Esercizio non professionale dell’attivita’ di affittacamere1.
Coloro che esercitano, non professionalmente, l’attivita’ di affittacamere nella casa ove hanno la propria residenza e domicilio sono esonerati, oltre che dall’iscrizione nella sezione speciale per gli esercenti l’attivita’ ricettiva istituito dall’articolo 5 della legge 217/1983, dalla presentazione della comunicazione dei prezzi di cui all’articolo 75.
Si segnala e ribadisce il carattere eccezionale di questa disposizione, la quale deve essere interpretata in senso restrittivi per cui gli affittacamere non professionali:
SONO ESONERATI: dall’iscrizione nella sezione speciale (ormai soppressa per tutte le attività ricettive) dalla comunicazione di cui all’art. 75 (Art. 75) Modalita’ e contenuti della comunicazione: 1. I titolari o i gestori comunicano alla Provincia i prezzi dei servizi, nonche’ le informazioni relative alle caratteristiche delle strutture. 2. La comunicazione e’ redatta in conformita’ del modello approvato dal dirigente del competente ufficio della Giunta regionale, contenente la descrizione delle caratteristiche della struttura, l’elencazione delle attrezzature, dei servizi ed i relativi prezzi); dagli altri adempimenti connessi alla qualifica di imprenditore (IVA, redditi di impresa, iscrizione camerale ecc…)
SONO COMUNQUE TENUTI: agli adempimenti amministrativi (denuncia di inizio attività) relativi all’avvio dell’attività; agli obblighi di comunicazione giornaliera degli ospiti alloggiati; all’esposizione delle tabelle dei prezzi; alla denuncia ISTAT ecc...
ad ogni altro obbligo previsto dalla normativa vigente a carico degli affittacamere.
Ultimata l’analisi di dettaglio della disciplina degli affittacamere non professionali si ritorna all’analisi della disciplina generale (riguardante entrambe le tipologie) e si affronta per finire il tema relativo alla SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE e, recependo il lavoro già svolto dal Coordinamento Provinciale di Firenze su questo punto, si segnala che: