi o contraddistinti
da marchi che prevedono, per l'utilizzo di tale determinazione, particolari
requisiti. Inoltre accerta che la denominazione non sia stata attribuita
ad altro esercizio ricettivo in attivita' o di altro esercizio ricettivo
cessato. In quest'ultimo caso, l'uso della denominazione deve essere autorizzato
formalmente dal titolare dell'azienda cessata.
4.____L'istruttoria per la classificazione, a seguito di sopralluogo effettuato
dal personale dipendente dell'Azienda, si conclude con la proposta tecnica
di classificazione alla Giunta regionale, sottoscritta dal dirigente dell'Azienda
stessa.
5.____La Giunta regionale attribuisce, con propria deliberazione, la classifica
sulla base della proposta trasmessa dal l'Azienda di Promozione Turistica.
L'Assessorato regionale al turismo cura la notifica del provvedimento
al Comune e all'Azienda competenti per territorio.
6.____Le residenze di campagna sono classificate in unica categoria, tenuto
conto dei requisiti minimi obbligatori di cui alla Tabella allegato A.
Art. 5
Case e
appartamenti per vacanze
1.____Sono case e appartamenti per vacanze gli esercizi ricettivi aperti
al pubbli cogestiti unitariamente e imprenditorialmente in forma professionale
organizzata e continuativa, costituiti da almeno tre unita' abitative.
Ciascuna unita' abitativa e' composta da uno o piu' locali arredati e
dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, destinati ad alloggio
di turisti per una per manenza minima di sette giorni e massima di tre
mesi.
2.____Nella gestione delle case ed appartamenti per vacanze sono assicurati
i seguenti servizi essenziali per il soggiorno degli ospiti, compresi
nel prezzo dell'alloggio:
- pulizia unita' abitative;
- fornitura di biancheria;
- fornitura costante di energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento;
- manutenzione delle unita' abitative e degli arredi.
3.____Le case e appartamenti per vacanze devono rispondere ai requisiti
igienico-edilizi previsti dalla normativa vigente e di regolamenti comunali.
L'esercizio dell'attivita' ricettiva di case ed appartamenti per vacanze
e' soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune, previa istruttoria
espletata dall'Azienda di Promozione Turistica che acquisisce la seguente
documentazione:
a) domanda contenente, fra l'altro, la denominazione dell'esercizio e
la sua ubicazione;
b) planimetria dell'immobile con l'indicazione dell'uso cui sono destinati
i vari locali, in originale o in copia au tenticata a norma di legge,
vistata dal Comune e accompagnata da copia conforme della concessione
edilizia;
c) relazione tecnica descrittiva a cura del responsabile del progetto;
d) certificato d'iscrizione del titolare o gestore o del preposto, al
REC Imprese turistiche di data non antecedente a tre mesi rispetto a quella
della domanda; in caso di societa', certificato d'iscrizione del legale
rappresentante o di un institore dallo stesso preposto;
e) certificato di agibilita' rilasciato dal sindaco di data non antecedente
a tre mesi, con indicazione per ciascuna camera dei posti letto autorizzati;
f) certificato nulla osta provvisorio di prevenzione incendi, ai sensi
della legge 7 dicembre 1984, n. 818 e successive modificazioni;
g) dichiarazione dell'attrezzatura e delle tariffe da praticare.
4.____L'Azienda di Promozione Turistica accerta la regolarita' e la completezza
della documentazione e verifica, sentito l'Assessorato regionale al turismo,
che nel territorio regionale la denominazione dell'esercizio sia tale
da non ingenerare confusione anche con altri esercizi ricettivi o contraddistinti
da marchi che prevedono, per l'utilizzo di tale denominazione, particolari
requisiti. Inoltre, accerta che la denominazio ne non sia stata attribuita
ad altro esercizio ricettivo in attivita' o ad altro esercizio cessato.
In quest'ultimo caso, l'uso della denominazione deve essere autorizzato
formalmente dal tito lare dell'azienda cessata.
5.____L'istruttoria per la classificazione, a seguito di sopralluogo effettuato
da personale dipendente dell'Agenzia, si conclude con la proposta tecnica
di classificazione alla Giunta regionale. sottoscritta dal dirigente dell'Azienda
stessa.
6.____La Giunta regionale attribuisce, con propria deliberazione, la classifica
sulla base della proposta trasmessa dall'Azienda di promozione turistica.
L'Assessorato regionale al turismo cura la notifica del provvedimento
al Comune e all'Azienda competenti per territorio.
7.____Le case e appartamenti per vacanze sono classificate in unica categoria
tenu to conto dei requisiti minimi obbligato ri di cui alla Tabella allegato
B.
Art. 6
Case per
ferie
1.____Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno
temporaneo di persone o gruppi e gestite, al di fuori dei normali canali
commerciali e promozionali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi
operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalita' sociali,
culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonche' da enti o aziende
per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.
2.____Nelle case per ferie possono altresi' essere ospitati dipendenti
e relativi familiari di altre aziende e assistiti dagli enti di cui al
comma 1 con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.
3.____Nelle case per ferie e' garantita non solo la prestazione dei servizi
ricettivi di base, ma anche la disponibilita' di strutture e servizi che
consentano di perseguire le finalita' di cui al comma 1.
4.____I complessi possono altresi' essere dotati di particolari strutture
che consentano il soggiorno di gruppi autogestiti secondo autonome modalita'
organizzative, compresa la disponibilita' di cucina e punti cottura per
uso autonomo, sotto la responsabilita' del titolare dell'autorizzazione.
Art. 7
Case Religiose
di Ospitalita'
1.____Nell'ambito della categoria delle case per ferie, sono classificate
case religiose di ospitalita' quelle caratterizzate dalle finalita' religiose
dell'ente gestore che offra, a pagamento, ospitalita' per un periodo non
inferiore a due giorni, a chiunque la richieda nel rispetto del carattere
religioso dell'ospitalita' stessa e con accettazione delle conseguenti
regole di comportamento e limitazioni di servizio. A tal fine l'orario
di chiusura dell'esercizio al pubblico e' fissato alle ore 21,00 nella
stagione autunno-inverno e alle ore 22,00 nella stagione primavera -estate.
2.____A questo fine, sono considerati enti religiosi gli enti ecclesiastici
riconosciuti in base alla legge 20 maggio 1985, n.222.
3.____Non rientrano nella definizione di cui al comma 1 le case di convivenza
religiosa, ancorche' possano esservi ammessi, mediante determinazione
discrezionale di cui ne ha la responsabilita' ospiti temporanei nella
forma e nella partecipazione alla vita della rispettiva comunita'.
4.____Resta fermo l'obbligo degli enti di cui al comma 2, ove ne ricorrano
i presupposti, a richiedere la diversa classificazione delle strutture
da loro dipendenti.
Art. 8
Requisiti
tecnici e igienico-sanitari
1.____Le case per ferie devono possedere i requisiti previsti dai regolamenti
igienico-edilizi comunali.
2.____In particolare devono avere:
a) una superficie minima delle camere, al netto di ogni locale accessorio,
di mq 8 per le camere da letto, mq 14 per le camere a 2 letti con un incremento
di superficie di mq 4 per ogni letto in piu', per un massimo di 4 posti
letto per camera; altezza dei locali secondo le previsioni dei regolamenti
di ogni singolo Comune;
b) 1 wc ogni 6 posti letto, 1 bagno o doccia ogni 10 posti letto, 1 lavabo
ogni 6 posti letto. Nel rapporto di cui sopra non si computano le camere
dotate di servizi igienici privati.
c) arredamento minimo per le camere da letto composto da letto, sedia
o sgabello, scomparto armadio per persona, cestino rifiuti per camera;
d) locali comuni di soggiorno, distinti dalla sala da pranzo, di ampiezza
complessiva minima di mq 25 per i primi 10 posti letto e mq 0,50 per ogni
posto letto in piu';
e) idonei dispositivi elettrici e mezzi antincendio secondo le disposizioni
vigenti e le prescrizioni, rispettivamente, dell'ENPI-CEI e dei Vigili
del Fuoco;
f) cassetta di pronto soccorso come da indicazione dell'autorita' sanitaria;
g) servizio telefonico ad uso comune e servizio citofonico interno.
Art. 9
Obblighi
amministrativi
1.____L'esercizio dell'attivita' ricettiva nelle case per ferie e' soggetto
ad autorizzazione rilasciata dal Comune, pre via istruttoria espletata
dall'Agenzia di Promozione Turistica, che acquisisce la seguente documentazione:
a) domanda contenente, fra l'altro, la denominazione dell'esercizio e
la sua ubicazione;
b) dichiarazione delle attrezzature e delle tariffe da praticare;
c) dichiarazione concernente il tipo di gestione che deve in ogni caso
garan tire l'uso delle strutture in rapporto alle finalita' per cui e'
autorizzato il complesso;
d) dichiarazione dei periodi di apertura.
2.____L'autorizzazione all'esercizio puo' comprendere la somministrazione
di cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate, nonche'
a coloro che possono utilizzare la struttura in conformita' alle finalita'sociali
cui la stessa e' destinata.
Art. 10
Centri
Soggiorno Studi
1.____Sono classificati centri soggiorno studi, in unica categoria, gli
esercizi ricettivi dedicati ad ospitalita' finalizzata alla educazione
e formazione in strutture dotate di adeguate attrezzatu re per l'attivita'
didattica e convegni stica specializzata.
2.____I centri di soggiorno studi sono gestiti da Enti pubblici, Associazioni,
organizzazioni sindacali, soggetti privati, operanti nel settore della
formazione.
3.____I centri di cui ai commi 1 e 2 sono attrezzati per il soggiorno
degli ospiti in camere dotate dei requisiti minimi previsti per le strutture
alberghiere classificate a due stelle ai sensi della legge regionale 03.0.1985,
n. 26.
Art. 11
Obblighi
Amministrativi
1.____L'esercizio dell'attivita' ricettiva dei centri di soggiorno studi
e' soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune, previa istruttoria
espletata dall'Agenzia di Promozione Turistica che acquisisce la seguente
documentazione:
a) domanda contenente, fra l'altro, la denominazione dell'esercizio e
la sua ubicazione;
b) planimetria dell'immobile con l'indicazione dell'uso cui sono destinati
i vari locali, in originale o in copia autenticata a norma di legge, vistata
dal Comune e accompagnata da copia conforme della concessione edilizia;
c) relazione tecnica descrittiva a cura del responsabile del progetto;
d) certificato d'iscrizione del titolare o gestore o del preposto, al
REC Imprese turistiche di data non antecedente a tre mesi rispetto a quella
della domanda; in caso di societa', certificato d'iscrizione del legale
rappresentante di un institore dallo stesso preposto;
e) certificato di agibilita' rilasciato dal sindaco di data non antecedente
a tre mesi, con indicazione per ciascuna camera dei posti letto autorizzati;
f) certificato nulla osta provvisorio di prevenzione incendi, ai sensi
della legge 7 dicembre 1984, n. 818 e successive modificazioni;
g) dichiarazione dell'attrezzatura e delle tariffe da praticare. L'autorizzazione
all'esercizio della attivita' puo' comprendere la somministrazione di
cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate nonche' a coloro
che possono utilizzare la struttura in conformita' alle finalita' cui
la stessa e' destinata.
Art. 12
Ostelli
per la gioventu'
1.____Sono ostelli per la gioventu' gli esercizi ricettivi attrezzati
per il pernottamento e un soggiorno non superiore a tre giorni dei giovani
e degli accompagnatori di gruppi di giovani.
Art. 13
Centri
di vacanza per ragazzi
1.____Sono classificati centri di vacanza per ragazzi - quelli caratterizzati
dal tipo della clientela - individuata di norma in ragazzi al di sotto
dei 14 anni - aperti solitamente nei periodi di vacanze estive e/o invernali
finalizzati oltre che al soggiorno, allo sviluppo sociale e pedagogico.
2.____Nei centri di vacanza per ragazzi deve essere assicurata inoltre
la presenza continuativa di personale specializzato nel settore pedagogico
nonche' di personale medico o, tramite specifica convenzione, assistenza
sanitaria con medico e/o struttura sanitaria per la necessita' di un pronto
intervento.
Art. 14
Norme
comuni per Ostelli per la gioventu' e per Centri di
vacanze per ragazzi
1.____Negli ostelli per la gioventu' e nei centri di vacanze per ragazzi
deve essere garantita non solo la prestazione dei servizi ricettivi di
base, ma anche la disponibilita' di strutture in spazi interni e/o aperti
e servizi che consentano di perseguire le finalita' proprie dell'esercizio.
2.____I complessi possono essere, altresi' dotati di particolari strutture
e esercizi che consentano il soggiorno di gruppi, quali servizio di tavola
calda, self-service in apposito locale dimensionato in rapporto al numero
globale dei posti letto.
3.____Gli ostelli per la gioventu' e i centri di vacanze per ragazzi devono
possedere i requisiti previsti dai regolamenti igienico-edilizi comunali.
In particolare devono avere:
a) camere a piu' posti letto con possibilita' di posti letto anche sovrapposti
del tipo a castello con un minimo di 7 metri cubi a posto letto; altezza
dei locali secondo le previsioni del regolamento edilizio di ogni singolo
Comune;
b) 1 wc ogni 6 posti letto, 1 doccia ogni 6 posti letto, 1 lavabo ogni
6 posti letto,nel rapporto di cui sopra non si computano le camere dotate
di servizi igienici privati;
c) arredamento minimo per le camere da letto composto da letto, sedia
o sgabello, scomparto armadio per persona,cestino rifiuti per ogni camera;
d) locali polifunzionali comuni di soggiorno, distinti dalla sala da pranzo;
e) idonei dispositivi elettrici e mezzi antincendio secondo le disposizioni
vigenti e le prescrizioni, rispettivamente, dell'ENPI-CEI e dei Vigili
del Fuoco;
f) cassetta di pronto soccorso come da indicazione dell'autorita' sanitaria;
g) servizio telefonico ad uso comune. L'esercizio dell'attivita' ricettiva
e' soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune, previa istruttoria
espletata dall'Azienda di Promozione Turistica che acquisisce la seguente
documentazione:
a) domanda contenente, fra l'altro, la denominazione dell'esercizio e
la sua ubicazione;
b) dichiarazione dell'attrezzatura e delle tariffe da praticare;
c) dichiarazione concernente il tipo di gestione che deve in ogni caso
garantire l'uso delle strutture in rapporto alle finalita' per cui e'
autorizzato il complesso;
d) dichiarazione dei periodi di apertura.
4.____L'autorizzazione all'esercizio puo' comprendere la somministrazione
di cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate nonche' a
coloro che possano utilizzare la struttura in conformita' alle finalita'
sociali cui la stessa e' destinata.
Art. 15
Rifugi
Escursionistici e di Montagna
1.____Sono rifugi escursionistici e di montagna le strutture idonee ad
offrire ospitalita' e ristoro in zone isolate.
2.____I rifugi possono essere gestiti da Enti pubblici e da enti associazioni
operanti nel settore dell'escursionismo, nonche' da privati.
3.____I rifugi devono possedere requisiti idonei per il ricovero ed il
pernottamento degli ospiti.
4.____In particolare dispongono di:
a) servizio di cucina o attrezzatura per cucina comune;
b) spazio attrezzato per il consumo di alimenti e bevande;
c) spazio attrezzato per il pernottamento;
d) alloggiamento riservato per il gestore qualora si tratti di rifugio
custodito;
e) cassette di pronto soccorso;
f) telefono o, nel caso di impossibilita' di allaccio telefonico, di apparecchiatura
di radio-telefono o similari.
5.____Qualora vi sia la possibilita', i servizi di cui al comma 4, dovranno
essere posti in locali separati e il rifugio dovra' disporre di locale
di fortuna sempre aperto, nonche' di servizi igienico sanitari.
6.____I rifugi escursionistici e di montagna devono possedere i requisiti
strutturali ed igienico sanitari previsti per gli ostelli della gioventu'
con la sola eccezione del locale di soggiorno, dovendo essere dotata la
struttura semplicemente di un locale comune utilizza to anche per il consumo
di alimenti e bevande.
7.____L'esercizio dell'attivita' dei rifugi escursionistici e di montagna
e' subordinata ad autorizzazione rilasciata dal Comune, previa istruttoria
espletata dall'Azienda di Promozione Turistica.
Alla domanda di autorizzazione e' allegato un prospetto esterno, una planimetria
dei locali ed una relazione tecnico-descrittiva del fabbricato che indica:
altitudine della localita', tipo di costruzione, vie d'accesso, dichiarazione
dell'attrezzatura della tariffa da praticare, dichiarazione dei periodi
d'apertura.
8.____L'Azienda di Promozione Turistica accerta che il custode sia a conoscenza
della zona, delle vie d'accesso al rifugio, ai rifugi limitrofi ed a posti
di soccorso piu' vicini e che sia in possesso delle cognizioni necessarie
per effettuare un primo intervento di soccorso.
