DECRETO
LEGISLATIVO 23 maggio 2011, n. 79
Codice della normativa statale in
tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge
28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE,
relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le
vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio. (11G0123) - (GU
n. 129 del 6-6-2011 - Suppl. Ordinario n.139)
Entrata in vigore del provvedimento: 21/06/2011
Commenti e osservazioni
a cura del Geom.Cesare Gherardi
Come è indicato nel decreto stesso,
su richiesta dell'Associazione ANBBA mi è stato chiesto di analizzare e di
approfondire i punti più importanti del medesimo che possano avere un qualche
interesse, sia per i soci attuali, che per quelli futuri. Posso affermare fino
da ora che in linea generale il contenuto degli articoli che riguardano le
attività extra-alberghiere non è cambiato molto salvo in nuove definizioni e
precisazioni procedurali che in sintesi sono in atto già da tempo presso i SUAP
(Sportelli unici attività produttive). Una cosa però a livello generale è
cambiata e cioè è stata introdotta, oltre a quella delle attività
extra-alberghiera, una nuova, e cioè quella relativa alle attività "paralberghiere" fra le quali viene
introdotta l'attività di Bed and breakfast a carattere
professionale.
Capo I
Art.9
(Strutture ricettive alberghiere e
paralberghiere)
1.Sono strutture ricettive alberghiere e
paralberghiere:
a) gli alberghi;
b) i motels;
c) i villaggi-albergo; d) le
residenze turistico alberghiere;
e) gli alberghi diffusi;
f) le residenze d'epoca
alberghiere;
g) i bed and breakfast organizzati in forma
imprenditoriale;
h) le residenze della salute - beauty
farm;
Che vengono così definiti nel
successivo comma 8 dello stesso articolo 9
8. I bed and
breakfast in forma imprenditoriale sono strutture ricettive a conduzione ed
organizzazione familiare, gestite da privati in modo professionale, che
forniscono alloggio e prima colazione utilizzando parti della stessa unità
immobiliare purché funzionalmente collegate e con spazi familiari
condivisi.
Ma facciamo un passo indietro ed analizziamo un articolo di definizione generalizzata che è degno di nota e cioè il comma 2 del precedente articolo e cioè l'8, che da questa precisa definizione :
2. Per attività
ricettiva si intende l'attività' diretta alla produzione di servizi per
l'ospitalità' esercitata nelle strutture ricettive. Nell'ambito di tale
attività'a' rientra altresì, unitamente
alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate,
ai loro ospiti e a chi è ospitati nella struttura ricettiva in occasione di
manifestazioni e convegni organizzati, e la fornitura
di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione
audiovisiva o strumenti informatici, cartoline e francobolli alle persone
alloggiate, e la gestione, ad uso esclusivo di dette persone,
attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la
vigente disciplina in materia di sicurezza.Nella
licenza di esercizio di attività ricettiva è ricompresa anche la licenza
per la somministrazione di alimenti e bevande per le persone non alloggiate
nella struttura e , nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa
vigente, per le attività legate al benessere della persona o
all'organizzazione congressuale.
3. E' fatto
divieto ai soggetti che non svolgono l'attività' ricettiva, disciplinata dalle
previsioni di cui al comma 2, di utilizzare nella ragione e nella denominazione
sociale, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione al pubblico, anche
telematica, parole e locuzioni, anche in lingua straniera, idonee ad indurre
confusione sulla legittimazione allo svolgimento della stessa. Per le
violazioni a tale divieto le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano stabiliscono una sanzione amministrativa pecuniaria.
Ho voluto evidenziare in rosso due passi significativi che sicuramente daranno adito a interpretazioni discordanti da parte poi delle autorità locali dei singoli SUAP e sopratutto delle ASL, perché secondo questa norma generale, che è ben chiara, viene fatta una netta distinzione (da una virgola molto evidente) che è posta dopo la parola "alloggiate" proseguendo con "loro ospiti" che è chiaramente riferito agli ospiti degli alloggiati che possono occasionalmente invitare presso la struttura parenti ed amici. Successivamente la seconda parte, che ho evidenziato in rosso, farà molto discutere in quanto prevede che nella licenza di esercizio venga ricompresa anche la possibilità di somministrare alimenti e bevande anche alle persone "non alloggiate".
Ma proseguo con l'analisi degli articoli
che interessano l'Associazione ANBBA e passo al Capo II - Art.12 dove
vengono definite in sequenza, tutte le attività extra-alberghiere vere e
proprie.
1. Ai fini del presente
decreto legislativo, nonché ai fini dell'esercizio del potere amministrativo
statale di cui all'articolo 15, sono strutture ricettive extralberghiere:
a) gli esercizi di
affittacamere;
b) le attività
ricettive a conduzione familiare - bed and breakfast;
c) le case per
ferie; d) le unità abitative ammobiliate ad uso turistico;
e) le strutture
ricettive - residence;
f) gli ostelli
per la gioventù ;
g) le attività
ricettive in esercizi di ristorazione;
h) gli alloggi
nell'ambito dell'attività' agrituristica;
i) attività
ricettive in residenze rurali;
l) le foresterie
per turisti;
m) i centri
soggiorno studi;
n) le residenze
d'epoca extralberghiere;
o) i rifugi
escursionistici;
p) i rifugi
alpini; q) ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti
elementari collegabili a uno o più delle precedenti categorie.
2. Gli esercizi di
affittacamere sono strutture ricettive composte da camere ubicate in più
appartamenti ammobiliati nello stesso stabile, nei quali sono forniti alloggio
ed eventualmente servizi complementari.
Su questa definizione è da osservare una cosa molto importante e cioè quella di considerare un affittacamere una complesso di camere ubicate in più appartamenti nello stesso stabile, definizione fra l'altro non presente in molte normative regionali e poiché si tratta di Dlgs le regioni si dovranno adeguare a tale normativa e di rimbalzo anche i comuni.
3. I bed and breakfast sono
strutture ricettive a conduzione ed organizzazione familiare, gestite da
privati in forma non imprenditoriale, che forniscono alloggio e prima colazione
utilizzando parti della stessa unità immobiliare purché funzionalmente
collegate e con spazi familiari condivisi.
Molto interessante è l'aggiunta alla definizione di B&B dell'ultima parte, che con il "purché" introduce il concetto dell'estensione di una parte vitale della casa da interpretarsi come ad esempio il soggiorno, che a mio avviso rientra ampiamente nella dicitura : "spazi familiari condivisi". Fino ad oggi si assiste al fatto che molti comuni vogliano che all'interno dei B&B vi siano spazi ad uso degli ospiti in forma esclusiva.
4. Le case per ferie sono
strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite,
al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, operanti senza
fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali,
assistenziali o sportive, e da enti o aziende per il soggiorno dei propri
dipendenti e loro familiari. Nelle case per ferie possono altresì essere
ospitati dipendenti e relativi familiari, di altre aziende o assistiti dagli
enti di cui al presente comma con i quali sia stata stipulata apposita
convenzione.
Questa categoria non interessa specificatamente l'associazione che non la successiva alla quale sarà dedicato un particolare commento.
5. Le unità abitative
ammobiliate ad uso turistico sono case o appartamenti, arredati e dotati di
servizi igienici e di cucina autonomi, dati in locazione ai turisti, nel corso
di una o più stagioni, con contratti aventi validità non inferiore a sette
giorni e non superiore a sei mesi consecutivi senza la prestazione di alcun
servizio di tipo alberghiero. Le unità abitative ammobiliate a uso turistico
possono essere gestite: a) in forma imprenditoriale; b) in forma non
imprenditoriale, da coloro che hanno la disponibilità fino ad un massimo di
quattro unità abitative, senza organizzazione in forma di impresa. La gestione
in forma non imprenditoriale viene attestata mediante dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, da parte di coloro
che hanno la disponibilità delle unità abitative di cui al presente articolo;
c) con gestione non diretta, da parte di agenzie immobiliari e società di
gestione immobiliare turistica che intervengono quali mandatarie o
sub-locatrici, nelle locazioni di unità abitative ammobiliate ad uso turistico
sia in forma imprenditoriale che in forma non imprenditoriale, alle quali si
rivolgono i titolari delle unità medesime che non intendono gestire tali
strutture in forma diretta; l'esercizio dell'attività' di mediazione
immobiliare relativamente a tali immobili è compatibile con l'esercizio di
attività imprenditoriali e professionali svolte nell'ambito di agenzie di
servizi o di gestione dedicate alla locazione.
Veniamo all'ultima categoria della quale ci dobbiamo occupare perché è qui che sono stati introdotti concetti e precisazioni molto importanti. In primo luogo è da sottolienare la durata del termine della locazione - "con contratti aventi validita' non inferiore a sette giorni e non superiore a sei mesi consecutivi senza la prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero" . Non si parla più di "casa vacanze"e si aumenta la durata della locazione e quindi sembra che sia sparita la formula fine settimana "wew kend" e cioè una locazione di tre giorni. Si fa una distinzione sulla forma di gestione e cioè in "forma imprenditoriale" e in forma "non imprenditoriale"(Molte leggi regionali indicano che le gestioni debbono essere solo imprenditoriali) - In prosieguo alla forma non imprenditoriale viene aggiunto : "...da coloro che hanno la disponibilità fino ad un massimo di quattro unità abitative, senza organizzazione in forma di impresa. La gestione in forma non imprenditoriale viene attestata mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, da parte di coloro che hanno la disponibilità delle unità abitative di cui al presente articolo".
Viene indicato che anche se in forma
non imprenditoriale si possono gestire fino a 4 appartamenti e per dimostrare
tale gestione basta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui
al DPR n.445 del 28/12/2000 il cui testo è scaricabile da questa posizione
(
dal
sito parlamento.it) . Viene aggiunto inoltre che ambedue le forme di gestione
possono essere esercitate da Agenzie di intermediazione alle quali si possono
rivolgere i proprietari che non hanno intenzione di gestire le strutture in
forma diretta.
Per vostra opportuna conoscenza e per
avere a disposizione il testo integrale del Dlgs, il medesimo è scaricabile da
questa posizione in formato pdf
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