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DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2011, n. 79

Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio. (11G0123) - (GU n. 129 del 6-6-2011 - Suppl. Ordinario n.139)

Entrata in vigore del provvedimento: 21/06/2011

Commenti e osservazioni

a cura del Geom.Cesare Gherardi

 

Come è indicato nel decreto stesso, su richiesta dell'Associazione ANBBA mi è stato chiesto di analizzare e di approfondire i punti più importanti del medesimo che possano avere un qualche interesse, sia per i soci attuali, che per quelli futuri. Posso affermare fino da ora che in linea generale il contenuto degli articoli che riguardano le attività extra-alberghiere non è cambiato molto salvo in nuove definizioni e precisazioni procedurali che in sintesi sono in atto già da tempo presso i SUAP (Sportelli unici attività produttive). Una cosa però a livello generale è cambiata e cioè è stata introdotta, oltre a quella delle attività extra-alberghiera, una nuova, e cioè quella relativa alle attività  "paralberghiere" fra le quali viene introdotta l'attività di Bed and breakfast a carattere professionale.

Capo I

Art.9

(Strutture ricettive alberghiere e paralberghiere)

1.Sono strutture ricettive alberghiere e paralberghiere: 

a) gli alberghi; 

b) i motels; 

c) i villaggi-albergo; d) le residenze turistico alberghiere; 

e) gli alberghi diffusi; 

f) le residenze d'epoca alberghiere; 

g) i bed and breakfast organizzati in forma imprenditoriale; 

h) le residenze della salute - beauty farm; 

Che vengono così definiti nel successivo comma 8 dello stesso articolo 9

 8. I bed and breakfast in forma imprenditoriale sono strutture ricettive a conduzione ed organizzazione familiare, gestite da privati in modo professionale, che forniscono alloggio e prima colazione utilizzando parti della stessa unità immobiliare purché funzionalmente collegate e con spazi familiari condivisi. 

Ma facciamo un passo indietro ed analizziamo un articolo di definizione generalizzata che è degno di nota e cioè il comma 2 del precedente articolo e cioè l'8, che da questa precisa definizione :

2. Per attività ricettiva si intende l'attività' diretta alla produzione di servizi per l'ospitalità' esercitata nelle strutture ricettive. Nell'ambito di tale attività'a' rientra altresì, unitamente
alla prestazione del servizio ricettivo
, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a chi è ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, e la fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva o strumenti informatici, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, e  la gestione, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza.Nella licenza di esercizio di attività  ricettiva è ricompresa anche la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande per le persone non alloggiate nella struttura e , nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente, per le attività  legate al benessere della persona o all'organizzazione congressuale. 

3. E' fatto divieto ai soggetti che non svolgono l'attività' ricettiva, disciplinata dalle previsioni di cui al comma 2, di utilizzare nella ragione e nella denominazione sociale, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni, anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla legittimazione allo svolgimento della stessa. Per le violazioni a tale divieto le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono una sanzione amministrativa pecuniaria. 

Ho voluto evidenziare in rosso due passi significativi che sicuramente daranno adito a interpretazioni discordanti da parte poi delle autorità locali dei singoli SUAP e sopratutto delle ASL, perché secondo questa norma generale, che è ben chiara, viene fatta una netta distinzione (da una virgola molto evidente) che è posta dopo la parola "alloggiate" proseguendo con "loro ospiti" che è chiaramente riferito agli ospiti degli alloggiati che possono occasionalmente invitare presso la struttura parenti ed amici. Successivamente la seconda parte, che ho evidenziato in rosso, farà molto discutere in quanto prevede che nella licenza di esercizio venga ricompresa anche la possibilità di somministrare alimenti e bevande anche alle persone "non alloggiate".

Ma proseguo con l'analisi degli articoli che interessano l'Associazione ANBBA e passo al Capo II - Art.12 dove vengono definite in sequenza, tutte le attività extra-alberghiere vere e proprie.

1. Ai fini del presente decreto legislativo, nonché ai fini dell'esercizio del potere amministrativo statale di cui all'articolo 15, sono strutture ricettive extralberghiere: 

a) gli esercizi di affittacamere; 

b) le attività  ricettive a conduzione familiare - bed and breakfast; 

c) le case per ferie; d) le unità abitative ammobiliate ad uso turistico; 

e) le strutture ricettive - residence; 

f) gli ostelli per la gioventù ; 

g) le attività ricettive in esercizi di ristorazione; 

h) gli alloggi nell'ambito dell'attività' agrituristica; 

i) attività  ricettive in residenze rurali; 

l) le foresterie per turisti; 

m) i centri soggiorno studi; 

n) le residenze d'epoca extralberghiere; 

o) i rifugi escursionistici; 

p) i rifugi alpini; q) ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementari collegabili a uno o più delle precedenti categorie. 

2. Gli esercizi di affittacamere sono strutture ricettive composte da camere ubicate in più appartamenti ammobiliati nello stesso stabile, nei quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari. 

Su questa definizione è da osservare una cosa molto importante e cioè quella di considerare un affittacamere una complesso di camere ubicate in più appartamenti nello stesso stabile, definizione fra l'altro non presente in molte normative regionali e poiché si tratta di Dlgs le regioni si dovranno adeguare a tale normativa e di rimbalzo anche i comuni.

3. I bed and breakfast sono strutture ricettive a conduzione ed organizzazione familiare, gestite da privati in forma non imprenditoriale, che forniscono alloggio e prima colazione utilizzando parti della stessa unità immobiliare purché funzionalmente collegate e con spazi familiari condivisi. 

Molto interessante è l'aggiunta alla definizione di B&B dell'ultima parte, che con il "purché" introduce il concetto dell'estensione di una parte vitale della casa da interpretarsi come ad esempio il soggiorno, che a mio avviso rientra ampiamente nella dicitura : "spazi familiari condivisi". Fino ad oggi si assiste al fatto che molti comuni vogliano che all'interno dei B&B vi siano spazi ad uso degli ospiti in forma esclusiva.

4. Le case per ferie sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali o sportive, e da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari. Nelle case per ferie possono altresì essere ospitati dipendenti e relativi familiari, di altre aziende o assistiti dagli enti di cui al presente comma con i quali sia stata stipulata apposita convenzione. 

Questa categoria non interessa specificatamente l'associazione che non la successiva alla quale sarà dedicato un particolare commento.

5. Le unità abitative ammobiliate ad uso turistico sono case o appartamenti, arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, dati in locazione ai turisti, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non inferiore a sette giorni e non superiore a sei mesi consecutivi senza la prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero. Le unità abitative ammobiliate a uso turistico possono essere gestite: a) in forma imprenditoriale; b) in forma non imprenditoriale, da coloro che hanno la disponibilità fino ad un massimo di quattro unità abitative, senza organizzazione in forma di impresa. La gestione in forma non imprenditoriale viene attestata mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, da parte di coloro che hanno la disponibilità delle unità abitative di cui al presente articolo; c) con gestione non diretta, da parte di agenzie immobiliari e società di gestione immobiliare turistica che intervengono quali mandatarie o sub-locatrici, nelle locazioni di unità abitative ammobiliate ad uso turistico sia in forma imprenditoriale che in forma non imprenditoriale, alle quali si rivolgono i titolari delle unità medesime che non intendono gestire tali strutture in forma diretta; l'esercizio dell'attività' di mediazione immobiliare relativamente a tali immobili è compatibile con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali svolte nell'ambito di agenzie di servizi o di gestione dedicate alla locazione. 

Veniamo all'ultima categoria della quale ci dobbiamo occupare perché è qui che sono stati introdotti concetti e precisazioni molto importanti. In primo luogo è da sottolienare la durata del termine della locazione - "con contratti aventi validita' non inferiore a sette giorni e non superiore a sei mesi consecutivi senza la prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero"Non si parla più di "casa vacanze"e si aumenta la durata della locazione e quindi sembra che sia sparita la formula fine settimana "wew kend" e cioè una locazione di tre giorni. Si fa una distinzione sulla forma di gestione e cioè in "forma imprenditoriale" e in forma "non imprenditoriale"(Molte leggi regionali indicano che le gestioni debbono essere solo imprenditoriali) - In prosieguo alla forma non imprenditoriale viene aggiunto : "...da coloro che hanno la disponibilità fino ad un massimo di quattro unità abitative, senza organizzazione in forma di impresa. La gestione in forma non imprenditoriale viene attestata mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, da parte di coloro che hanno la disponibilità delle unità abitative di cui al presente articolo".

Viene indicato che anche se in forma non imprenditoriale si possono gestire fino a 4 appartamenti e per dimostrare tale gestione basta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al DPR n.445 del 28/12/2000 il cui testo è scaricabile da questa posizione ( d dal sito parlamento.it) . Viene aggiunto inoltre che ambedue le forme di gestione possono essere esercitate da Agenzie di intermediazione alle quali si possono rivolgere i proprietari che non hanno intenzione di gestire le strutture in forma diretta.

Per vostra opportuna conoscenza e per avere a disposizione il testo integrale del Dlgs, il medesimo è scaricabile da questa posizione in formato pdf

 

 

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