Art. 16
Esercizi
di affittacamere
1.____Sono esercizi di affittacamere le strutture gestite da privati i
quali, ad integrazione del proprio reddito familiare, utilizzando la propria
abitazione, o parte di essa, diano ospitalita', per un periodo non inferiore
a sette giorni, in non piu' di sei camere per dodici posti letto, ubicate
in uno stesso stabile.
2.____Sono altresi' qualificati affittacamere coloro i quali affittano
abitualmente non piu' di due appartementi mobiliati per una capacita'
ricettiva complessiva non superiore a sei camere per dodici posti letto.
3.____Eventuale deroga all'obbligo di permanenza di almeno sette giorni
puo' essere concessa per periodi determinati ed in occasione di particolare
situazione, richiedenti ulteriore disponibilita' ricettiva, dalla Giunta
regionale a segui to di motivata richiesta della competen te Azienda di
Promozione Turistica.
4.____La deroga di cui al comma 3 puo' essere altresi' concessa per tutto
l'arco dell'anno solo agli affittacamere che esercitano attivita' ricettive
in localita' ricomprese in territori comunali privi di ricettivita' alberghiera.
5.____Gli affittacamere sono classificati in unica categoria, tenendo
conto dei requisiti minimi obbligatori di cui alla Tabella allegato C.
6.____I locali destinati all'esercizio di affittacamere devono possedere
le caratteristiche strutturali ed igienico edilizie previste per i locali
di abitazione e regolamento igienico edilizio comu nale.
7.____L'esercizio dell'attivita' ricettiva e' soggetto ad autorizzazione
rilasciata dal Comune, previa istruttoria per la classificazione espletata
dall'Azienda di Promozione Turistica che acquisisce le seguente documentazione:
a) domanda contenente le generalita' del richiedente e l'ubicazione dell'immobile
in cui si intende svolgere l'attivita';
b) planimetria dell'immobile;
c) dichiarazione dell'attrezzatura e delle tariffe da praticare. L'istruttoria
per la classificazione a seguito di sopralluogo effettuato da personale
dipendente dell'Azienda di Promozione Turistica, si conclude con la propria
tecnica di classificazione al Comune, sottoscritta dal dirigente dell'Azienda
stessa.
8.____L'autorizzazione all'esercizio delle attivita' rilasciata dal Comune,
deve indicare:
a) generalita' del dichiarante;
b) numero ed ubicazione dei vani destinati all'attivita' ricettiva;
c) numero dei posti letto;
d) servizi igienici a disposizione degli ospiti.
9.____Il provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attivita'
e' trasmesso da parte del Comune competente all'Azienda di Promozione
Turistica.
Art. 17
Compatibilita'
Urbanistica
1.____Gli interventi relativi agli esercizi ricettivi extralberghieri,
disciplinati dalla presente legge, devono essere autorizzati nel rispetto
delle disposizioni dei regolamenti edilizi comunali e delle previsioni
degli strumenti urbanistici regionali, comprensoriali e comunali.
2.____Gli interventi di cui al comma precedente, qualora riguardino il
recupero e la riqualificazione di edifici o complessi edilizi esistenti
nelle zone omogenee A, D, E, F di cui al D.M. 2 aprile 1968, cosi' come
definite negli strumenti urbanistici comunali, sono attuati esclusivamente
previa approvazione di piano particolareggiato esecutivo di cui alla legge
17 agosto 1942, n. 1150 o piano di recupero di cui alla legge 5 agosto
1978, n. 457.
Art. 18
Disciplina
Tributaria
1.____L'autorizzazione per l'esercizio di attivita' ricettive extralberghiere
e' soggetta alle tasse sulle concessioni regionali di cui ai Decreti legislativi
22.06.1991, n. 230 e 23.01.1992, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni
statali e regionali.
2.____Per gli adempimenti di cui al punto 1 i seguenti esercizi, ai soli
fini tributari, sono equiparati:
a) le residenze di campagna alle strutture ricettive alberghiere classificate
a due stelle;
b) i centri soggiorno studi - le case ed appartamenti per vacanze - i
rifugi escursionistici e di montagna - le case religiose di ospitalita'
- alle "case per ferie";
c) i centri di vacanza per ragazzi agli "ostelli per gioventu'".
Art. 19
Disposizioni
transitorie
1.____Il periodo di validita' della classificazione degli esercizi ricettivi
extralberghieri scade il 31.12.1998.
2.____Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la
competente Azienda di Promozione Turistica provvede a richiedere ed acquisire
dai titolari o gestori delle aziende ricettive ex tralberghiere, gia'
autorizzate ai sensi della precedente normativa, la documentazione integrativa
ai sensi di quan to disposto dalla presente legge.
* ALLEGATO
A *
Requisiti minimi obbligatori per la classificazione delle residenze di
campagna:
Buono stato di conservazione dell'immobile;
Arredamento delle unita' abitative funzionale e di buona fattura;
Servizio di ricevimento;
Cambio biancheria - ad ogni cambio di cliente ed almeno due volte la settimana
a cura del gestore;
Pulizia unita' abitative - ad ogni cambio di cliente ed almeno due volte
la settimana a cura del gestore;
Un locale bagno completo, con acqua corrente calda e fredda, ogni sei
posti letto non serviti da bagno privato;
Chiamata di allarme in ogni bagno;
Accessori dei bagni,riserva di carta, cestino rifiuti, sgabello, sacchetti
igienici;
Riscaldamento in tutto l'esercizio;
Sistemazione delle unita' abitative: letto, una sedia per letto, specchio
con presa corrente nelle camere senza bagno, illuminazione centrale, armadio,
comodino con lampada, cestino rifiuti;
Una linea telefonica esterna ad uso comune;
Spazi comuni esterni all'esercizio fruibili dall'ospite in verde attrezzato
per lo svago ed il soggiorno;
Servizio di prima colazione e di ristorazione in locale apposito, a cura
del gestore, caratterizzato dall'offerta di prodotti tipici locali;
Per gli appartamenti i requisiti minimi richiesti ai fini della classificazione
sono quelli previsti alla tabella allegato B.
* ALLEGATO
B *
Requisiti minimi obbligatori per la classificazione degli esercizi di
case e appartamenti per vacanze:
Buono stato di manutenzione e conservazione dell'immobile;
Arredamento delle unita' abitative funzionale e di buona fattura composto
da:
- letto;
- comodino per letto con lampada;
- una sedia per letto;
- armadio;
- tavolo da pranzo con sedie;
- divano;
- cucinino o angolo di cottura composto da lavello, piano di cottura,
frigorifero, scolapiatti, cappa aspirante e pensili.
Servizi di ricevimento;
Fornitura di biancheria da letto e da bagno;
Pulizia delle unita' abitative;
Bagno completo per ogni unita' abitativa con erogazione di acqua calda
e fredda dotato di lavabo, water, vasca da bagno o doccia e specchio con
presa di corrente;
Chiamata di allarme;
Fornitura costante di energia elettrica;
Riscaldamento in tutto l'esercizio;
Linea telefonica esterna per uso comune;
Cassetta medica di pronto soccorso.
* ALLEGATO
C *
C1) Requisiti minimi obbligatori per la classificazione degli esercizi
di affittacamere (camere mobiliate):
Buono stato di conservazione e manutenzione dell'immobile;
Arredamento funzionale composto da:
- letto per persona;
- comodino per letto con lampada;
- tavolo;
- sedia per letto;
- armadio;
- specchio con presa corrente;
- cestino rifiuti.
Bagno completo ogni tre camere con acqua calda e fredda;
Chiamata di allarme in tutti i servizi igienici;
Riscaldamento;
Fornitura costante di energia elettrica.
C2) Requisiti minimi obbligatori per la classificazione degli esercizi
di affittacamere (appartamenti mobiliati):
Buono stato di manutenzione e conservazione dell'immobile;
Arredamento dell'unita' abitativa funzionale e di buona fattura composto
da:
- letto;
- comodino per letto con lampada;
- una sedia per letto;
- armadio;
- tavolo da pranzo con sedie;
- divano;
- cucinino o angolo di cottura composta da lavello, piano di cottura,
frigorifero, scolapiatti, cappa aspirante e pensili.
Bagno completo per ogni unita' abitativa con acqua calda e fredda dotato
di lavabo, water, vasca da bagno o doccia e specchio con presa corrente;
Chiamata di allarme in ogni bagno;
Fornitura costante di energia elettrica;
Riscaldamento.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro, 7 marzo 1995
Veraldi